Ordinanza n. 827/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.) adottato dal Questore di Brescia il 24 febbraio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il D.A.SPO. adottato nei suoi confronti in relazione agli scontri tra le tifoserie della Pro Palazzolo e della Pistoiese verificatisi l’8 febbraio 2026 presso lo stadio di Palazzolo, ai quali egli avrebbe partecipato. Nel corso dell’esame preliminare del giudizio, il Collegio ha rilevato che la procura alle liti era stata conferita su supporto cartaceo e acquisita in copia per immagine non asseverata, in violazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, delle regole tecnico-operative richiamate. Ai fini della decisione cautelare e della controversia, il Collegio ha inoltre ritenuto necessario acquisire la registrazione delle telecamere bodycam utilizzate dai Carabinieri intervenuti durante gli scontri, registrazione richiamata nel D.A.SPO. e rilevante per verificare la partecipazione del ricorrente ai fatti contestati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha ordinato la regolarizzazione della procura alle liti mediante asseverazione della copia per immagine, da effettuarsi a cura del difensore del ricorrente entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore, ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. Ha disposto inoltre l’acquisizione della registrazione delle bodycam in uso ai Carabinieri intervenuti negli scontri dell’8 febbraio 2026, da riversare su idoneo supporto digitale e depositare presso la Segreteria della Sezione entro il 10 settembre 2026 in triplice copia. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 21 ottobre 2026. È stato disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.)
È la base normativa del provvedimento amministrativo impugnato; l’ordinanza non ne esamina ancora la legittimità sostanziale.
art. 136, comma 2-ter c.p.a.
la copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve essere asseverata
Il Collegio ha rilevato la violazione della disposizione per la mancata asseverazione della copia informatica della procura.
art. 44, comma 2 c.p.a.
termine perentorio di quindici giorni
È stato applicato per consentire la regolarizzazione della procura alle liti viziata.
art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
la copia per immagine della procura cartacea deve essere asseverata
La disposizione tecnica è richiamata quale ulteriore fondamento del rilievo di irregolarità della procura.
Massime di principio
- La copia per immagine informatica di una procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve essere asseverata secondo le modalità previste dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dalle regole tecnico-operative applicabili.
- La mancata asseverazione della copia informatica della procura alle liti costituisce un’irregolarità regolarizzabile ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., mediante adempimento entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
- Quando un provvedimento di pubblica sicurezza richiama registrazioni audiovisive potenzialmente decisive per accertare i fatti contestati, il giudice amministrativo può disporne l’acquisizione d’ufficio ai fini della decisione, rinviando la trattazione cautelare all’esito dell’incombente istruttorio.
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