Sentenza del 12/03/2015 n. 446 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Accertamento - Notifica in luogo diverso da quelli indicati nella norma processuale - Riferimento al destinatario dell'atto - Inesistenza - Non sussiste - Nullità - Sussiste - Sanatoria con la costituzione in giudizio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione non è stata considerata inesistente, poiché l'atto conteneva un riferimento certo al destinatario. È stata invece qualificata come nulla. Il vizio di nullità può essere sanato dalla costituzione in giudizio del destinatario, quando tale costituzione dimostri che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la notificazione dell'accertamento perché eseguita in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma processuale. La questione riguardava la qualificazione del vizio: inesistenza della notificazione, insanabile, oppure nullità, sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e il suo scopo.
Norme richiamate
Norma processuale sulla notificazione degli atti
La notificazione effettuata in un luogo diverso da quelli previsti integra, in presenza di un sicuro riferimento al destinatario, un vizio di nullità e non di inesistenza.
Principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo
La nullità della notificazione è sanabile mediante la costituzione in giudizio del destinatario, perché tale comportamento dimostra che l'atto è stato conosciuto e ha raggiunto la propria funzione.
Massime di principio
- La notificazione eseguita in un luogo non previsto dalla disciplina applicabile non è automaticamente inesistente: se consente di individuare con certezza il destinatario, il vizio è normalmente qualificabile come nullità.
- La nullità della notificazione può essere sanata quando il destinatario si costituisce in giudizio, poiché la costituzione dimostra l'effettiva conoscenza dell'atto e il raggiungimento dello scopo.
- Per sostenere l'inesistenza della notificazione occorre un vizio più radicale, tale da escludere ogni collegamento riconoscibile tra l'atto, il destinatario e il procedimento notificatorio.
- La contestazione della notificazione deve quindi distinguere tra irregolarità sanabile e totale assenza dell'attività notificatoria: nel primo caso la costituzione in giudizio può impedire di ottenere l'annullamento dell'atto.
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