Ordinanza n. 7178/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previo accoglimento della domanda cautelare, - della graduatoria regionale per il Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, di cui 59 unità per la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia (codice concorso 2700 TRIB) - (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025)” contenente l'elenco dei vincitori e tutti gli idonei, approvata dal Direttore Regionale e del relativo provvedimento di approvazione prot. 2025/21655 nonché del provvedimento, se esistente, con il quale il Direttore Regionale ha accertato la regolarità della procedura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dal ricorrente, nonché espressamente: - dell'avviso dd. 27 novembre 2025, privo di protocollo, dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025) - Pubblicazione graduatorie” di pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni; - dell'avviso dd. 4 novembre 2025, privo di protocollo, avente ad oggetto: “Pubblicazione degli esiti della prova scritta della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (atto n. 290773 del 11 luglio 2025)”e dell'allegato elenco contenente gli esiti della prova scritta in forma anonima, anch'essa priva di protocollo, limitatamente alle parti di interesse; - dell'avviso dd. 5 novembre 2025, privo di protocollo, avente ad oggetto “Avviso relativo alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (atto n. 290773 del 11 luglio 2025), con il quale l'Agenzia delle Entrate ha preannunciato che avrebbe effettuato una nuova correzione delle prove scritte alla luce di un errore nella griglia di correzione segnalato dalla Commissione; - dell'avviso dd. 10 novembre 2025 e dell'allegato elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, entrambi privi di protocollo, limitatamente alle parti di interesse; - dell'Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; - dei verbali delle sedute della Commissione di correzione delle prove, se esistenti, sebbene allo stato non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria regionale del Friuli Venezia Giulia relativa alla selezione per 59 funzionari giuridico-tributari, unitamente agli atti di correzione e ricalcolo degli esiti della prova scritta e agli ulteriori atti della procedura
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento della graduatoria regionale, del provvedimento di approvazione e degli atti connessi, inclusi gli avvisi relativi agli esiti della prova scritta, alla successiva riedizione della correzione determinata da un errore nella griglia di valutazione, agli esiti rettificati e al proprio esito individuale. Il giudizio è stato instaurato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di alcuni candidati indicati come non costituiti. Nella camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato alla decisione sulla domanda cautelare. Il TAR ha rilevato che, nelle controversie aventi a oggetto una graduatoria concorsuale, sono controinteressati tutti i candidati utilmente collocati che potrebbero essere sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso. Considerato l’elevato numero dei potenziali controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, il ricorrente ha chiesto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla decisione sull’istanza cautelare, senza esaminarne il fumus boni iuris o il periculum in mora. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria che potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso. In applicazione degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49 c.p.a., ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, con pubblicazione dell’avviso, del ricorso integrale e dell’ordinanza e con le ulteriori indicazioni prescritte. L’Agenzia dovrà predisporre un collegamento denominato “Atti di notifica”, rilasciare attestazione dell’avvenuta pubblicazione e mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere eseguita entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la relativa prova dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie non evocate.
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
Il numero elevato dei potenziali controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi giustificano la notificazione per pubblici proclami, secondo le modalità stabilite dal giudice.
art. 49 c.p.a.
Costituisce, insieme agli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a., il fondamento dell’ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La mancata esecuzione della notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito tempestivo della prova dell’adempimento comportano l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell’impugnazione di una graduatoria concorsuale, sono controinteressati tutti i candidati utilmente collocati che potrebbero essere sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, poiché l’eventuale decisione favorevole inciderebbe direttamente sulla loro posizione in graduatoria.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e risulta particolarmente difficile reperirne gli indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta di parte, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, prescrivendone puntualmente contenuti e modalità.
- Il termine assegnato dal giudice per effettuare la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositare la prova dell’adempimento sono perentori; la loro inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 878/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 752/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 2385/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 7120/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 7136/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 7141/2026 - Roma, Sezione 2T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →