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Sentenza

Sentenza n. 14044/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055994702129 spedita in data 30.05.2024, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.

Giustizia amministrativa202604950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno spedita il 30 maggio 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero dell'Interno sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con un atto espresso. Prima della decisione, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento, rappresentando che non era stato adottato alcun provvedimento espresso. L'Amministrazione ha invece comunicato che il procedimento era stato concluso e che era stato validato un permesso di soggiorno della durata di un anno per attesa occupazione, poiché l'interessato non aveva prodotto redditi idonei al rilascio del titolo richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, nelle more del giudizio, la Questura aveva adottato il provvedimento richiesto, definendo il procedimento amministrativo. Le spese sono state compensate in considerazione delle circostanze organizzative del Ministero, gravato da migliaia di istanze analoghe. Non è stato riconosciuto alcun compenso al difensore, poiché l'istanza di patrocinio a spese dello Stato era stata dichiarata inammissibile dalla competente Commissione e il reclamo contro tale decreto risultava ancora pendente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'adozione nelle more del giudizio del provvedimento espresso richiesto determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
  • La definizione del procedimento amministrativo nelle more del giudizio elimina l'interesse attuale alla pronuncia sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere, anche quando il provvedimento adottato non coincide con il titolo sostanziale auspicato dal richiedente.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di circostanze organizzative eccezionali dell'amministrazione, quali il rilevante numero di istanze analoghe da esaminare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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