Cassazione Civile, Ordinanza n. 37837/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguardava un’area interna dell’edificio, costituita dal vano scale e dal pianerottolo tra il secondo e il terzo piano, funzionale all’accesso al sottotetto. In primo grado era stata respinta la domanda di accertamento di spoglio e di restituzione proposta dalle originarie attrici, nonché la domanda subordinata di accertamento della condominialità e dell’usucapione. In appello, invece, era stata dichiarata la natura comune dell’area ai sensi dell’art. 1117 c.c., con ordine di restituzione e ripristino delle opere rimosse. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1117 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che il titolo di acquisto e il possesso avrebbero superato la presunzione di comunione e che la Corte d’appello avesse mal interpretato il preliminare e il definitivo di vendita; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo assenza di prova della condominialità e del compossesso; 3) violazione dell’art. 2943 c.c., sostenendo che l’usucapione fosse già maturata e che gli atti considerati dalla Corte territoriale non fossero idonei a interromperne il decorso, in particolare perché le diffide e il ricorso cautelare non avrebbero costituito atti interruttivi e perché la sola citazione del 2011 sarebbe stata tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi perché inammissibili: quanto al primo, ha ritenuto che i ricorrenti non avessero indicato in modo adeguato il titolo contrario idoneo a superare la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. e che la censura mirasse, in sostanza, a sollecitare una diversa interpretazione del contratto, riservata al giudice di merito; quanto al secondo, ha affermato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che gli atti valorizzati dalla Corte d’appello non erano idonei a interrompere il possesso utile ad usucapire: la sottoscrizione del progetto di ristrutturazione non integrava una rinuncia tacita all’usucapione, mancando incompatibilità assoluta con la volontà di avvalersene; le diffide e il procedimento cautelare non costituivano atti interruttivi, perché in materia di usucapione hanno efficacia solo gli atti che comportino la perdita materiale del possesso o atti giudiziali diretti a ottenere la privazione del possesso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1117 c.c.
Le parti dell’edificio indicate dalla norma si presumono comuni salvo titolo contrario; per vincere la presunzione occorre un titolo chiaro e inequivoco, da ricavarsi dal primo atto di trasferimento e dai criteri interpretativi contrattuali.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non quando si contesti la diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
La valutazione del materiale probatorio rientra nel potere del giudice di merito e non è censurabile come violazione dell’art. 115 c.p.c. solo perché il giudice attribuisce maggiore forza a talune prove rispetto ad altre.
art. 1362 c.c.
L’accertamento della volontà contrattuale ai fini del superamento della presunzione di comunione si colloca sul piano dell’interpretazione negoziale secondo i criteri legali.
art. 2943 c.c.
In tema di usucapione, gli atti idonei a interrompere il possesso sono soltanto quelli espressamente previsti dalla legge, nei limiti richiamati dall’art. 1165 c.c., e non le semplici diffide o messe in mora.
art. 1165 c.c.
Il rinvio alle norme sulla prescrizione non consente di estendere analogicamente l’elenco degli atti interruttivi dell’usucapione oltre i casi tassativamente previsti.
Massime di principio
- Per superare la presunzione di comunione delle parti comuni dell’edificio occorre un titolo contrario specifico, chiaro e inequivoco; il relativo accertamento dipende dall’interpretazione del negozio e, se plausibile, è insindacabile in cassazione.
- La doglianza di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando si denunci l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha ponderato il materiale probatorio.
- In materia di usucapione, la rinuncia tacita è configurabile solo se il comportamento del possessore è assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’usucapione; non basta un atto suscettibile di diversa interpretazione.
- Gli atti interruttivi dell’usucapione sono di stretta interpretazione: non bastano diffide, contestazioni stragiudiziali o atti che non mirino a privare il possessore del possesso, essendo necessari atti idonei a far perdere materialmente il potere di fatto sulla cosa o ad ottenerne la privazione in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37772/2022 del 27/12/2022
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37776/2022 del 27/12/2022
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37777/2022 del 27/12/2022
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37785/2022 del 27/12/2022
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37788/2022 del 27/12/2022
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37797/2022 del 27/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →