Sentenza n. 1076/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione: del decreto di rigetto della pratica prot. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto/archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia mediante nulla osta al lavoro stagionale e visto d’ingresso, deduceva che il rapporto di lavoro non si era mai instaurato. Con il primo motivo lamentava la violazione della procedura relativa al permesso di soggiorno per attesa occupazione, della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007 e dell’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, sostenendo di avere diritto al rilascio del permesso quando la mancata formalizzazione del rapporto non fosse a lui imputabile. Con il secondo motivo deduceva la violazione delle regole procedimentali, sostenendo che l’amministrazione non avesse provato la comunicazione del provvedimento e che egli ne avesse avuto conoscenza soltanto anni dopo. L’amministrazione eccepiva l’irricevibilità per tardività, assumendo di avere comunicato il provvedimento all’indirizzo PEC indicato nell’istanza, e contestava comunque la fondatezza delle censure. Dagli atti risultava inoltre che il soggetto indicato quale datore di lavoro aveva disconosciuto le istanze presentate a suo nome, denunciandone la falsità; la domanda del ricorrente non rientrava tra quelle da lui riconosciute come effettivamente presentate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, precisando che l’omessa o tardiva comunicazione di un provvedimento sfavorevole non ne determina l’illegittimità, ma incide esclusivamente sul dies a quo per l’impugnazione, facendolo decorrere dalla conoscenza effettiva dell’atto. Il Collegio ha tuttavia ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di irricevibilità, decidendo secondo la ragione più liquida. Nel merito ha applicato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è invece sufficiente che il rapporto non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione non dipenda dalla volontà dello straniero. Poiché nel caso concreto nessun rapporto di lavoro era stato instaurato, la pretesa al permesso per attesa occupazione è stata ritenuta infondata e il provvedimento amministrativo è stato considerato immune dalle censure dedotte. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012
Invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa al permesso di soggiorno per attesa occupazione; il giudice ha escluso che la disposizione operi quando il rapporto di lavoro non sia mai stato instaurato.
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
Richiamato nell’orientamento giurisprudenziale condiviso dal TAR; non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza di un precedente rapporto di lavoro effettivamente instaurato.
d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla osta per lavoro subordinato e il titolo di soggiorno collegato al rapporto di lavoro; nel caso concreto non è stato instaurato alcun rapporto lavorativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e del soggetto indicato come datore di lavoro.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non spetta quando il rapporto di lavoro non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione non dipenda dalla volontà dello straniero.
- L’omessa o tardiva comunicazione di un provvedimento amministrativo sfavorevole non incide, di per sé, sulla validità o legittimità dell’atto, ma sposta il dies a quo del termine per impugnarlo al momento della conoscenza effettiva da parte dell’interessato.
- Quando una ragione assorbente consente di definire il giudizio nel merito, il giudice amministrativo può prescindere dall’esame di un’eccezione preliminare, applicando il criterio della ragione più liquida.
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