Cassazione Penale, Sentenza n. 33590/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte d'appello alla pena di otto mesi di reclusione per false dichiarazioni a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 495 c.p. Aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità presso un'associazione che aveva dichiarato la propria disponibilità. La Corte d'appello aveva negato la sostituzione richiamando la personalità dell'imputato, l'esistenza di numerosi precedenti penali, la natura del reato e l'intensità del dolo. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il diniego fosse fondato su precedenti non specificati né collocati temporalmente, senza una verifica della concreta offensività del fatto, della pervicacia criminale, della condotta antecedente e susseguente e dell'effettiva idoneità della pena sostitutiva rispetto alle finalità rieducative e di prevenzione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo apodittica la motivazione della Corte d'appello sul diniego della pena sostitutiva. Il giudice di merito dispone di discrezionalità vincolata dai criteri dell'art. 58 della legge n. 689/1981 e dell'art. 133 c.p., ma deve spiegare concretamente perché la pena sostitutiva non sia idonea alla rieducazione del condannato, non consenta di prevenire il rischio di nuovi reati o non garantisca il rispetto delle prescrizioni. I precedenti penali possono anche assumere rilievo decisivo, ma devono essere specificamente individuati e valutati quanto alla loro concreta incidenza sulla prognosi. La Corte ha inoltre evidenziato che una pena detentiva minima o prossima al minimo richiede un supplemento motivazionale in caso di diniego della sostituzione, pur senza automatismi. La sentenza è stata annullata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio e adeguata motivazione.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
false dichiarazioni a pubblico ufficiale
Norma incriminatrice contestata all'imputato e posta a fondamento della condanna.
art. 545-bis c.p.p.
Disciplina l'intervento del giudice sulla sostituzione della pena detentiva e l'eventuale udienza di sentencing, anche per acquisire informazioni sulle condizioni dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Limita il sindacato di legittimità sui giudizi discrezionali e prognostici al vizio di motivazione rilevante.
art. 58, legge n. 689/1981
Il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
La scelta della pena sostitutiva è discrezionale ma vincolata alla valutazione concreta dell'idoneità rieducativa, della prevenzione della recidiva e dell'osservanza delle prescrizioni.
art. 53, legge n. 689/1981
Individua le condizioni per l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
art. 133 c.p.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità del condannato, da utilizzare anche nella decisione sulla sostituzione della pena detentiva.
art. 20-bis c.p.
Individua le pene sostitutive disciplinate dal sistema riformato e il limite di pena detentiva rilevante per la loro applicazione.
art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Prevede la disciplina transitoria richiamata in materia di applicazione delle pene sostitutive.
Massime di principio
- La decisione sulla sostituzione di una pena detentiva breve costituisce esercizio di discrezionalità vincolata: il giudice deve applicare i criteri dell'art. 58 della legge n. 689/1981 e motivare concretamente sull'idoneità rieducativa della pena, sulla prevenzione del rischio di nuovi reati e sulla prevedibile osservanza delle prescrizioni.
- Il rigetto della richiesta di pena sostitutiva deve essere specificamente motivato; una motivazione meramente apodittica, fondata sul generico richiamo alla personalità dell'imputato, alla natura del reato o a numerosi precedenti non individuati e non collocati nel tempo, non soddisfa l'obbligo motivazionale.
- I precedenti penali possono, anche da soli, giustificare il diniego della pena sostitutiva, ma soltanto se sono puntualmente valutati e se la motivazione chiarisce la loro concreta incidenza negativa sulla rieducazione, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'adempimento delle prescrizioni.
- Nella valutazione sulla sostituibilità della pena il giudice deve considerare non soltanto il passato criminale, ma anche le prospettive future dell'imputato, la condotta antecedente e susseguente, le caratteristiche e la motivazione del fatto e la concreta possibilità di adesione ai programmi rieducativi.
- Quando la pena detentiva è minima o prossima al minimo edittale, il diniego della pena sostitutiva richiede un supplemento argomentativo, senza che ciò comporti alcun automatismo tra pena minima e sostituzione.
- Il giudizio sulla pena sostitutiva è sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione, quando il giudice di merito non dimostri il percorso logico-giuridico seguito o non colleghi concretamente gli elementi valorizzati ai presupposti legali della sostituzione.
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