Sentenza n. 2231/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 333/2025, depositata e resa pubblica il 22.1.2025, Sez. Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico complessivo di 2.000 euro, pari a 500 euro annui per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, mediante assegnazione della carta elettronica del docente, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 luglio 2025 e l'amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento né aveva impugnato il titolo. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici riconosciuti dal giudice ordinario, con obbligo di depositare la prova dell'adempimento. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l'insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo anche se tardivo e non può eccedere il 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di un giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora quale strumento compulsivo e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al rito camerale risultano rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'adozione della penalità di mora come misura destinata a stimolare l'adempimento dell'amministrazione.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale presso la quale opera il titolare della Direzione generale nominato commissario ad acta.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
La ricorrente ha richiamato la disciplina secondo cui le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 115 c.p.a.
Richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021
Il potere di provvedere dell'amministrazione permane anche dopo l'insediamento del commissario ad acta, configurandosi un esercizio concorrente del potere fino all'adempimento spontaneo.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019
L'immanenza dell'alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l'amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell'interesse del ricorrente verso l'utilità succedanea della (sovra)compensazione economica.
La penalità di mora deve essere effettivamente compulsiva ma non manifestamente iniqua; è necessario fissare un tetto massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi alla decisione per quanto riguarda il caso deciso.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato e può nominare sin dall'origine un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima giustificazione per non eseguire un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo, anche se tardivo.
- La penalità di mora deve essere contenuta entro una soglia massima idonea a evitare una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso esaminato il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento sussiste un esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione e del commissario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 713/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 714/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 715/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 716/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 717/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 718/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →