Cassazione Civile, Ordinanza n. 20271/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori IRES, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2011 emesso nei confronti di una società. La società aveva ottenuto accoglimento in appello dinanzi alla commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto non adeguatamente sorrette le contestazioni dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l'omesso esame di una circostanza decisiva ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che la sentenza di appello fosse generica e non avesse risposto alle specifiche contestazioni circa: la mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie sui conti intestati ai soci, i versamenti effettuati dopo la costituzione della società, i prelievi dai medesimi conti, nonché gli ulteriori indici presuntivi di evasione e le informazioni bancarie acquisite. La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso e, nel merito, ha reputato fondata la censura, rilevando che, in materia di accertamento bancario, i versamenti e i prelevamenti non giustificati possono essere imputati a ricavi d'impresa e che, una volta dimostrata la riferibilità dei conti alla società, grava sulla contribuente l'onere di provare l'estraneità di ciascuna operazione all'attività imprenditoriale; nel caso concreto la CTR non aveva adeguatamente considerato tutti gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR Campania e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata annullata perché ritenuta viziata da omesso esame di circostanze rilevanti e da insufficiente valutazione degli indici presuntivi su cui l'accertamento era fondato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile quando il giudice di merito omette l'esame di una circostanza rilevante e decisiva, oppure non si confronta con gli specifici elementi fattuali posti a base della censura.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i versamenti e i prelevamenti sui conti correnti bancari possono essere imputati a ricavi conseguiti nell'attività d'impresa, salvo prova contraria del contribuente circa la loro estraneità alla produzione del reddito o la loro già considerazione nella base imponibile.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
L'utilizzazione dei dati bancari non è limitata ai conti formalmente intestati alla società, ma può estendersi a quelli intestati a soci, amministratori o procuratori generali quando l'Amministrazione provi, anche per presunzioni, la fittizietà dell'intestazione o la sostanziale riferibilità dei conti all'ente.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
La sospensione di nove mesi dei termini si applica ai termini in scadenza tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, rendendo tempestiva la notifica del ricorso nel caso esaminato.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nell'accertamento bancario tributario, i movimenti non giustificati su conti correnti riferibili alla società o sostanzialmente ad essa riconducibili possono essere presunti componenti positivi di reddito, con conseguente onere del contribuente di dimostrarne analiticamente l'estraneità all'attività d'impresa.
- Quando l'Ufficio prova, anche in via presuntiva, la riferibilità alla società di conti formalmente intestati a soci o altri soggetti collegati, il contribuente deve fornire la prova contraria per ciascuna operazione contestata, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- Il vizio di omesso esame rilevante in cassazione ricorre se il giudice di merito trascura circostanze fattuali decisive o non si confronta con gli indici presuntivi su cui si fonda la pretesa fiscale.
- La tempestività del ricorso per cassazione va valutata considerando le eventuali sospensioni straordinarie dei termini processuali previste dalla legislazione speciale tributaria.
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