Cassazione Penale, Sentenza n. 44187/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per tentato incendio, resistenza e minaccia aggravata; contestazione del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, della mancata estensione delle attenuanti generiche ai reati satellite e della irregolare determinazione della pena per il reato-satellite (art. 612 c.p.) in violazione dei criteri di computo per la continuazione
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi (esclusione dell'attenuante della provocazione e contestazione sulla non piena estensione delle attenuanti generiche) ritenendo la reazione sproporzionata e non causalmente riconducibile allo stato d'ira. Ha invece accolto il terzo motivo: ha censurato l'aumento di pena applicato al reato-satellite punito solo con pena pecuniaria (art. 612 c.p.), ritenendolo incompatibile con i principi delle Sezioni Unite (Giglia) sul ragguaglio dell'aumento a pena pecuniaria e sul divieto di superare il massimo previsto per il reato meno grave. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena; la Corte ha rideterminato la posizione sanzionatoria riducendo la pena riferita al capo relativo all'art. 612 c.p. (rideterminata in giorni quattro di reclusione ai fini formali) e ha complessivamente rideterminato la pena finale (dal dispositivo risulta una rideterminazione a un anno).
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen.
La circostanza attenuante della provocazione richiede stato d'ira, fatto ingiusto altrui e nesso causale psicologico; la proporzione non è elemento richiesto ma una macroscopica sproporzione può escludere il nesso causale e quindi l'attenuante
art. 81 cod. pen.
Disciplina l'aumento di pena per concorso/continuazione: la determinazione dell'aumento deve rispettare i limiti di legge e il genere della pena del reato-satellite
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i parametri oggettivi e soggettivi per la determinazione delle attenuanti generiche; se il riconoscimento si fonda su elementi soggettivi va esteso a tutti i reati in continuazione
art. 135 cod. pen.
Consente il ragguaglio della pena detentiva ad una pena pecuniaria quando l'aumento per continuazione riguarda un reato punito solo con multa
art. 612 cod. pen.
Reato di minacce (qui aggravate): punito primariamente con pena pecuniaria fino al massimo previsto; l'applicazione di un aumento detentivo per continuazione deve essere convertita e non può eccedere il massimo legale del reato-satellite
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione potere di annullamento con rideterminazione della pena in determinate ipotesi (annullamento senza rinvio relativamente alla misura della pena)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. "Giglia" e pronunce correlate)
Sez. U, n. 8667 del 12/02/2019; Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018
Principio secondo cui, in presenza di reati in continuazione con pena eterogenea, l'aumento si calcola in due fasi: aumento sulla pena detentiva e poi ragguaglio a pena pecuniaria per il reato-satellite, senza superare il massimo previsto dalla legge per il reato meno grave
Massime di principio
- L'attenuante della provocazione richiede stato d'ira, fatto ingiusto e nesso causale psicologico; una reazione macroscopicamente sproporzionata può escluderla perché indica motivazioni diverse (vendetta, desiderio di sopraffazione).
- Quando si riconoscono attenuanti generiche per fatti in continuazione bisogna chiarire se la motivazione è di natura soggettiva o oggettiva: se soggettiva, il beneficio si estende a tutti i reati uniti dalla continuazione; se oggettiva, può essere limitato al singolo fatto.
- Se il reato-satellite è punito soltanto con multa, l'aumento determinato per continuazione deve essere convertito in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p. e non può risultare in una sanzione complessiva superiore al massimo previsto per quel reato.
- Nei giudizi di cassazione è efficace far valere la violazione dei criteri di computo della continuazione (art. 81 c.p. e giurisprudenza delle Sezioni Unite) per ottenere l'annullamento senza rinvio della misura della pena quando l'aumento risulti illegale.
- In fase di appello e ricorso è utile dettagliare se le attenuanti riconosciute derivano da elementi personali dell'imputato (casellario, comportamento processuale) per ottenere l'estensione a tutti i capi in continuazione.
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