Sentenza n. 4240/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2936/2022 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza n. 2936/2022 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 2936/2022 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per complessivi € 2.500,00. Ha dedotto il mancato adempimento del Ministero e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori e gli oneri dovuti in base al titolo e alla legge, nonché gli interessi maturati dopo il ricorso; i conteggi della creditrice non vincolano l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e le norme applicabili. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a eseguire l'incarico nei successivi 60 giorni; non è dovuto compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato a € 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile sulla base di un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce la pretesa creditoria; nel caso concreto la documentazione attestava il credito e l'Amministrazione non lo aveva adeguatamente contestato.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
L'ottemperanza non costituisce nuovamente il credito, ma ne consente la soddisfazione nella misura risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dai pagamenti parziali. I conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, che devono essere verificati anche per misura e decorrenza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per avviare il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici.
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento
Nel giudizio di ottemperanza il giudice, accertata l'inottemperanza, ordina all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro il termine assegnato e può predisporre la nomina del commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
La distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si è dichiarato antistatario è disposta secondo l'art. 93 c.p.c.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Le disposizioni del c.p.a. richiamate, insieme all'art. 93 c.p.c., sono poste a fondamento della distrazione delle spese di giudizio al difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione satisfattiva e non costitutiva del credito: la sua esatta consistenza si determina sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione nell'ottemperanza quanto al capitale residuo e agli interessi; l'Amministrazione deve verificarne l'esatta misura e decorrenza in base al titolo e alla legge.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato recante una condanna pecuniaria e decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare anticipatamente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
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