Sentenza n. 1873/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1017/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente e degli accessori dovuti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 ottobre 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per € 500 per ciascun anno, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. La domanda relativa all’anno 2020/2021 era stata dichiarata cessata per rinuncia; la domanda concernente la Retribuzione Professionale Docenti era stata a sua volta rinunciata. La ricorrente ha riferito che il Ministero aveva corrisposto la sola sorte capitale, senza interessi e rivalutazione, e ha chiesto l’esecuzione integrale del titolo, gli interessi legali e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il titolo era stato notificato al Ministero il 23 ottobre 2024; era decorso inutilmente il termine di 120 giorni e la sentenza non era stata impugnata.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando la notifica del titolo, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’assenza di impugnazioni. Ha accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza del TAR. L’ordine comprende le somme ancora dovute secondo il titolo, quindi anche gli interessi o la rivalutazione nei limiti ivi stabiliti, oltre alla sorte capitale già pagata. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è altresì fondato e va, pertanto, accolto nei termini che seguono.
Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza e ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, prevedendo la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo è rilevato dal TAR quale presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Con detta pronuncia, in particolare, il Tribunale di Firenze ha così disposto: “● dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli aa/ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Il titolo giudiziale da eseguire riconosce il beneficio annuo di € 500 della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del docente per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
per gli aa/ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta elettronica del docente dell’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
L’esecuzione integrale del titolo comprende gli interessi o la rivalutazione, secondo il divieto di cumulo richiamato, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza contro un’amministrazione è ammissibile, nel caso considerato, dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- L’esecuzione del giudicato deve essere integrale: se il titolo riconosce somme accessorie oltre alla sorte capitale, il pagamento del solo capitale non esaurisce l’obbligo dell’amministrazione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, definendo un ulteriore termine per gli adempimenti sostitutivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1093/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 4488/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1666/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 662/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 184/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 7379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →