Sentenza n. 2222/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2331/2024 del 8/5/2024 del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento di benefici economici mediante carta elettronica
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero il 10 gennaio 2025. La pronuncia del giudice del lavoro aveva riconosciuto, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, il beneficio economico di 500 euro annui tramite carta elettronica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Ha inoltre chiesto una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur costituito, si è limitato a una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito né fornire indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano il mancato pagamento, mentre il Ministero non aveva contestato né l'an né il quantum del credito. È stata quindi accertata l'inottemperanza ed è stato ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e con spese a carico dell'amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, in concreto, l'astreinte fosse manifestamente iniqua o comunque ostacolata da ragioni idonee a escluderla, considerando i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l'esiguità del debito, tale da rendere la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione, ma ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative valutate in concreto.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute in forza di provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche può essere eseguito decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Individua i limiti applicabili alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando il titolo giudiziale, anche se emesso dal giudice ordinario, sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una condanna pecuniaria contenuta in un titolo giudiziale integra inottemperanza quando, decorso il termine dilatorio, non sia stato effettuato alcun pagamento e il credito non sia stato contestato nell'an o nel quantum.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia, fissandone termini, poteri e oneri.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, l'astreinte risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in relazione all'esiguità del debito, ai vincoli normativi e di bilancio e alle condizioni della finanza pubblica.
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