Sentenza n. 8635/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo. Non sono dedotti ulteriori vizi dell'azione amministrativa, né il ricorrente ha contestato il merito di un eventuale diniego del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento mediante la fissazione dell'appuntamento ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che ordinasse all'amministrazione di procedere. Il giudice non ha quindi accertato l'illegittimità originaria del silenzio né si è pronunciato sul rilascio del visto, limitandosi a rilevare il venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proposta dal ricorrente per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha eliminato l'interesse a una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo da parte dell'amministrazione fa venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che ordini semplicemente di procedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisce, ai fini dell'azione contro il silenzio, attivazione del procedimento sufficiente a escludere la permanenza dell'interesse alla decisione sull'obbligo dell'amministrazione di avviarlo, senza implicare il riconoscimento del diritto al rilascio del visto.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento non comporta di per sé una decisione sul merito della domanda amministrativa, che resta soggetta alla successiva istruttoria e conclusione secondo l'iter previsto dalla legge.
- La complessità dell'iter legale e l'elevato numero di richieste gravanti sulla sede diplomatica possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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