Cassazione Penale, Sentenza n. 22899/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per associazione mafiosa (capo della famiglia "Cosa nostra" operante in Leonforte, Agira e Assoro) e deduceva: violazione del divieto del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) per presunta doppia perseguibilità; irregolarità nella perizia trascrittiva (art. 178 c.p.p.) per uso di brogliacci e mancata indicazione dei decreti autorizzativi; illegittimo utilizzo di dichiarazioni de relato e carenza di riscontri/di elementi probatori (artt. 192 e 195 c.p.p.); omissione di motivazione sull'aggravante della disponibilità di armi (art. 416-bis, comma 4 c.p.); erroneo computo della recidiva (art. 99 c.p.); mancata considerazione di altri motivi; applicazione non favorevole del nuovo regime sanzionatorio (legge 27/05/2015 n. 69) e diniego delle circostanze attenuanti (richiesta di retrodatazione della condotta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Motivazioni principali: il ne bis in idem non sussiste perché i fatti non coincidono nella triade condotta-nesso causale-evento naturalistico (diversa dimensione territoriale e componenti delle due famiglie mafiose); la critica sui periti trascrittori è infondata perché ai periti compete solo la trascrizione, non l'identificazione degli interlocutori, e l'assenza dei decreti autorizzativi nell'elenco progressivi non lederebbe la funzione della perizia; le dichiarazioni de relato possono valere se sottoposte ad "adeguate garanzie procedurali" e se riscontrate da altri elementi probatori (nel caso, intercettazioni e altre chiamate concordanti) e pertanto il loro utilizzo è stato ritenuto legittimo; la valutazione del compendio probatorio e della credibilità è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non può rinnovarne il giudizio di fatto se non per travisamento o manifesta illogicità, non riscontrati; l'aggravante della disponibilità di armi è legittimamente dedotta anche sulla base della esperienza storico-giudiziaria e degli elementi fattuali presenti; la recidiva è stata correttamente valutata e quantificata con applicazione del criterio moderatore; la scelta dei parametri normativi per la pena è corretta perché la partecipazione all'associazione mafiosa è risultata protratta fino ad aprile 2016 (dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/2015); motivi generici o diretti a rivalutare il merito probatorio sono inammissibili. Esito pratico: conferma della condanna a 26 anni di reclusione.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione al divieto del ne bis in idem; la Corte ha richiamato l'interpretazione costituzionale che richiede l'identità di condotta, nesso causale ed evento naturalistico per affermare l'idem factum.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle regole sulla perizia trascrittiva; la Corte ha ritenuto irrilevante che i periti avessero ricevuto brogliacci, poiché il compito dei periti è la trascrizione e non l'identificazione degli interlocutori.
artt. 192 e 195 cod. proc. pen.
Riguardano l'utilizzo delle dichiarazioni non rese in contraddittorio; la Corte ha confermato che le dichiarazioni de relato possono essere utilizzate se accompagnate da "adeguate garanzie procedurali" e da un accurato vaglio di credibilità e riscontri.
art. 416-bis cod. pen., comma 4
L'aggravante della disponibilità di armi può essere accertata anche senza identificare esattamente le armi, sulla base di fatti di sangue, intercettazioni e massime di esperienza storica-giudiziaria su "Cosa nostra".
art. 99 cod. pen.
Richiamato in relazione al computo della recidiva: la Corte d'appello ha escluso la recidiva specifica e applicato il criterio moderatore previsto dall'art. 99, comma 6, computando l'aumento tenendo conto della precedente condanna.
legge 27 maggio 2015, n. 69
Riferita alla maggiore severità dei parametri sanzionatori; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei nuovi parametri perché l'attività del ricorrente è stata ritenuta protratta fino ad aprile 2016, successivamente all'entrata in vigore della legge.
Corte Costituzionale, sent. n. 200 del 2016
sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico
Interpretazione richiamata per valutare il principio ne bis in idem: occorre identità integrale degli elementi costitutivi del fatto per escludere nuova perseguibilità.
Corte EDU, Grande Camera, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito (15/12/2011) e Schatschaschwili c. Germania (15/12/2015)
"adeguate garanzie procedurali"
Principio convenzionale secondo cui dichiarazioni non raccolte in contraddittorio possono, in casi, fondare una condanna solo se bilanciate da adeguate garanzie (accurato vaglio di credibilità, riscontri), principio recepito e applicato dalla giurisprudenza nazionale.
Massime di principio
- Ne bis in idem: per essere applicato è necessario che i fatti siano identici nella triade condotta-nesso causale-evento naturalistico; differenze di territorio o di componenti associative possono escludere l'idem factum.
- Perizie trascrittive: ai periti compete la mera trascrizione del contenuto delle intercettazioni; la loro conoscenza preventiva delle identità dei partecipanti non invalida automaticamente la prova, purché non vi siano errori di trascrizione o manipolazione.
- Dichiarazioni de relato e testimonianze indirette: sono ammissibili e possono essere decisive se sottoposte a un "accurato vaglio" di credibilità, corredate da riscontri e non costituite da fonti uniche non verificabili; la giurisprudenza CEDU richiede "adeguate garanzie procedurali".
- Ruolo della Cassazione: il giudice di legittimità verifica la corrispondenza logica e la motivazione rispetto alle prove, ma non può rivalutare il merito probatorio se non per travisamento o manifesta illogicità della motivazione.
- Aggravante armi per associazioni mafiose storiche: la disponibilità di armi può essere desunta anche da massime di esperienza storico-giudiziaria e da circostanze fattuali (fatti di sangue, intercettazioni); non è necessaria l'identificazione puntuale delle armi.
- Recidiva e computo della pena: deve essere valutata conformemente alle regole dell'art. 99; la precedente condanna intervenuta con sentenza passata in giudicato può essere valutata nei limiti stabiliti e con l'applicazione dei criteri moderatori.
- Retroattività del regime sanzionatorio: per pretendere l'applicazione di parametri previsti da una legge precedente occorrerebbe retrodatazione della condotta, operazione che implica una rivalutazione del compendio probatorio e non è ammissibile in sede di legittimità se basata su mera richiesta difensiva.
- Motivi generici o volti a rinnovare la valutazione di merito sono inammissibili in Cassazione; le doglianze devono essere specifiche e dimostrare fratture logiche o travisamenti della prova.
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