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Sentenza

Sentenza n. 30/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento del Prefetto di Trieste d.d. 10.1.2025, notificato in data 13.1.2025, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento di ammonimento del Questore di Trieste prot. -OMISSIS- adottato in data 16.7.2024; b) per quanto occorrer possa, del presupposto provvedimento di ammonimento orale del Questore di Trieste Prot. -OMISSIS- d.d. 16.7.2024; c) per quanto occorrer possa, della presupposta comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 della Questura di Trieste, prot. -OMISSIS-, d.d. 2.5.2024; d) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro l'ammonimento orale del Questore, nonché il presupposto ammonimento e gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento orale adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 d.l. 93/2013 e il successivo rigetto prefettizio del ricorso gerarchico. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 8 d.l. 11/2009 e 3 d.l. 93/2013, l'assenza dei presupposti della violenza domestica, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e l'irragionevolezza, sostenendo che le accuse della ex compagna fossero strumentali, prive di riscontri e smentite dalle registrazioni prodotte. In secondo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale, poiché l'ammonimento e il provvedimento prefettizio avevano valorizzato fatti ulteriori rispetto a quelli indicati nella comunicazione di avvio: la mancata collaborazione durante il ricovero ospedaliero della ex compagna, la riconsegna di abiti non lavati della figlia, gli interventi di polizia del 2020 descritti in termini puntuali e un ulteriore episodio del 2021. Il ricorrente ha sostenuto di non essere stato posto in condizione di conoscere e contestare tali circostanze, né di indicare testi o fornire elementi difensivi, e ha richiamato anche la documentazione e i provvedimenti del giudice civile relativi al conflitto sull'affidamento della figlia minore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento prefettizio sia l'ammonimento del Questore. Ha ritenuto decisiva la violazione del contraddittorio: il provvedimento prefettizio aveva introdotto un episodio del 2021 mai contestato in precedenza, mentre l'ammonimento si fondava anche su fatti ulteriori rispetto a quelli indicati nella comunicazione di avvio, inclusi gli episodi del 2020 e i fatti del maggio 2024. Il destinatario non aveva quindi potuto presentare osservazioni su tutte le circostanze poste a base della decisione. Il Collegio ha inoltre ravvisato un grave difetto di istruttoria, poiché l'ammonimento risultava fondato essenzialmente sulle dichiarazioni della denunciante, senza audizione del destinatario, senza ascolto di persone informate estranee alla sua cerchia e senza adeguati riscontri obiettivi. L'ammonimento non richiede la piena prova dei reati, ma presuppone comunque elementi attendibili circa comportamenti gravi o non episodici di violenza domestica. Le registrazioni e la documentazione in atti non confermavano, secondo il TAR, la ricostruzione accusatoria e il materiale proveniente dal giudizio civile evidenziava una situazione di aspra conflittualità familiare, non univoci comportamenti violenti del ricorrente. Il TAR ha sottolineato anche l'incidenza stigmatizzante dell'ammonimento sulla reputazione, sull'attività professionale e sul ruolo genitoriale, escludendo che la sola dichiarazione della persona offesa fosse sufficiente. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013

    Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere [...] all'ammonimento dell'autore del fatto.

    L'ammonimento può essere adottato senza piena prova della consumazione dei reati, ma richiede elementi probatori attendibili relativi a uno o più comportamenti gravi o non episodici di violenza domestica, acquisiti mediante un'istruttoria effettiva e rispettosa della partecipazione dell'interessato.

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.

    Il potere di ammonimento presuppone l'acquisizione delle informazioni necessarie e, ove occorra, l'ascolto delle persone informate; la valutazione non può essere fondata esclusivamente sulla dichiarazione della persona segnalante quando manchino riscontri adeguati.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve rendere comprensibili i presupposti fattuali e l'istruttoria posta a fondamento della decisione; l'introduzione di fatti nuovi nella decisione, mai contestati all'interessato, compromette la legittimità dell'azione amministrativa.

  • art. 10 l. 241/1990

    La partecipazione deve consentire al destinatario di conoscere e contestare tutte le circostanze effettivamente valorizzate dall'amministrazione; non è sufficiente una comunicazione di avvio generica quando la decisione si fonda su fatti ulteriori e specifici.

  • art. 73 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base per il deposito delle memorie difensive in vista dell'udienza.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il provvedimento di ammonimento del questore per violenza domestica può essere adottato anche in assenza di querela e senza la piena prova della consumazione dei reati presupposti, ma richiede comunque elementi istruttori attendibili circa comportamenti gravi o non episodici di violenza domestica.
  • Nel procedimento finalizzato all'ammonimento, il destinatario deve essere posto in condizione di conoscere e contestare tutte le circostanze concretamente valorizzate dall'amministrazione; l'utilizzo, nella decisione finale o nel provvedimento gerarchico, di fatti nuovi mai previamente contestati viola il contraddittorio e i diritti partecipativi.
  • La sola dichiarazione della persona segnalante non è di per sé sufficiente a fondare l'ammonimento quando l'amministrazione non abbia svolto gli approfondimenti necessari e non abbia acquisito riscontri obiettivi o ascoltato le altre persone informate sui fatti.
  • L'istruttoria sull'ammonimento deve essere particolarmente completa in ragione degli effetti stigmatizzanti del provvedimento, idonei a incidere sulla reputazione, sulla vita professionale e sulla posizione familiare del destinatario.
  • La violazione del contraddittorio e il difetto di istruttoria assumono carattere invalidante quando impediscono al destinatario di fornire la propria versione dei fatti e incidono sulla formazione del giudizio di pericolosità posto a base dell'ammonimento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEccesso di potere

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