Cassazione Penale, Sentenza n. 30073/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un’indagine per tentato furto in abitazione: secondo l’impostazione accusatoria, due soggetti sarebbero stati sorpresi mentre cercavano di forzare il cancello di un’abitazione, introducendosi nella proprietà con arnesi atti allo scasso, mettendo a soqquadro l’immobile e impossessandosi di alcuni oggetti poi rinvenuti addosso all’indagato; le immagini di videosorveglianza avrebbero confermato la condotta. A seguito della convalida dell’arresto in flagranza, era stata applicata la misura dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di tentato furto in abitazione. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizio motivazionale in punto di gravi indizi di colpevolezza, lamentando una motivazione non confrontata con le deduzioni difensive; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, ritenute motivate in modo generico e stereotipato, senza riferimento alla persona del ricorrente; 3) ulteriore omesso confronto con le deduzioni difensive e mancanza di valutazione critica degli elementi di prova; 4) violazione di legge in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura, per l’asserita carenza di motivazione sul pericolo di recidiva e sulla scelta delle misure applicate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non specificamente confrontati con la motivazione del tribunale del riesame, il quale aveva descritto in modo puntuale la condotta dell’indagato, valorizzando l’osservazione diretta della polizia e il filmato di videosorveglianza, il rinvenimento della refurtiva e la smentita della tesi difensiva dell’occupazione dell’immobile. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha reputato corretta la valutazione di pericolosità e di rischio di reiterazione, desunta dalle modalità del fatto, considerate sintomatiche di una condotta programmata e non episodica, e ha confermato la legittimità della scelta delle misure coercitive combinate. Conseguenza finale: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
disciplina il procedimento di riesame avverso le ordinanze cautelari, nel quale è stata confermata la misura applicata all’indagato.
art. 273 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza.
art. 192 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione degli elementi indiziari e al loro vaglio motivazionale.
art. 102 c.p.p.
richiamato per la sostituzione del difensore all’udienza di legittimità.
art. 56 c.p.
richiamato per il tentativo di furto contestato.
art. 624-bis c.p.
indica il furto in abitazione oggetto della contestazione cautelare, nella forma tentata.
art. 125 c.p.p.
implicito nel controllo sulla motivazione, quale parametro del sindacato sulla tenuta argomentativa del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze cautelari, il motivo è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta puntualmente con le rationes decidendi del provvedimento impugnato e si limita ad affermazioni generiche o stereotipate.
- Ai fini della configurabilità del tentativo di furto in abitazione, la forzatura dei presidi posti a tutela della privata dimora e l’introduzione nell’immobile possono integrare un chiaro indice del nesso finalistico tra ingresso e impossessamento, non essendo sufficiente una lettura alternativa meramente assertiva della condotta.
- In tema di furto in abitazione, la consapevolezza del carattere di privata dimora del luogo può bastare anche se l’immobile sia temporaneamente disabitato e le persone non siano presenti al momento del fatto.
- Le esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione non possono essere desunti dal solo titolo astratto del reato, ma devono essere ricavati dalle concrete modalità del fatto e dalla sua specifica capacità sintomatica di futura recidiva.
- La scelta di misure cautelari personali è legittima quando la motivazione colleghi in modo concreto le esigenze di controllo e prevenzione alle caratteristiche del fatto e alla personalità desumibile dall’azione, senza necessità di formule stereotipate se il provvedimento dia conto in modo puntuale degli elementi valorizzati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29848/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29849/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29850/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29853/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29854/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29858/2026 del 06/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →