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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27163/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per due rapine improprie e cinque furti aggravati commessi in supermercati della catena Lidi. Deduzioni principali: 1) nullità per mancata indicazione del numero di registro nella sentenza di primo grado; 2) vizio di motivazione circa la responsabilità per i furti, per mancata quantificazione/identificazione della merce sottratta; 3) illegittima qualificazione dei fatti come rapina (mancanza di violenza o minaccia e non condivisa tra tutti), invocando la riclassificazione in furto semplice; 4) mancata adeguata motivazione sull'aggravante della pluralità di persone e mancata prevalenza delle attenuanti generiche, nonché richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4) c.p. (stato di necessità per condizioni economiche); 5) omissione dell'applicazione della continuazione rispetto a reati analoghi precedentemente giudicati nel triennio 2018-2021.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara i ricorsi inammissibili per genericità e manifestuale infondatezza. Per ogni motivo: 1) il numero di registro era presente nell'intestazione della sentenza di primo grado, sicché non sussiste nullità né pregiudizio alla difesa; 2) la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata perché fondata sulle testimonianze delle persone offese che hanno documentato l'asportazione seriale della merce senza pagamento; 3) la qualificazione come rapina è stata confermata in relazione alle dichiarazioni delle vittime che hanno riferito minacce/violenza poste in essere da Mancieri e al comportamento concertato degli altri imputati (asportazione preliminare della merce e intervento del complice), giustificando la ricostruzione come rapina e non come furto; 4) la qualificazione aggravante della pluralità di persone è stata adeguatamente motivata e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti non è affetto da vizio; la richiesta di attenuante per stato di necessità è inidonea in assenza di elementi probatori e alla luce della pluralità e del profitto rilevante ottenuto; 5) la richiesta di continuazione è stata respinta perché la Corte territoriale ha correttamente valutato l'assenza di un unico disegno criminoso e la serialità degli episodi, decisione di merito che non presenta vizio motivazionale. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen.

    Riferita alla possibile attenuante per stato di necessità: i giudici hanno ritenuto che le condizioni economiche indicate non giustificano l'applicazione dell'attenuante, in assenza di elementi probatori concreti e considerata la pluralità e la gravità dei reati

  • art. 133 cod. pen.

    Norma relativa al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte d'appello ha effettuato il confronto richiesto dalla norma considerando gli elementi significativi, giudizio ritenuto congruo e non viziato

  • Disciplina della continuazione (giurisprudenza richiamata)

    La verifica dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Corte ha valutato la serialità degli episodi e ritenuto assente un medesimo disegno criminoso, decisione sindacabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione

Massime di principio

  • La mera assenza formale di un elemento nell'intestazione della sentenza di primo grado (es. numero di registro) non determina automaticamente nullità se non ha inciso sui diritti della difesa e se il provvedimento è altrimenti individuabile.
  • La mancata precisa quantificazione degli oggetti sottratti non invalida automaticamente una condanna per furto quando risultino testimonianze e riscontri che attestino l'asportazione iterata e il comportamento seriale degli imputati.
  • La qualificazione giuridica tra furto e rapina dipende dai fatti: dichiarazioni delle vittime sul ricorso a minacce o violenza e la struttura concertata del comportamento (complicità tra chi asporta e chi usa la forza/minaccia) possono legittimare la sussunzione nei reati di rapina.
  • Le censure generiche in cassazione (mancanza di specificità e di confronto puntuale con la motivazione di merito) sono frequentemente dichiarate inammissibili; il ricorso deve indicare elementi concreti e specifici di vizio.
  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 133 c.p.) è riservato al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
  • La situazione di disagio economico, da sola, non costituisce automaticamente stato di necessità né giustifica l'attenuante della speciale tenuità del danno se i fatti sono plurioffensivi e il profitto è rilevante.
  • La sussistenza della continuazione richiede l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso; tale accertamento è tipicamente valutazione di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

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