Cassazione Penale, Sentenza n. 9152/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi: 1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 28/08/2000, n. 274) nonostante la minima offesa del bene giuridico, l'assenza di precedenti e il contesto non illecito del controllo; 2) mancanza di motivazione sulla mancata applicazione di tale causa, richiesta dalla difesa in udienza ma non considerata nella motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo sul punto che la sussistenza dei presupposti per la non punibilità non è immediatamente desumibile dagli atti e richiederebbe accertamenti di merito; ha invece accolto il secondo motivo per carenza di motivazione, dato che il giudice di pace non ha fornito alcuna valutazione della richiesta della difesa. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione della procedibilità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al giudice di pace di Padova in diversa persona fisica. Per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma richiamata quale titolo di reato contestato (illecita permanenza sul territorio). Nessuna interpretazione specifica della Corte sul merito della fattispecie oltre la conferma della condanna originaria, salvo la questione procedurale relativa alla tenuità.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere applicata se i suoi presupposti sono immediatamente verificabili dagli atti; se la loro accertabilità richiede ulteriori istruttorie o accertamenti di merito la Corte di legittimità non può decidere positivamente e deve rinviare al giudice di merito. Inoltre, in primo grado la richiesta della parte, anche se semplice e verbalizzata, impone al giudice l'obbligo di pronunciare sul punto e motivare l'accoglimento o il rigetto.
art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.
Richiamato come parametro che consente alla Corte di cassazione di decidere senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; da ciò deriva che la Corte può applicare la causa di non punibilità in sede di legittimità solo se i presupposti sono immediatamente desumibili dagli atti.
art. 131-bis c.p.
Centrato nella giurisprudenza richiamata (casi analoghi) per affermare il principio secondo cui la Cassazione può decidere in luogo del giudice di merito se non servono ulteriori accertamenti; usato a titolo di paragone giurisprudenziale per delimitare la possibilità di intervento in sede di legittimità.
Massime di principio
- In primo grado una richiesta della difesa, anche se formulata verbalmente in udienza, obbliga il giudice a pronunciarsi e a motivare l'accoglimento o il rigetto; l'omessa valutazione può determinare annullamento e rinvio per carenza di motivazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. n. 274/2000) può essere riconosciuta dalla Corte di legittimità solo se i presupposti sono immediatamente desumibili dagli atti processuali; se sono necessari accertamenti di fatto, la decisione deve essere rimessa al giudice di merito.
- La Corte di cassazione può decidere senza rinvio (art. 620 c.p.p., lett. i)) quando la questione è esclusivamente di diritto o quando gli elementi fattuali utili sono già chiari negli atti; altrimenti procede al rinvio.
- Un rigetto formale del ricorso può coesistere con un accoglimento parziale: la cassazione può annullare la sentenza solo per la parte omessa o viziata (es. mancata valutazione di una richiesta) e confermare il resto della decisione.
- Nelle ipotesi di richieste di applicazione di cause di non punibilità o di estinzione, la documentazione e gli elementi di fatto che comprovano i presupposti agevolano una decisione in sede di legittimità; in loro mancanza è probabile il rinvio per nuovi accertamenti.
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