Cassazione Penale, Ordinanza n. 01179/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato, già confermata in appello, è rimasta ferma; la censura riguardava solo il trattamento sanzionatorio e non ha ottenuto accoglimento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'unico motivo dedotto riguardava l'asserita erronea applicazione della legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, quindi non è sindacabile in sede di legittimità salvo arbitrio o motivazione manifestamente illogica, circostanze non ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei giudizi di merito; la decisione di legittimità non entra nel merito della configurazione del reato ma si limita a rilevare l'assenza di censure scrutinabili sulla pena.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le doglianze che si limitano a riproporre censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di appello non superano il vaglio di legittimità quando non introducono reali vizi di violazione di legge o di motivazione.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo che sia frutto di arbitrio o sia sorretta da motivazione manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della quantificazione della pena se la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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