Cassazione Civile, Ordinanza n. 27780/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto già pensionato agiva nei confronti dell'INPS per ottenere il beneficio contributivo previsto per l'esposizione all'amianto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo prescritto il diritto, assumendo come dies a quo della prescrizione la data del pensionamento, avvenuto nel luglio 1999. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione non dovesse decorrere dal pensionamento ma dal momento in cui egli avesse acquisito consapevolezza dell'esposizione all'amianto oltre soglia; 2) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la motivazione fosse apparente perché fondata su una decorrenza della prescrizione giuridicamente errata; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., deducendo che la Corte territoriale avesse affermato il decorso della prescrizione senza alcun adeguato supporto, neppure presuntivo, circa la conoscenza dell'esposizione all'amianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è diritto autonomo rispetto al diritto a pensione ed è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto all'amianto oltre soglia durante la lavorazione. Tale conoscenza può maturare anche dopo il pensionamento e, quindi, la cessazione dell'esposizione non è il fatto rilevante per la decorrenza del termine. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 257/1992
beneficio contributivo di cui all'art. 13 co. 8 d.lgs. n. 257/1992
costituisce la base normativa del beneficio contributivo richiesto per esposizione all'amianto.
art. 2935 c.c.
il diritto può essere fatto valere
la prescrizione decorre non dal pensionamento, ma dal momento in cui il titolare ha conoscenza dell'esposizione all'amianto oltre soglia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile se solo apparente o meramente assertiva.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiede una motivazione effettiva e intelligibile della decisione.
art. 2727 c.c.
le presunzioni devono essere fondate su elementi idonei a sorreggere il convincimento del giudice.
art. 2729 c.c.
il decorso della prescrizione non può essere affermato in difetto di adeguati elementi presuntivi sulla conoscenza dell'esposizione.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato nel procedimento per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione e, ai fini prescrizionali, non coincide con quest'ultimo.
- La prescrizione decennale del beneficio previdenziale decorre dal momento in cui l'interessato acquista conoscenza dell'avvenuta esposizione all'amianto oltre soglia, non dalla cessazione del rapporto di lavoro né dalla data di pensionamento.
- Per affermare la prescrizione del diritto occorre accertare in modo concreto quando il titolare abbia potuto conoscere il fatto costitutivo della pretesa; non è sufficiente un automatismo legato alla cessazione del servizio o del trattamento pensionistico.
- La decisione che dichiara prescritto il diritto deve essere sorretta da motivazione effettiva e da elementi idonei, anche presuntivi, a dimostrare la conoscenza dell'esposizione da parte dell'avente diritto.
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