Sentenza n. 1099/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento della determina n. -OMISSIS-del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in data 19.12.2024; ove occorra, del provvedimento di contestazione addebiti, della relazione finale dell’ufficiale inquirente, del verbale della seduta della Commissione di Disciplina dell’-OMISSIS-; nonché di ogni suo atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ai predetti anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, unitamente agli atti del procedimento disciplinare presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sanzione espulsiva deducendo, anzitutto, la violazione del principio del ne bis in idem, degli artt. 1371 e 1393, comma 3, d.lgs. 66/2010 e dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo di essere già stato sanzionato con sette giorni di consegna per la frequentazione di persone controindicate e che tale condotta costituisse la manifestazione esterna dei medesimi fatti delittuosi posti a fondamento della successiva sanzione di stato. Ha inoltre dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto riaprire il precedente procedimento disciplinare, anziché avviare un procedimento autonomo; il difetto di istruttoria e la violazione dell'art. 1398, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 66/2010, per omessa considerazione delle memorie difensive e dell'eccezione di ne bis in idem; infine, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e il difetto o l'illogicità della motivazione, anche quanto alla valutazione negativa dei precedenti di servizio, ritenuta incompatibile con il giudizio caratteristico di eccellente e con l'assenza di ulteriori precedenti disciplinari.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del ne bis in idem, rilevando che la precedente sanzione della consegna riguardava la distinta condotta di frequentazione di persone controindicate, prevista dall'art. 732, n. 5, lett. b), d.P.R. 90/2010, mentre la sanzione espulsiva riguardava la partecipazione attiva a un sodalizio criminale e la commissione di gravi reati, tra cui associazione per delinquere, truffa e falso, accertati in sede penale. Le condotte, pur collegate nello stesso contesto temporale e fattuale, non erano materialmente sovrapponibili e tutelavano beni giuridici diversi; era quindi legittimo avviare un nuovo procedimento disciplinare. Per la medesima ragione non trovava applicazione l'art. 1393, comma 3, d.lgs. 66/2010, relativo alla rivalutazione di un fatto già giudicato disciplinarmente alla luce di una successiva sentenza penale irrevocabile. Quanto all'istruttoria, il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione non dovesse rinnovare l'accertamento dei fatti materiali, già coperti dall'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile ai sensi dell'art. 653, comma 1-bis, c.p.p. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta adeguata, anche perché integrabile per relationem mediante la relazione finale dell'ufficiale inquirente, dalla quale risultava l'acquisizione e la valutazione delle memorie difensive. Infine, la graduazione della sanzione è stata ricondotta all'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, non ravvisati. La gravità dei reati commessi da un appartenente all'Arma dei Carabinieri è stata ritenuta idonea a compromettere irreparabilmente il rapporto fiduciario e a giustificare la perdita del grado per rimozione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 1371 d.lgs. 66/2010
Il principio del ne bis in idem vieta che un medesimo fatto possa essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie.
Il divieto opera solo quando vi sia piena e totale sovrapponibilità del fatto storico oggetto dei due procedimenti disciplinari.
art. 1393, comma 3, d.lgs. 66/2010
La disposizione si applica quando una sentenza penale irrevocabile renda necessario rivalutare un fatto già definito in sede disciplinare; non trova applicazione quando il nuovo procedimento riguarda fatti materialmente e giuridicamente distinti.
art. 732, n. 5, lett. b), d.P.R. 90/2010
La violazione del dovere di non frequentare persone controindicate costituisce illecito disciplinare distinto dalla partecipazione a un sodalizio criminale e dalla commissione di reati.
art. 653, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'imputato.
art. 1398, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 66/2010
La valutazione delle memorie difensive può risultare dalla motivazione complessiva del procedimento, anche mediante il richiamo alla relazione finale dell'ufficiale inquirente.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della sanzione disciplinare è sufficiente quando indica i fatti, la loro rilevanza disciplinare, la lesione dei doveri del militare e le ragioni della scelta della sanzione, anche mediante motivazione per relationem.
art. 444 c.p.p.
Il riferimento alla sentenza penale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è utilizzato nel provvedimento disciplinare quale elemento dell'accertamento e della valutazione della gravità delle condotte.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem in materia disciplinare militare impedisce una nuova sanzione soltanto quando il fatto storico oggetto dei due procedimenti sia pienamente e totalmente sovrapponibile; la mera connessione temporale o fattuale non è sufficiente.
- La violazione di una norma di contegno consistente nella frequentazione di persone controindicate è illecito distinto, quanto a condotta e bene giuridico tutelato, dalla partecipazione a un sodalizio criminale e dalla commissione dei reati connessi; pertanto, la previa sanzione per la prima condotta non preclude un autonomo procedimento per le seconde.
- La disciplina sulla riapertura o rivalutazione del procedimento disciplinare a seguito di sentenza penale irrevocabile non si applica quando il nuovo procedimento abbia ad oggetto fatti materialmente e giuridicamente distinti da quelli già sanzionati.
- Nel procedimento disciplinare, la sentenza penale irrevocabile di condanna vincola l'Amministrazione quanto all'esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità all'incolpato; non è quindi necessario rinnovare l'istruttoria sui fatti materiali già accertati.
- La motivazione della sanzione disciplinare può essere integrata per relationem mediante il richiamo agli atti del procedimento, purché da tali atti emerga che le memorie difensive siano state acquisite e valutate e siano esplicitate le ragioni della sanzione.
- La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare militare costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; la commissione di gravi reati incompatibili con i doveri di fedeltà, onore e correttezza può giustificare la perdita del grado per rimozione.
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