Sentenza del 28/11/2018 n. 2756 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - spesa pubblicitaria - utilità immediata e diretta per l'attività d'impresa - è necessaria - rilevanza del contesto e del pubblico potenziale - sussiste. Spesa promozionale - attività realizzata in contesti estranei all'impresa - ragionevole carenza di effetto sul fatturato - pubblicità - non è tale - sponsorizzazione - è tale - spesa informativa - è tale. Spesa di pubblicità - utilità per l'impresa pubblicizzata - onere della prova - spetta al contribuente. Cessione di partecipazione - successivo acquisto mediante conferimento dell'azienda della società ceduta - operazione interversiva della gestione aziendale - natura elusiva - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la deducibilità dal reddito d'impresa di spese sostenute per la promozione dell'attività mediante sponsorizzazioni, in particolare a favore di una squadra sportiva di serie minori, e, dall'altro, la presunta natura elusiva della cessione della partecipazione totalitaria in una società controllata, seguita dal conferimento della sua azienda alla cedente a un valore superiore a quello di cessione. La spesa è pubblicitaria solo se diretta alla promozione di prodotti, marchi o servizi in un contesto e verso un pubblico tali da rendere ragionevolmente possibile un incremento delle vendite. Spetta al contribuente provare l'utilità o la connessione funzionale della spesa con l'attività esercitata.
La decisione
La contestazione sulle spese è stata accolta nei limiti in cui è stata riconosciuta la necessità di verificare concretamente il contesto, il pubblico potenziale e l'effettiva utilità promozionale. Una sponsorizzazione svolta in contesti estranei all'attività dell'impresa e priva di ragionevole efficacia sul fatturato non è qualificabile come spesa pubblicitaria, ma può assumere natura informativa o di rappresentanza. Quanto all'operazione societaria, non è stata ritenuta elusiva: l'Amministrazione non ha contestato tempestivamente e specificamente la violazione di una norma antielusiva e non ha fornito una prova concreta e adeguata dell'elusione, limitandosi ad affermazioni non supportate da una pluralità di elementi fattuali.
Norme richiamate
Norme fiscali sulla deducibilità delle spese pubblicitarie e di rappresentanza
Una spesa è fiscalmente considerata come pubblicitaria quando è sostenuta per servizi orientati alla promozione diretta di prodotti, marchi o servizi dell'impresa in un contesto e a condizioni tali da rendere ragionevolmente possibile un incremento delle vendite.
La qualificazione della spesa dipende dalla sua concreta finalità promozionale e dalla ragionevole idoneità a produrre un beneficio commerciale, non dalla mera denominazione contrattuale di sponsorizzazione o pubblicità.
Normativa antielusiva
Un'operazione non può essere qualificata come elusiva sulla base di semplici sospetti o del solo risultato economico; l'Amministrazione deve contestare specificamente la condotta e dimostrare, con elementi concreti, l'assenza di valide ragioni economiche e l'ottenimento indebito di un vantaggio fiscale.
Massime di principio
- Per dedurre una spesa pubblicitaria è necessario documentare il collegamento funzionale con l'attività d'impresa, il pubblico raggiunto, la coerenza del contesto e la ragionevole possibilità di incremento delle vendite.
- La sponsorizzazione non è automaticamente una spesa pubblicitaria: se il pubblico o il contesto sono estranei ai potenziali clienti dell'impresa, la spesa può essere riqualificata come informativa o di rappresentanza.
- L'onere di dimostrare l'effettiva utilità promozionale e la natura pubblicitaria della spesa grava sul contribuente; sono quindi rilevanti contratti, materiali promozionali, dati sul pubblico, visibilità del marchio e risultati o obiettivi commerciali.
- La natura elusiva di un'operazione societaria richiede una contestazione specifica e una prova concreta dell'assenza di valide ragioni economiche o dell'indebito vantaggio fiscale; non bastano valutazioni generiche o il solo fatto che l'operazione abbia prodotto un risultato fiscalmente conveniente.
- In caso di conferimenti o trasferimenti infragruppo, la successiva differenza di valore non dimostra da sola l'elusione: occorre ricostruire l'intera operazione, verificarne la sostanza economica e dimostrare specificamente l'abuso.
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