Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/03/2015 n. 446 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Accertamento - Notifica in luogo diverso da quelli indicati nella norma processuale - Riferimento al destinatario dell'atto - Inesistenza - Non sussiste - Nullità - Sussiste - Sanatoria con la costituzione in giudizio - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione non è stata considerata inesistente, poiché l'atto conteneva un riferimento certo al destinatario. È stata invece qualificata come nulla. Il vizio di nullità può essere sanato dalla costituzione in giudizio del destinatario, quando tale costituzione dimostri che l'atto ha raggiunto il suo scopo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata contestata la notificazione dell'accertamento perché eseguita in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma processuale. La questione riguardava la qualificazione del vizio: inesistenza della notificazione, insanabile, oppure nullità, sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e il suo scopo.

Norme richiamate

  • Norma processuale sulla notificazione degli atti

    La notificazione effettuata in un luogo diverso da quelli previsti integra, in presenza di un sicuro riferimento al destinatario, un vizio di nullità e non di inesistenza.

  • Principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo

    La nullità della notificazione è sanabile mediante la costituzione in giudizio del destinatario, perché tale comportamento dimostra che l'atto è stato conosciuto e ha raggiunto la propria funzione.

Massime di principio

  • La notificazione eseguita in un luogo non previsto dalla disciplina applicabile non è automaticamente inesistente: se consente di individuare con certezza il destinatario, il vizio è normalmente qualificabile come nullità.
  • La nullità della notificazione può essere sanata quando il destinatario si costituisce in giudizio, poiché la costituzione dimostra l'effettiva conoscenza dell'atto e il raggiungimento dello scopo.
  • Per sostenere l'inesistenza della notificazione occorre un vizio più radicale, tale da escludere ogni collegamento riconoscibile tra l'atto, il destinatario e il procedimento notificatorio.
  • La contestazione della notificazione deve quindi distinguere tra irregolarità sanabile e totale assenza dell'attività notificatoria: nel primo caso la costituzione in giudizio può impedire di ottenere l'annullamento dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.