Sentenza n. 234/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 3 di Torino n. 704 del 4 settembre 2025, estratta dalla ricorrente presso l’Albo pretorio, avente ad oggetto “AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 2 PORTATILI PER RADIOSCOPIA DIGITALE PER IMPIEGO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELL’OSPEDALE DI RIVOLI E DELL’OSPEDALE DI SUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 274.007,00 (IVA ESCLUSA) PARI A EURO 334.338,54 (IVA 22% E ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI) - CIG B313C0A043 – CUP H29F24000130001 EH89F24000070001”, con cui la stazione appaltante ha aggiudicato all’operatore economico Philips s.p.a. la fornitura di n. 2 portatili per radioscopia digitale per impiego presso il blocco operatorio dell’Ospedale di Rivoli e dell’Ospedale di Susa, per un importo complessivo di € 274.007,00 (IVA 22% esclusa) pari a € 334.338,54 (IVA e oneri per sicurezza da interferenze inclusi)”; - dei verbali di gara, nella parte in cui la commissione di gara ha provveduto ad escludere la ricorrente dalla selezione concorsuale e, in ogni caso, laddove hanno ritenuto ammissibile, valutabile e remunerativa l’offerta di Philips s.p.a. poi risultata aggiudicataria; - della determina del Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale Torino 3 n. 1948 del 20 dicembre 2024 recante la nomina dei commissari di gara; - ove occorra, del bando, della determina a contrarre, del disciplinare di gara, in uno coi rispettivi allegati, del capitolato speciale d’appalto, in uno coi rispettivi allegati, nonché dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante; e per la conseguente condanna della stazione appaltante: all’accoglimento della domanda della ricorrente finalizzata alla riammissione della propria offerta alla selezione concorsuale e, previa valutazione integrale della stessa, al conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, attività questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito, con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 c.p.a. d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame, in ragione della richiesta di subentro; nell’ipotesi d’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della nota a firma della commissione tecnica denominata “precisazione in merito al ricorso presentato da EUROCOLUMBUS S.r.l.” - del verbale di verifica in ordine all’anomalia dell’offerta a firma del R.U.P. del 13 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della fornitura di due portatili per radioscopia digitale a Philips s.p.a., unitamente all'esclusione dell'impresa ricorrente e agli atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara deducendo, anzitutto, la violazione dell'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di trasparenza e par condicio e l'eccesso di potere, sostenendo che la comunicazione della propria esclusione, trasmessa tramite piattaforma Sintel, fosse priva di motivazione e tardiva. Ha inoltre contestato nel merito l'esclusione, deducendo la violazione del d.lgs. n. 36/2023, del disciplinare e del capitolato, sostenendo che il dispositivo offerto fosse conforme alle specifiche tecniche e che un unico monitor da 32 pollici, articolato in due aree di visualizzazione, fosse funzionalmente equivalente ai due monitor distinti richiesti dal capitolato. Ha infine censurato la mancata verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota della commissione tecnica e il verbale di verifica dell'anomalia dell'offerta Philips. Ha chiesto la riammissione, l'aggiudicazione e il subentro, con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, o in subordine il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito le censure contro l'esclusione e ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse i motivi aggiunti relativi alla verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria. Quanto alla comunicazione dell'esclusione, ha affermato che l'eventuale violazione delle modalità formali o del termine previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 costituisce mera irregolarità, non incidente sulla legittimità dell'esclusione, rilevante al più ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione. Nel merito, il capitolato imponeva, a pena di esclusione, due monitor fisicamente distinti, ad alta risoluzione e alto contrasto, di almeno 19 pollici, sul carrello porta monitor, oltre al monitor inserito nell'arco a C. L'offerta della ricorrente prevedeva invece un solo monitor sul carrello, sebbene di 32 pollici e con due aree di visualizzazione. Il Collegio ha ritenuto legittima l'esclusione perché la prescrizione dei due monitor distinti costituiva un requisito minimo obbligatorio e strutturale, volto a definire l'oggetto della fornitura e le esigenze operative dei blocchi operatori, non una mera specifica tecnica funzionale soggetta al principio di equivalenza. Il principio di equivalenza non consente infatti di ammettere un bene oggettivamente privo di una caratteristica minima obbligatoria, quando ciò comporterebbe la modifica dell'oggetto contrattuale e un pregiudizio per la par condicio. La legittimità dell'esclusione ha fatto venir meno l'interesse a contestare l'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, nonché a ottenere caducazione del contratto, subentro o risarcimento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, condannata al pagamento di euro 5.000,00 oltre accessori in favore dell'ASL.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. 36/2023
Le irregolarità formali o temporali nella comunicazione dell'esclusione non incidono sulla legittimità del provvedimento espulsivo e rilevano, al più, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione.
art. 122 c.p.a.
La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro è stata respinta in conseguenza della legittimità dell'esclusione della ricorrente.
art. 1 d.lgs. 36/2023
art. 2 d.lgs. 36/2023
art. 3 d.lgs. 36/2023
art. 5 d.lgs. 36/2023
art. 10 d.lgs. 36/2023
art. 36 d.lgs. 36/2023
art. 79 d.lgs. 36/2023
art. 100 d.lgs. 36/2023
art. 16 disciplinare di gara
art. 18 disciplinare di gara
art. 23 disciplinare di gara
art. 3 capitolato speciale d'appalto
La previsione di due monitor distinti sul carrello porta monitor è stata qualificata come caratteristica essenziale e requisito minimo obbligatorio a pena di esclusione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la violazione delle modalità formali o del termine previsto per la comunicazione dell'esclusione costituisce, di regola, una mera irregolarità che non travolge la legittimità dell'esclusione, potendo incidere soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare.
- Il principio di equivalenza opera rispetto a specifiche tecniche propriamente funzionali o a standard tecnici potenzialmente escludenti, ma non consente di derogare a requisiti minimi obbligatori di natura strutturale che la lex specialis abbia previsto per definire l'oggetto della fornitura.
- Quando la lex specialis richiede componenti fisicamente distinte e le qualifica come caratteristiche essenziali a pena di esclusione, un prodotto dotato di una diversa configurazione, anche se astrattamente idonea a conseguire alcuni risultati funzionali analoghi, non può essere ammesso invocando l'equivalenza, se ciò altera oggettivamente l'oggetto dell'appalto e la par condicio.
- La legittimità dell'esclusione del concorrente determina il difetto di interesse a contestare l'anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario, nonché a chiedere l'annullamento dell'aggiudicazione, il subentro o il risarcimento del danno.
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