Cassazione Civile, Ordinanza n. 35773/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società che aveva affidato a un concessionario la riscossione di tributi locali (TARSU e TIA) e chiedeva, in via principale, la restituzione delle somme riscosse dal concessionario per suo conto; in subordine, domandava che il relativo credito fosse ammesso in prededuzione, anziché con la sola collocazione privilegiata già riconosciuta ex art. 2752 c.c. Il tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo che le somme incassate dal concessionario, una volta riscosse, si confondessero nel suo patrimonio e che il rapporto fosse di mandato all’incasso con semplice obbligo di riversamento dell’equivalente, senza individuazione/separazione della res denaro. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 1188 c.c., sostenendo che il concessionario fosse un mero adiectus solutionis causa e che le somme, una volta riscosse, entrassero immediatamente nel patrimonio dell’ente impositore; (2) violazione dell’art. 1782 c.c., assumendo che il conto dedicato, aperto per far confluire solo le somme riscosse, integrasse una doppia separazione patrimoniale idonea a fondare la rivendica ex art. 103 l. fall.; (3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione del capitolato d’appalto, che a suo dire imponeva la separazione delle somme e ne preservava l’individuabilità; (4) violazione dell’art. 183, comma 7, c.p.c. per il mancato espletamento dell’istruttoria richiesta; (5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla separazione delle somme dal patrimonio del concessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo integralmente la soluzione già adottata in un precedente conforme su fattispecie sovrapponibile. Ha ritenuto decisivo che, nel caso concreto, non vi fosse stata una vera individuazione della res denaro né una separazione patrimoniale idonea a impedire la confusione delle somme: i conti bancari e postali predisposti erano conti correnti ordinari, secondo gli standard operativi usuali, e il denaro versato su di essi diveniva di proprietà dell’istituto presso cui il conto era acceso, non dell’intestatario né dell’ente impositore. Da ciò la Corte ha desunto l’inammissibilità della rivendica/restituzione ex art. 103 l. fall. e la correttezza della sola insinuazione del credito al passivo. Le censure su interpretazione contrattuale, istruttoria e omesso esame sono state ritenute non idonee a scalfire tale ratio. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1188 c.c.
La Corte non accoglie la tesi secondo cui il concessionario della riscossione debba essere automaticamente qualificato come mero adiectus solutionis causa tale da impedire la confusione delle somme nel suo patrimonio; rileva invece la situazione successiva al pagamento nelle mani del soggetto legittimato a ricevere la prestazione.
art. 1782 c.c.
La norma è invocata per sostenere la tesi della doppia separazione patrimoniale, ma la Corte osserva che nella fattispecie non vi era una effettiva individuazione/separazione della res denaro sufficiente a giustificare l'azione di rivendica.
art. 103 l. fall.
La Corte esclude l'ammissibilità dell'azione di restituzione/rivendica delle somme perché, una volta confluite su conti correnti ordinari, esse risultano divenute di proprietà del soggetto presso cui il conto è acceso e non sono più rivendicabili dal preteso titolare originario.
art. 93 l.fall.
Il credito della società deve essere fatto valere mediante insinuazione al passivo quale diritto di credito da rapporto obbligatorio, non con azione reale di restituzione.
art. 2752 c.c.
È richiamato quale titolo della collocazione privilegiata del credito già riconosciuta dal giudice di merito.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del capitolato non consente di ricavare, nel caso concreto, una volontà negoziale idonea a mantenere separate e individuate le somme riscosse.
art. 1363 c.c.
La lettura sistematica del capitolato non dimostra una separazione patrimoniale effettiva delle somme rispetto al patrimonio del concessionario.
art. 183, comma 7, c.p.c.
La mancata ammissione delle prove richieste non integra vizio decisivo, poiché le prove vertevano su circostanze ritenute non rilevanti ai fini della decisione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte con più motivi di ricorso.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La doglianza di omesso esame di fatti decisivi è respinta perché i fatti indicati non sono ritenuti decisivi alla luce della qualificazione giuridica della vicenda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per ottenere la restituzione di somme versate a un soggetto legittimato all’incasso non basta allegare che esse provengano da un rapporto destinato a un terzo: occorre dimostrare una effettiva individuazione e separazione della res denaro, idonea a impedire la confusione patrimoniale.
- Il semplice utilizzo di un conto corrente dedicato, se strutturato come ordinario conto bancario o postale intestato al soggetto incaricato della riscossione, non è di per sé sufficiente a conservare la proprietà delle somme in capo al preteso titolare originario.
- Quando il denaro riscosso confluisce in conti correnti standard e diviene di proprietà dell’istituto presso cui il conto è acceso, il preteso titolare non può esperire azione reale di rivendica/restituzione in sede concorsuale, ma deve insinuare il proprio credito al passivo come diritto di credito da rapporto obbligatorio.
- La volontà contrattuale di separare somme riscosse dal restante patrimonio deve risultare non solo da clausole astratte, ma da una struttura negoziale ed esecutiva concretamente adeguata allo scopo; in difetto, manca il presupposto per qualificare le somme come beni ancora individuabili.
- Le censure istruttorie e di omesso esame di fatti sono inidonee quando i fatti allegati non siano decisivi rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla mancata individuazione e sulla conseguente confusione patrimoniale delle somme.
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