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Sentenza

Sentenza n. 6657/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 7321/2024 causa n. 3315/2024 RG;

Giustizia amministrativa202510488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici indicati nella sentenza, e aveva condannato il Ministero all’attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 25 giugno 2024, con le formalità necessarie per valere quale titolo esecutivo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, limitatamente alla mancata attivazione della carta e non anche al pagamento delle spese del giudizio ordinario. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e tra tale notifica e la notificazione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché la sentenza non era stata eseguita, il Tribunale ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica spettante, per l’importo riconosciuto dal giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Il TAR ha escluso l’applicazione della penalità di mora, considerando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza; il TAR, accertata l’inottemperanza al giudicato, può ordinare all’Amministrazione di eseguire la decisione e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza definito con la sentenza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. l. 30/1997

    Impone, per l’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario e della successiva esecuzione in sede amministrativa.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • In presenza di una sentenza esecutiva non adempiuta, il giudice amministrativo dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di compiere l’attività specificamente necessaria per dare attuazione al comando giudiziale, fissando un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, per l’ipotesi di persistente inadempimento, il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, individuato nell’organo dirigenziale competente, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, anche con facoltà di delega.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio rendano non appropriata la fissazione di una somma per ogni ulteriore ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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