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Sentenza

Sentenza n. 1019/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 1801/2024 (R.G. 5794/23) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 24.04.2024, e notificata il 24.04.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l’emissione della Carta Docente e l’accredito di 500 euro, oltre agli accessori dovuti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere in suo favore la Carta Docente e ad accreditarvi l’importo complessivo di 500 euro, spendibile secondo le finalità previste dalla legge. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre richiesto il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonché la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il termine per l’adempimento spontaneo era inutilmente decorso. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’istanza della parte interessata. Il commissario è tenuto a svolgere l’incarico, ritenuto obbligatorio e non rifiutabile per effetto di disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e a depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha riconosciuto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo. Ha invece respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto e, per le somme dovute dopo il 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, con possibilità di riconoscere la rivalutazione solo se superiore agli interessi e previa prova di tale differenza, non fornita. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza e l’adozione di ordini esecutivi, della penalità di mora e della nomina di un commissario ad acta per assicurare l’attuazione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Legittima la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo, integra uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    In materia retributiva esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per i periodi successivi al 31 dicembre 1994; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali, se provata.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese processuali a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato contenente una condanna dell’amministrazione, quando sia inutilmente decorso il termine legale per l’adempimento decorrente dalla notificazione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e, per l’ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta destinato a provvedere su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere stabilita in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; quando il commissario appartiene all’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Per le somme dovute da un’amministrazione a titolo retributivo per periodi successivi al 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi non sono cumulabili: la rivalutazione è riconoscibile soltanto per l’eventuale differenza eccedente gli interessi legali, purché tale eccedenza sia provata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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