Cassazione Penale, Sentenza n. 20442/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela (art. 152 cod. pen.). Ha inoltre disposto che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. Decisione resa il 4 febbraio 2025.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 16/05/2024, allegando e producendo l'intervenuta remissione di querela con la relativa accettazione. La remissione è stata effettuata ritualmen-te dai querelanti e risulta altresì ritualmente accettata, integrando gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva prevista per i reati procedibili a querela.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la remissione di querela, corredata dagli elementi formali richiesti e risultando accettata, determina l'estinzione del reato e impone l'annullamento della sentenza penale impugnata.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa norma per statuire che, nonostante l'estinzione del reato, le spese del procedimento restano a carico dei querelati (conseguenza economica della vicenda processuale).
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato perseguibile a querela quando sia formalmente resa e, ove richiesto, accettata: ciò può comportare l'annullamento della sentenza anche senza rinvio.
- Prima di considerare efficace la remissione, il giudice verifica la regolarità formale dell'atto (contenuto, sottoscrizione, volontarietà) e l'eventuale accettazione quando richiesta o annotata.
- L'intervento della remissione anche in sede d'appello può comportare l'estinzione del reato e la conseguente cessazione del processo, con effetti retroattivi sulla sentenza impugnata.
- L'estinzione del reato per remissione non elimina automaticamente tutte le conseguenze processuali ed economiche: il giudice può comunque decidere sull'imputazione delle spese processuali (es. condanna degli imputati/querelati al pagamento).
- In situazioni analoghe è opportuno produrre tempestivamente e formalmente l'atto di remissione e verificarne la correttezza procedurale; le parti che intendono avvalersi della remissione devono anche considerare le possibili richieste o statuizioni sulle spese.
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