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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25099/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (in relazione al capo 27: falso ideologico aggravato) sostenendo, con due motivi: (1) vizi sull'impianto indiziario e sulla tipizzazione del reato (violazione di legge in relazione agli artt. 479 e 61 n.2 c.p.; inosservanza di norme processuali artt. 373 e 125 c.p.p.): contestava l'erroneo riferimento all'aggravante, l'irragionevolezza della contestazione limitata a pochi membri della giunta, l'assenza di una "immutatio veri" e la natura innocua/innocente del presunto falso; affermava inoltre la sua estraneità o limitato coinvolgimento nelle fasi antecedenti e successive alla delibera; (2) carenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), deducendo il sopravvenuto scioglimento del consiglio comunale, la distanza temporale tra il fatto e l'applicazione della misura e la carenza motivazionale del Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente rilevato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente rispetto alle censure sulle esigenze cautelari (art. 314, comma 2 c.p.p.), avendo cessato efficacia la misura contestata. Quanto alle restanti censure, le ha ritenute eccentriche, generiche o infondate: ha confermato che il falso contestato attiene alla parte descrittiva dell'atto (possibile profilo di falso quando si attesti falsamente un fatto presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto), ha ritenuto irrilevanti le questioni sull'aggravante e sulla necessità di una contestazione estesa all'intera giunta rispetto alla responsabilità individuale del ricorrente, e ha escluso che le circostanze addotte (non realizzazione della pista ciclabile, approvazione FEAMP, estraneità funzionale, finalità pubbliche) escludano la consapevolezza della falsificazione documentale. Ha inoltre respinto come aspecifiche le deduzioni sulla natura "innocua" o "grossolana" del falso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per le esigenze cautelari (lett. a) e c)). La Corte ha ritenuto comunque superfluo il riesame delle censure sulle esigenze cautelari per sopravvenuta carenza d'interesse, stante la cessazione della misura.

  • art. 479 cod. pen. (falso ideologico aggravato)

    Il giudice ha considerato che la contestazione riguarda il falso di natura documentale "descrittiva" dell'atto pubblico: secondo la giurisprudenza richiamata, la falsità è configurabile se si attesta falsamente un fatto presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto.

  • art. 61 n. 2 cod. pen. (aggravante)

    La Corte ha ritenuto che il riferimento all'aggravante, pur eventualmente errato, non incide sulla sussistenza del reato contestato e non determina l'inammissibilità o invalidità della contestazione in senso tale da escludere la responsabilità dell'indagato.

  • art. 326 cod. pen. (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio)

    Indicata fra i capi inizialmente contestati; la decisione sulla misura è risultata poi focalizzata sul capo 27 (falso ideologico), senza che la Corte debba esprimersi nel merito su questo specifico reato in questa sede.

  • art. 353-bis cod. pen. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

    Indicata tra i capi originari; la Corte non ha ritenuto le osservazioni difensive su tale capo idonee ad escludere la rilevanza dell'indagine sul falso documentale contestato.

  • art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)

    Come per gli altri reati iniziali, citato tra i capi originari; la pronuncia riguarda primariamente la questione cautelare e l'ammissibilità del ricorso in relazione al capo di falso.

  • art. 373 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata dal ricorrente per contestare aspetti formali dell'imputazione; la Corte ha ritenuto tali censure generiche o eccentriche rispetto al contenuto probatorio rilevante.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in tema di violazioni procedurali; la Corte non ha accolto le doglianze ritenendole aspecifiche o non idonee a confutare la prospettazione accusatoria.

  • art. 314, comma 2 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente con riferimento alle censure relative alla sussistenza delle esigenze cautelari, dato che la misura era cessata.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare è cessata, il ricorso che contesta esclusivamente la sussistenza delle esigenze cautelari può essere dichiarato privo di interesse (art. 314 c.p.p.).
  • Le censure generiche, contraddittorie o non ancorate a elementi fattuali concreti sono spesso ritenute inammissibili; il difensore deve mirare a contestare puntualmente la valutazione indiziaria con elementi specifici.
  • Il falso in un atto pubblico può essere configurato anche quando riguarda la parte descrittiva dell'atto (non solo la parte valutativa o dispositiva), se l'atto falsamente attesta un fatto presupposto indispensabile per il suo legittimo rilascio.
  • L'erronea indicazione di un'aggravante o la discussione sulla necessità di imputare l'intera compagine collegiale non incidono necessariamente sulla responsabilità individuale dell'amministratore se permangono indizi concreti a suo carico.
  • La qualificazione della condotta come "falso innocuo" o "grossolano" richiede un'argomentazione fattuale precisa; semplici richiami a principi astratti senza prova concreta non sono convincenti.
  • Il tempo trascorso tra il fatto e l'adozione della misura cautelare può essere rilevante per la necessità cautelare, ma l'eccezione deve essere sviluppata con argomentazioni idonee a dimostrare la perdita di attualità delle esigenze cautelari.

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