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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30073/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un’indagine per tentato furto in abitazione: secondo l’impostazione accusatoria, due soggetti sarebbero stati sorpresi mentre cercavano di forzare il cancello di un’abitazione, introducendosi nella proprietà con arnesi atti allo scasso, mettendo a soqquadro l’immobile e impossessandosi di alcuni oggetti poi rinvenuti addosso all’indagato; le immagini di videosorveglianza avrebbero confermato la condotta. A seguito della convalida dell’arresto in flagranza, era stata applicata la misura dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di tentato furto in abitazione. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizio motivazionale in punto di gravi indizi di colpevolezza, lamentando una motivazione non confrontata con le deduzioni difensive; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, ritenute motivate in modo generico e stereotipato, senza riferimento alla persona del ricorrente; 3) ulteriore omesso confronto con le deduzioni difensive e mancanza di valutazione critica degli elementi di prova; 4) violazione di legge in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura, per l’asserita carenza di motivazione sul pericolo di recidiva e sulla scelta delle misure applicate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non specificamente confrontati con la motivazione del tribunale del riesame, il quale aveva descritto in modo puntuale la condotta dell’indagato, valorizzando l’osservazione diretta della polizia e il filmato di videosorveglianza, il rinvenimento della refurtiva e la smentita della tesi difensiva dell’occupazione dell’immobile. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha reputato corretta la valutazione di pericolosità e di rischio di reiterazione, desunta dalle modalità del fatto, considerate sintomatiche di una condotta programmata e non episodica, e ha confermato la legittimità della scelta delle misure coercitive combinate. Conseguenza finale: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    disciplina il procedimento di riesame avverso le ordinanze cautelari, nel quale è stata confermata la misura applicata all’indagato.

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione degli elementi indiziari e al loro vaglio motivazionale.

  • art. 102 c.p.p.

    richiamato per la sostituzione del difensore all’udienza di legittimità.

  • art. 56 c.p.

    richiamato per il tentativo di furto contestato.

  • art. 624-bis c.p.

    indica il furto in abitazione oggetto della contestazione cautelare, nella forma tentata.

  • art. 125 c.p.p.

    implicito nel controllo sulla motivazione, quale parametro del sindacato sulla tenuta argomentativa del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze cautelari, il motivo è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta puntualmente con le rationes decidendi del provvedimento impugnato e si limita ad affermazioni generiche o stereotipate.
  • Ai fini della configurabilità del tentativo di furto in abitazione, la forzatura dei presidi posti a tutela della privata dimora e l’introduzione nell’immobile possono integrare un chiaro indice del nesso finalistico tra ingresso e impossessamento, non essendo sufficiente una lettura alternativa meramente assertiva della condotta.
  • In tema di furto in abitazione, la consapevolezza del carattere di privata dimora del luogo può bastare anche se l’immobile sia temporaneamente disabitato e le persone non siano presenti al momento del fatto.
  • Le esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione non possono essere desunti dal solo titolo astratto del reato, ma devono essere ricavati dalle concrete modalità del fatto e dalla sua specifica capacità sintomatica di futura recidiva.
  • La scelta di misure cautelari personali è legittima quando la motivazione colleghi in modo concreto le esigenze di controllo e prevenzione alle caratteristiche del fatto e alla personalità desumibile dall’azione, senza necessità di formule stereotipate se il provvedimento dia conto in modo puntuale degli elementi valorizzati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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