Ordinanza n. 211/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’informativa interdittiva di cui al decreto prefettizio n. -OMISSIS-; - della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS-, - del verbale di audizione personale dell’amministratore unico del -OMISSIS-; - dell’atto di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada prot. n. -OMISSIS-; riguardo ai motivi aggiunti: - del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada prot. n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia, atti prefettizi connessi, avvio del procedimento e successiva revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l'annullamento e la sospensione cautelare di un'informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, della relativa nota prefettizia e del verbale di audizione dell'amministratore unico, nonché dell'atto di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada. Con i motivi aggiunti è stato impugnato anche il provvedimento conclusivo di revoca dell'autorizzazione. Il testo non specifica le singole censure dedotte; emerge soltanto che il collegio le ha ritenute, prima facie, non suscettibili di favorevole valutazione. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con valutazione comparativa degli interessi contrapposti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le censure non apparissero prima facie fondate. Ha inoltre ritenuto preminente, nel bilanciamento degli interessi, quello sottoposto alla tutela della pubblica amministrazione. Non è stata quindi sospesa l'efficacia dell'informativa interdittiva né degli atti conseguenti, compresa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta in ragione della valutazione prima facie sfavorevole delle censure e della prevalenza dell'interesse pubblico nel bilanciamento cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando le censure dedotte non appaiano, a un esame prima facie, suscettibili di accoglimento.
- Il giudice amministrativo deve effettuare il bilanciamento tra gli interessi contrapposti e può negare la misura cautelare quando risulti preminente l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.
- Il rigetto della domanda cautelare non definisce nel merito la legittimità degli atti impugnati, ma esprime una valutazione sommaria propria della fase cautelare.
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