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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21115/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da una domanda di arretramento di un fabbricato per violazione delle distanze legali tra edifici. In primo grado la domanda era stata respinta perché entrambi gli immobili erano stati ritenuti compresi in un'area di recupero urbano, con conseguente operatività della deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968. In appello, invece, la decisione è stata riformata e la società proprietaria del fabbricato ritenuto non conforme è stata condannata all'arretramento sino al rispetto della distanza di 16 metri. Il Comune, ricorrente principale, ha censurato la sentenza di appello per violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, sostenendo che la disciplina invocata non fosse correttamente applicabile. La società soccombente ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: i primi due, sovrapponibili a quelli principali, insistevano sull'applicabilità della deroga urbanistica; il terzo deduceva l'omesso esame della pretesa natura parzialmente abusiva dell'altro fabbricato; il quarto denunciava l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva/rivalsa proposta nei confronti del Comune e dell'ATER. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi principali e i primi tre motivi incidentali, ma ha accolto il quarto motivo incidentale per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che la Corte di appello aveva omesso di decidere sulla domanda risarcitoria/manleva proposta dalla società chiamata in causa. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e rinviato alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del Comune di Ortona; ha rigettato i primi tre motivi del ricorso incidentale della società Appalti S.r.l.; ha accolto il quarto motivo del ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di manleva/risarcitoria verso Comune e ATER; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale censura e ha rinviato alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    riunione dei ricorsi contro la medesima sentenza

    i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti e decisi congiuntamente.

  • art. 9 D.M. n. 1444/1968

    la deroga urbanistica alle distanze minime opera solo quando gli edifici interessati ricadono nell'ambito dello stesso piano particolareggiato o della stessa lottizzazione/piano di recupero; in difetto, si applica la regola generale inderogabile del comma 1.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di dedurre nullità della sentenza o del procedimento, inclusa l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto non risulta trattato nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica con specificità dove e come sia stato introdotto nel giudizio di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; l'omessa decisione su una domanda ritualmente riproposta integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di distanze legali tra fabbricati, la deroga urbanistica prevista dalla normativa statale di settore presuppone che gli immobili interessati ricadano entrambi nel medesimo ambito pianificatorio; se solo uno dei fabbricati è incluso nel piano, la deroga non opera e resta applicabile la disciplina generale inderogabile sulle distanze.
  • La regolarità urbanistica o l'eventuale abusività di un immobile non escludono, di per sé, l'applicazione della disciplina sulle distanze tra costruzioni, che tutela interessi pubblicistici e può essere fatta valere anche in presenza di abusi edilizi.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato effettivamente introdotto nel giudizio di merito e che il ricorrente indichi specificamente dove e come ciò sia avvenuto; in difetto, la censura è inammissibile.
  • L'omessa pronuncia su una domanda di manleva o risarcitoria ritualmente proposta e riproposta in appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
  • Le vicende del giudizio amministrativo sulla legittimità di atti autorizzativi non producono automaticamente effetti vincolanti nel distinto giudizio civile tra privati avente ad oggetto i rapporti di vicinato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàCompravendita immobiliareConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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