Cassazione Civile, Ordinanza n. 01905/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un soggetto ha proposto azione negatoria servitutis davanti al tribunale per ottenere l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passo carrabile gravante su una porzione di corte della quale assumeva la proprietà esclusiva. I convenuti hanno contestato la proprietà esclusiva, sostenendo la natura condominiale dell’area. Il giudice di primo grado e poi la corte d’appello hanno rigettato la domanda, ritenendo non idoneo il titolo prodotto dall’attore: una scrittura privata autenticata del 14 maggio 1991 con cui alcuni danti causa avevano venduto l’area dichiarando di averla posseduta uti dominus per oltre vent’anni, ma senza produrre una sentenza di accertamento dell’usucapione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 949 e 2697 c.c., sostenendo che i convenuti avessero contestato solo l’esclusiva proprietà e non la proprietà in sé, e che comunque non fosse richiesta la probatio diabolica; 2) violazione degli artt. 949, 1158 ss., 1350, 2697 e 2727 ss. c.c., sostenendo che la scrittura privata era sufficiente a dimostrare la proprietà e che non era necessaria una sentenza dichiarativa dell’usucapione dei danti causa; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 949 e 2697 c.c., per non avere la corte territoriale considerato alcune dichiarazioni unilaterali anteriori con cui i convenuti avrebbero riconosciuto la proprietà dell’area in capo ai danti causa dell’attore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la lettura della comparsa di risposta operata dal giudice di merito e infondata la doglianza sulla pretesa imposizione della probatio diabolica. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il contratto di compravendita di un immobile può essere valido anche se il venditore dichiari di aver acquistato per usucapione senza che tale acquisto sia stato previamente accertato in giudizio; pertanto la corte d’appello ha errato nel reputare inidonea la scrittura privata solo perché mancava una sentenza dichiarativa dell’usucapione. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 949 c.c.
nell’azione negatoria servitutis la titolarità del bene è requisito di legittimazione attiva; se contestata, l’attore deve dimostrare un valido titolo, anche con mezzi diversi dalla prova rigorosa richiesta nella rivendica
art. 2697 c.c.
l’onere di provare il titolo di proprietà, quando contestato nella negatoria servitutis, grava sull’attore nei limiti sopra indicati; il convenuto resta gravato della prova del diritto che pretende di esercitare
art. 1158 c.c.
l’usucapione produce l’acquisto della proprietà ipso iure per effetto del possesso protratto per il tempo di legge
art. 1350 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della validità della compravendita del bene proveniente da usucapione non ancora giudizialmente accertata
art. 2727 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di prova presuntiva della proprietà
art. 1117 c.c.
richiamato dalla corte d’appello per la presunzione di condominialità delle parti comuni dell’edificio
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360 n. 5 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo
artt. 1362 e ss. c.c.
richiamati come canoni ermeneutici per censurare l’interpretazione di un atto processuale, censura che deve essere specificamente formulata
Massime di principio
- Nell’azione negatoria servitutis la proprietà del fondo del quale si invoca la libera disponibilità non è oggetto della domanda come nella rivendica, ma costituisce un presupposto di legittimazione attiva che il giudice deve comunque verificare se contestato.
- Se il convenuto contesta la titolarità del fondo nella negatoria servitutis, l’attore non è tenuto alla prova rigorosa richiesta per la rivendica, ma deve comunque dimostrare l’esistenza di un valido titolo di acquisto, anche mediante presunzioni o altri mezzi di prova.
- Il giudice di merito può interpretare gli atti processuali; in cassazione tale interpretazione è censurabile solo denunciando specificamente un vizio di motivazione nei limiti consentiti o la violazione dei criteri ermeneutici applicabili, non essendo sufficiente una diversa lettura del testo dell’atto.
- La compravendita di un immobile può essere valida anche se il venditore dichiari di aver acquistato per usucapione senza che l’usucapione sia stata previamente accertata con sentenza, poiché l’acquisto per usucapione si perfeziona ipso iure al ricorrere dei presupposti di legge e la sentenza ha natura dichiarativa.
- Le risultanze catastali hanno valore solo indiziario e non sono di per sé decisive per provare la proprietà del bene.
- Quando il motivo accolto investe la valutazione dell’idoneità del titolo di acquisto, resta assorbita la censura relativa all’omesso esame di ulteriori elementi probatori se la loro valutazione dipende dal riesame complessivo del merito in sede di rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01893/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01894/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01895/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01896/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01897/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01898/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →