Cassazione Civile, Ordinanza n. 17380/2024 del 24/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo appello contro avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2006 e 2007. Gli atti recuperavano a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferiti a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Con l'unico motivo di ricorso deduceva la violazione di varie norme, tra cui l'art. 2697 c.c., l'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, l'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972: sosteneva che spettasse all'Amministrazione provare l'inesistenza delle operazioni fatturate e che tale prova non fosse stata fornita; inoltre contestava la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento, assumendo che mancasse la prova della presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria e che, quindi, l'Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'onere della prova perché mirava, in realtà, a ottenere un nuovo esame del merito; ha poi ritenuto infondate le doglianze sulla disciplina dei costi e sul raddoppio dei termini, affermando che la norma invocata sui costi si applica alle operazioni soggettivamente inesistenti, mentre qui si discuteva di operazioni oggettivamente inesistenti, e che, nella disciplina ratione temporis applicabile, il raddoppio discendeva dalla sola sussistenza di seri indizi di reato e dell'obbligo di denuncia, a prescindere dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR, ritenendo corretta la valutazione di merito circa l'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l'effettività delle prestazioni fatturate e corretta anche l'applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento per fatti comportanti obbligo di denuncia penale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti di merito.
art. 8 del d.l. n. 16 del 2012
La norma richiamata sul trattamento dei costi è stata ritenuta applicabile solo alle operazioni soggettivamente inesistenti, non a quelle oggettivamente inesistenti controverse nel caso di specie.
art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993
Come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, è stato interpretato nel senso che consente la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, ma non di quelli afferenti operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973
Nella versione ratione temporis applicabile, prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972
Per l'IVA, nella disciplina applicabile al caso, opera il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale.
art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006
È richiamato come norma che ha modificato l'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, collegando il raddoppio alla ricorrenza di fatti che impongono la denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
art. 331 c.p.p.
Costituisce il parametro per individuare i fatti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale, presupposto del raddoppio dei termini.
d.lgs. n. 74 del 2000
È indicato come fonte dei reati tributari la cui configurabilità, anche solo in termini di seri indizi, rileva ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
Corte cost., sent. n. 247 del 2011
È richiamata per il principio secondo cui l'unica condizione per il raddoppio dei termini è la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, da verificare con una prognosi postuma del giudice tributario.
art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015
La disciplina sopravvenuta limita il raddoppio ai casi in cui la denuncia sia effettivamente presentata e trasmessa entro il termine ordinario, ma non si applica agli avvisi già notificati secondo il regime transitorio.
art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 128 del 2015
Salva gli effetti degli avvisi di accertamento e degli altri atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto, rendendo inapplicabile la disciplina sopravvenuta al caso deciso.
art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015
Ha eliminato la fattispecie del raddoppio dei termini per gli anni d'imposta anteriori al 2016, ma il nuovo regime transitorio non incide sugli atti già notificati nel periodo salvato dalla normativa precedente.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, la deducibilità dei costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti non può essere affermata invocando la disciplina dettata per le operazioni soggettivamente inesistenti.
- La contestazione sulla ripartizione dell'onere della prova non è ammissibile in cassazione quando, sotto tale veste, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
- Nel regime previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera per il solo fatto che emergano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale, senza necessità della prova dell'effettiva presentazione della denuncia o dell'esito del procedimento penale.
- La verifica dei presupposti del raddoppio dei termini spetta al giudice tributario, che deve compiere una valutazione ex post della sussistenza dell'obbligo di denuncia e della non pretestuosità dell'operato dell'Ufficio.
- Le norme sopravvenute che subordinano il raddoppio alla tempestiva presentazione della denuncia non si applicano agli atti impositivi già notificati e coperti dal regime transitorio di salvaguardia.
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