Sentenza n. 11307/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento 1) della pec-provvedimento del 13 novembre 2025, avente ad oggetto “Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze ed. 3 - FNC3-S-14597 "SERVIZI - ENERGIA - TRASPORTI S.R.L." O IN FORMA ABBREVIATA "S.EN.TRA.S.R.L." - Rigetto”, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto la revoca, comunicando il “rigetto dell’istanza FNC3-S14597 relativa all’azienda "SERVIZI - ENERGIA - TRASPORTI S.R.L." O IN FORMA ABBREVIATA "S.EN.TRA.S.R.L.” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusi gli atti e/o provvedimenti istruttori, di cui si ignorano estremi e contenuto; 2) dell’avviso de quo, “Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni” (Fondo Nuove Competenze edizione 3), per le ragioni e nelle parti di cui al presente ricorso, se e qualora lesivo perché erroneamente inteso nei termini di cui ex adverso; 3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, se e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, ivi incluse le Faq; nonché per la condanna del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in p.l.r.p.t., al rilascio in favore di S.EN.TRA. s.r.l. del seguente provvedimento: assegnazione del contributo massimo già riconosciuto pari a € 350.427,78 per la formazione finanziata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al Fondo Nuove Competenze, motivato da DURC irregolare
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente contributo)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il rigetto della domanda di ammissione al Fondo Nuove Competenze, chiedendo anche l’assegnazione del contributo massimo di euro 350.427,78. Il rigetto era fondato su un DURC irregolare relativo a debiti contributivi derivanti da fatti del 2022. La ricorrente ha dedotto: violazione della disciplina sul DURC, poiché il debito era stato oggetto di ricorso amministrativo e successivamente giudiziario, con sospensione degli effetti della pretesa contributiva; violazione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria e omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione dell’art. 10.2 dell’Avviso FNC3, che avrebbe imposto la richiesta di integrazione documentale in presenza di una situazione contributiva non definitivamente accertata; violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e tutela dell’affidamento. Il Ministero ha sostenuto che il DURC costituisce atto di competenza dell’INPS, che l’amministrazione concedente non avrebbe margini di valutazione sulle risultanze certificate, che il termine per la regolarizzazione era decorso inutilmente e che la richiesta di integrazione riguardava soltanto incompletezze formali della documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto. In via incidentale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a., ha ritenuto illegittimo il DURC irregolare posto a fondamento dell’esclusione. Il giudice ha rilevato che la posizione contributiva riguardava un debito contestato fin dal 2022, già oggetto di ricorso amministrativo e poi di ricorso giudiziario, con sospensione degli effetti della pretesa. L’intervallo tra la scadenza dell’invito a regolarizzare e la proposizione del ricorso giudiziario, pari a circa trenta giorni, è stato considerato compatibile con la preparazione dell’impugnazione e non tale da interrompere effettivamente la continuità della posizione contributiva, risultata regolare per il periodo dal 3 marzo 2022 al 15 ottobre 2025 e irregolare soltanto dal 16 ottobre al 12 novembre 2025. L’archiviazione del precedente ricorso amministrativo non è stata equiparata alla sua reiezione. Pertanto, alla luce dell’art. 3, comma 3, d.m. 30 gennaio 2015, l’irregolarità non corrispondeva alla situazione sostanziale della società. Il TAR ha inoltre valorizzato la natura dell’intervento, consistente nell’accesso a finanziamenti pubblici destinati a una platea di aspiranti e non in una gara per un unico bene della vita: in tale contesto non era giustificata l’esclusione automatica in presenza di un DURC dubbio e riferito a debiti ancora in verifica. L’amministrazione avrebbe dovuto attivare la richiesta di integrazione prevista dall’art. 10.2 dell’Avviso e, comunque, il contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis l. 241/1990, consentendo alla società di documentare la situazione contributiva. La domanda di assegnazione del contributo non risulta espressamente decisa nel dispositivo, che si limita all’annullamento del rigetto. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 88 d.l. 34/2020
Istituisce il Fondo Nuove Competenze, destinato a finanziare percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori mediante rimodulazione dell’orario di lavoro.
art. 31, comma 8-quater, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La verifica d’ufficio della regolarità contributiva è necessaria ai fini della concessione delle agevolazioni.
art. 3, comma 3, d.m. 30 gennaio 2015
La regolarità sussiste comunque in caso di: “crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso” e “crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
La regolarità contributiva può sussistere anche quando i crediti siano contestati in sede amministrativa o giudiziaria, fino alla decisione di reiezione o al passaggio in giudicato, nei limiti previsti dalla disposizione.
art. 24, comma 6, d.lgs. 46/1999
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della disciplina della contestazione e sospensione delle pretese contributive; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
art. 8, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente, ai fini della decisione, questioni relative ad atti non impugnati appartenenti alla giurisdizione di altro giudice; il TAR lo ha utilizzato per valutare incidentalmente l’illegittimità del DURC.
art. 10-bis l. 241/1990
In presenza di una situazione contributiva dubbia e documentabile, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire alla richiedente di rappresentare le proprie osservazioni prima dell’adozione del rigetto.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato tra le censure della ricorrente in relazione ai vizi del provvedimento e alla mancata partecipazione procedimentale; la sentenza non ne fa una specifica applicazione autonoma.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione subordina l’ammissione a un finanziamento pubblico alla regolarità contributiva, la verifica deve riguardare la situazione sostanziale del beneficiario alla luce della disciplina del DURC e non può fondarsi automaticamente su un’irregolarità meramente apparente o temporalmente circoscritta, se il debito è contestato e gli effetti della pretesa contributiva risultano sospesi o comunque ancora in verifica.
- Ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.m. 30 gennaio 2015, la pendenza di un contenzioso amministrativo o giudiziario sul credito contributivo può consentire la considerazione della posizione come regolare fino alla decisione che respinge il ricorso o al passaggio in giudicato della sentenza, nei limiti previsti dalla disposizione.
- L’archiviazione di un ricorso amministrativo relativo a un debito contributivo non è automaticamente equiparabile alla reiezione del ricorso e non consente, da sola, di considerare definitivamente accertata l’irregolarità contributiva ai fini del DURC.
- Nell’ambito di procedimenti per l’accesso a finanziamenti pubblici destinati a una pluralità di aspiranti, l’amministrazione non può disporre l’esclusione automatica sulla base di un DURC dubbio e riferito a debiti ancora oggetto di verifica, quando la disciplina dell’avviso prevede strumenti di integrazione o regolarizzazione e non sono compromessi interessi di par condicio comparabili a quelli propri di una gara pubblica.
- Quando la situazione contributiva del richiedente presenta elementi di incertezza, l’amministrazione deve attivare gli strumenti partecipativi e di integrazione documentale previsti dall’avviso e, comunque, il contraddittorio procedimentale, consentendo all’interessato di documentare la pendenza e gli effetti del contenzioso sul debito contributivo.
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