Cassazione Penale, Sentenza n. 23164/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della confisca preventiva (art. 28 D.lgs. n.159/2011) deducendo l'esistenza di una prova nuova: la ritrattazione resa da Pisano Giovanna il 01/07/2024 in sede di indagini difensive, con la quale smentiva le dichiarazioni anteriori che avevano contribuito all'applicazione della confisca (secondo la quale i beni formalmente intestati ai ricorrenti sarebbero in realtà riconducibili al proposto). Hanno altresì censurato l'omessa instaurazione del contraddittorio con il proposto e con l'Agenzia dei Beni Confiscati e chiesto l'espletamento di una nuova perizia contabile per valutare le capacità economiche delle parti; hanno infine contestato la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alla sproporzione dei beni rispetto alle risorse dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la revocazione ai sensi dell'art. 28 richieda prove nuove e decisiva sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione; la dichiarazione resa in sede di indagini difensive dalla Pisano non è stata ritenuta decisiva perché non intaccava gli altri elementi già acquisiti (intercettazioni carcerarie, dichiarazioni di altri collaboratori) che comprovavano la fittizietà delle intestazioni. Inoltre la Corte ha osservato che, se l'elemento era deducibile nel procedimento di prevenzione, la sua emersione in sede di investigazioni difensive non può trasformare la revocazione in una nuova impugnazione tardiva, salvo provare l'impossibilità di dedurlo prima. Le censure relative al mancato contraddittorio con Agenzia e proposto sono state giudicate prive di interesse da parte dei ricorrenti. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28
art. 28, comma 1, lett. a) e comma 2
La revocazione della confisca di prevenzione è ammessa solo per "prove nuove decisive" sopravvenute alla conclusione del procedimento; l'oggetto del giudizio è verificare se le nuove prove escludano ab origine i presupposti della confisca
Codice di procedura penale, art. 611, comma 1
Consente lo svolgimento del contraddittorio scritto senza la presenza delle parti; nel caso la revocazione è stata trattata in tale forma procedurale
Codice di procedura penale, art. 606
art. 606 (riparto delle censure in sede di cassazione)
Limita le materie e i motivi che possono essere esaminati in cassazione; qui la Corte ha richiamato i limiti procedurali e di specificità delle censure di fatto
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, fra cui la condanna alle spese processuali
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limita la motivazione e la formulazione del motivo nel ricorso per cassazione secondo quanto previsto per la motivazione essenziale
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa che giustifichi l'esenzione dalla sanzione pecuniaria; qui la Corte di Cassazione non ha riscontrato assenza di colpa
Giurisprudenza di legittimità (esempi richiamati)
Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca); Sez. 2, n. 28305 del 25/06/2021 (Bellinvia); Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013 (Auddino)
Principi consolidati: la prova nuova deve essere sopravvenuta o preesistente ma scoperta incolpevolmente dopo; non può trattarsi di elementi deducibili e non dedotti nel procedimento di prevenzione salvo forza maggiore; la prova 'decisiva' deve essere in grado di incrinare radicalmente e irreversibilmente l'impianto probatorio originario
Massime di principio
- La revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28 richiede "prove nuove" che siano anche "decisive": non è sufficiente portare elementi favorevoli se essi non sono in grado di compromettere in modo decisivo la struttura fattuale che ha giustificato la misura
- Le dichiarazioni emerse in sede di indagini difensive dopo la conclusione del procedimento possono non essere considerate prova nuova se il loro contenuto era comunque deducibile o contrastabile nel procedimento di prevenzione; chi chiede la revocazione deve dimostrare l'impossibilità di dedurre prima quegli elementi
- Il giudizio di revocazione è circoscritto a verificare se le nuove prove escludano ab origine i presupposti della misura: non è ammessa una rinnovata e generale rivalutazione di tutte le questioni già decise
- Le censure generiche o non sufficientemente specificate circa il travisamento della prova sono inammissibili: il ricorrente deve indicare atti, elementi fattuali e dimostrare come essi compromettano in modo decisivo la motivazione impugnata
- L'omessa integrazione del contraddittorio è rilevante solo se il ricorrente dimostra di avere un interesse concreto a far valere tale omissione; in mancanza, l'eccezione può essere dichiarata irrilevante
- Le invocate indagini difensive e nuove perizie devono essere tempestivamente riferite e, se deducibili nel procedimento originario, la loro successiva produzione non assicura l'accoglimento della revocazione
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) se non è ravvisata una valida giustificazione dell'omissione
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