Sentenza n. 403/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro 19 aprile 2025 n. 269.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva disposto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19 aprile 2025 n. 269, nella parte in cui il Ministero era stato condannato a distrarre in suo favore le spese di lite, essendosi egli dichiarato antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere. Dopo la proposizione e notificazione del ricorso, l'Amministrazione ha corrisposto al ricorrente le spese di giudizio, determinando l'integrale soddisfazione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha eseguito la pronuncia prima della decisione e ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza, in quanto l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 300,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente la pronuncia posta a fondamento dell'azione prima della decisione, la pretesa azionata risulta soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La circostanza che l'amministrazione abbia adempiuto solo dopo la proposizione e notificazione del ricorso di ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, nonostante la cessazione della materia del contendere.
- La distrazione delle spese di lite può essere disposta in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario, anche nell'ambito del giudizio volto a ottenere l'esecuzione della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza presupposta.
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