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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37837/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava un’area interna dell’edificio, costituita dal vano scale e dal pianerottolo tra il secondo e il terzo piano, funzionale all’accesso al sottotetto. In primo grado era stata respinta la domanda di accertamento di spoglio e di restituzione proposta dalle originarie attrici, nonché la domanda subordinata di accertamento della condominialità e dell’usucapione. In appello, invece, era stata dichiarata la natura comune dell’area ai sensi dell’art. 1117 c.c., con ordine di restituzione e ripristino delle opere rimosse. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1117 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che il titolo di acquisto e il possesso avrebbero superato la presunzione di comunione e che la Corte d’appello avesse mal interpretato il preliminare e il definitivo di vendita; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo assenza di prova della condominialità e del compossesso; 3) violazione dell’art. 2943 c.c., sostenendo che l’usucapione fosse già maturata e che gli atti considerati dalla Corte territoriale non fossero idonei a interromperne il decorso, in particolare perché le diffide e il ricorso cautelare non avrebbero costituito atti interruttivi e perché la sola citazione del 2011 sarebbe stata tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi perché inammissibili: quanto al primo, ha ritenuto che i ricorrenti non avessero indicato in modo adeguato il titolo contrario idoneo a superare la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. e che la censura mirasse, in sostanza, a sollecitare una diversa interpretazione del contratto, riservata al giudice di merito; quanto al secondo, ha affermato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che gli atti valorizzati dalla Corte d’appello non erano idonei a interrompere il possesso utile ad usucapire: la sottoscrizione del progetto di ristrutturazione non integrava una rinuncia tacita all’usucapione, mancando incompatibilità assoluta con la volontà di avvalersene; le diffide e il procedimento cautelare non costituivano atti interruttivi, perché in materia di usucapione hanno efficacia solo gli atti che comportino la perdita materiale del possesso o atti giudiziali diretti a ottenere la privazione del possesso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    Le parti dell’edificio indicate dalla norma si presumono comuni salvo titolo contrario; per vincere la presunzione occorre un titolo chiaro e inequivoco, da ricavarsi dal primo atto di trasferimento e dai criteri interpretativi contrattuali.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non quando si contesti la diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio rientra nel potere del giudice di merito e non è censurabile come violazione dell’art. 115 c.p.c. solo perché il giudice attribuisce maggiore forza a talune prove rispetto ad altre.

  • art. 1362 c.c.

    L’accertamento della volontà contrattuale ai fini del superamento della presunzione di comunione si colloca sul piano dell’interpretazione negoziale secondo i criteri legali.

  • art. 2943 c.c.

    In tema di usucapione, gli atti idonei a interrompere il possesso sono soltanto quelli espressamente previsti dalla legge, nei limiti richiamati dall’art. 1165 c.c., e non le semplici diffide o messe in mora.

  • art. 1165 c.c.

    Il rinvio alle norme sulla prescrizione non consente di estendere analogicamente l’elenco degli atti interruttivi dell’usucapione oltre i casi tassativamente previsti.

Massime di principio

  • Per superare la presunzione di comunione delle parti comuni dell’edificio occorre un titolo contrario specifico, chiaro e inequivoco; il relativo accertamento dipende dall’interpretazione del negozio e, se plausibile, è insindacabile in cassazione.
  • La doglianza di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando si denunci l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha ponderato il materiale probatorio.
  • In materia di usucapione, la rinuncia tacita è configurabile solo se il comportamento del possessore è assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’usucapione; non basta un atto suscettibile di diversa interpretazione.
  • Gli atti interruttivi dell’usucapione sono di stretta interpretazione: non bastano diffide, contestazioni stragiudiziali o atti che non mirino a privare il possessore del possesso, essendo necessari atti idonei a far perdere materialmente il potere di fatto sulla cosa o ad ottenerne la privazione in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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