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Sentenza

Sentenza n. 515/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - dell’avviso dell’USR per l’Emilia-Romagna, del 9.8.2024, inerente alle operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali. Scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado nella parte in cui esclude, per la classe di concorso AD24, gli idonei della graduatoria approvata a seguito del concorso straordinario bandito con DD 510/2020; - dell’avviso dell’USR per l’Emilia-Romagna, del 14.8.2024, operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali e da graduatorie ad esaurimento scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di i e ii grado esiti prima fase (scelta provincia) e apertura seconda fase (scelta sede) anno scolastico 2024/25, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti; - dell’avviso dell’USR Emilia-Romagna del 20.8.2024, inerente alle operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente da concorsi regionali e da graduatorie ad esaurimento scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di i e ii grado. esiti assegnazione sedi anno scolastico 2024/25, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti; - del provvedimento dell’USR Emilia-Romagna del 18.10.2024 mediante il quale veniva disposto che “Il contingente assunzionale residuo del contingente totale assegnato all’Emilia-Romagna per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e con riferimento all’a.s. 2024/25, sui posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con riguardo esclusivamente alle graduatorie di merito di cui ai DD.DD. n. 498 e n. 499 del 2020”, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti; - nonché di tutti gli eventuali ulteriori atti lesivi con cui gli USR hanno ripartito il contingente escludendo gli idonei della graduatoria del concorso straordinario bandito con DD n.510 del 23 aprile 2020 ed eventualmente i contratti medio tempore stipulati con i vincitori e/o gli idonei di graduatorie diverse da quella su menzionata. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della nota prot.0061161 del 29.4.2024 del M.I.M. -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione per la formazione del personale scolastico – Uff. III- e avente ad oggetto “indicazioni operative per reclutamento a tempo indeterminato 2024/2025 – graduatorie di merito residue concorsi indetti con i decreti dipartimentali n. 498,499, 520 del 2020; - in ogni caso, di ogni ulteriore eventuale altro atto premesso, connesso e/o consequenziale inerente alle procedure di immissione in ruolo, nella parte lesiva dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti; - nonché di tutti gli atti già impugnati con l’atto introduttivo del presente giudizio.

Giustizia amministrativa202500515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avvisi e provvedimenti relativi alle operazioni di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025, nella parte in cui escludevano gli idonei della graduatoria del concorso straordinario bandito con d.d. n. 510/2020, nonché la nota ministeriale sulle indicazioni operative per il reclutamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno riassunto davanti al TAR Emilia-Romagna, a seguito della declaratoria di incompetenza del TAR Lazio, il giudizio diretto all'annullamento degli atti con cui l'amministrazione scolastica aveva disciplinato le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025. Contestavano, con articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, l'esclusione degli idonei della graduatoria relativa alla classe di concorso AD24, riferita al concorso straordinario bandito con d.d. n. 510/2020, dal contingente assunzionale e dalle conseguenti operazioni di scelta della provincia e della sede. Con motivi aggiunti impugnavano anche la nota ministeriale del 29 aprile 2024 recante indicazioni operative per il reclutamento a tempo indeterminato e gli ulteriori atti connessi e consequenziali. L'amministrazione aveva eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La declaratoria è stata adottata conformemente alla richiesta delle ricorrenti, che, con nota depositata prima della trattazione nel merito, avevano rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Le amministrazioni non hanno contestato tale richiesta. Il giudice non ha esaminato le censure di violazione di legge ed eccesso di potere né le eccezioni di inammissibilità e infondatezza, poiché la sopravvenuta carenza di interesse ha impedito una decisione sul merito. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, senza esame delle censure di merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando il difetto di interesse sia rappresentato dalla parte ricorrente prima della trattazione nel merito e non sia contestato dalle amministrazioni resistenti.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i motivi di ricorso né le eccezioni formulate dalle parti sulla fondatezza o sull'ammissibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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