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Circolare

Circolare numero 194 del 22-11-2000

Per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'art. 2, c. 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (all. n. 1), ha previsto, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo e operativo del Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo, istituito presso l’INPS per sostenere processi di ristrutturazione, crisi e riorganizzazione aziendale. Sono descritti ambito di applicazione, finalità, prestazioni ordinarie e straordinarie, criteri di finanziamento, contribuzione figurativa, adempimenti contributivi e modalità di compilazione dei modelli DM10/2, CUD e 770, oltre alle istruzioni contabili e ai conti di gestione. Vengono inoltre richiamati i termini di decorrenza, la durata decennale del Fondo e le regole su accesso alle prestazioni, individuazione degli esuberi, cumulabilità e revoca dell’assegno straordinario.

Istituzione e disciplina del Fondo di solidarietà per il credito cooperativo

Fondo di solidarietà per il credito cooperativo

La circolare disciplina l’istituzione, il funzionamento e gli adempimenti connessi al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo, costituito presso l’INPS in attuazione della normativa sugli ammortizzatori sociali sperimentali per i settori privi di tutele ordinarie. Il documento ricostruisce il quadro legale e contrattuale di riferimento, definisce l’ambito di applicazione, descrive le prestazioni e le modalità di finanziamento, e fornisce le istruzioni operative per contribuzione, denunce contributive, certificazioni e scritture contabili.

Quadro normativo di riferimento

La base normativa è rappresentata dall’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che prevede, in via sperimentale, misure di sostegno del reddito e dell’occupazione per i settori privi di ammortizzatori sociali. Il D.M. 27 novembre 1997 n. 477 ha dettato il regolamento-quadro, stabilendo che i fondi settoriali siano istituiti dalla contrattazione collettiva nazionale, con finanziamento contributivo, partecipazione delle parti sociali e gestione presso l’INPS. In tale cornice, il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, sottoscritto da Federcasse e dalle organizzazioni sindacali, ha convenuto l’istituzione del Fondo per il credito cooperativo. Il D.I. 28 aprile 2000 n. 157 ha poi approvato il regolamento attuativo specifico per il settore.

Ambito di applicazione

Il Fondo si applica ai dipendenti delle imprese del credito cooperativo, comprese quelle appartenenti a gruppi creditizi, cui siano applicati i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari. La circolare precisa che, ai fini dell’individuazione del perimetro, rileva esclusivamente la disciplina contrattuale applicata al rapporto di lavoro; non assumono rilievo né l’attività svolta dall’azienda né l’inquadramento previdenziale.

Finalità e tipologia delle prestazioni

Il Fondo opera nei casi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. La sua funzione è duplice: favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

Le prestazioni sono distinte in:

  • ordinarie, per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
  • ordinarie, per il finanziamento di trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario o da sospensioni temporanee dell’attività lavorativa;
  • straordinarie, per l’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo, fino al mese antecedente alla decorrenza della pensione.

Nei casi di riduzione dell’orario o sospensione temporanea, nonché per i periodi di assegno straordinario, il Fondo provvede anche alla contribuzione figurativa correlata.

Amministrazione del Fondo

Il Fondo ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è amministrato da un Comitato amministratore. Il regolamento richiama la disciplina generale del D.M. n. 477/1997 e prevede, nel testo attuativo, la composizione del Comitato con esperti designati da Federcasse e dalle organizzazioni sindacali stipulanti, oltre a rappresentanti ministeriali e dell’INPS con voto consultivo.

Tra i compiti del Comitato vi sono:

  • predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo;
  • deliberazione sugli interventi e sulle prestazioni;
  • vigilanza sulla contribuzione e sulla gestione;
  • decisione sui ricorsi;
  • determinazione del contributo addizionale e di quello straordinario;
  • valutazione periodica del fabbisogno del Fondo;
  • deliberazione delle sospensioni del contributo ordinario quando le dotazioni siano ritenute sufficienti.

Finanziamento del Fondo

Il finanziamento decorre dal 1° luglio 2000 ed è articolato in tre componenti principali.

Contributo ordinario

Per il finanziamento dei programmi formativi è dovuto un contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo indeterminato. La ripartizione è la seguente:

  • 0,375% a carico del datore di lavoro;
  • 0,125% a carico dei lavoratori.

Eventuali variazioni della misura sono ripartite nella medesima proporzione.

Contributo addizionale

Quando si finanziino trattamenti per riduzioni dell’orario o sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a un contributo addizionale non superiore all’1,50%. La misura effettiva viene determinata con l’applicazione di un coefficiente correttivo dato dal rapporto tra retribuzioni perdute e retribuzioni rimaste in carico all’azienda.

Contributo straordinario

Per l’assegno straordinario in caso di esodo agevolato è previsto un contributo straordinario a carico del datore di lavoro, determinato dal Comitato amministratore in misura percentuale sufficiente a coprire gli assegni e la contribuzione figurativa. Se il datore non è in grado di provvedere autonomamente, la circolare prevede la possibilità di surroga da parte di altri datori di lavoro del settore, individuati da Federcasse.

La circolare richiama inoltre la possibilità di sospendere l’obbligo di versamento del contributo ordinario dello 0,50% quando il Fondo abbia raggiunto dotazioni finanziarie atte a garantirne il funzionamento a regime.

Contribuzione figurativa

Nei casi coperti dal Fondo la contribuzione figurativa è calcolata sull’ultima retribuzione mensile percepita, con criterio di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, applicando l’aliquota pensionistica FPLD vigente. Il testo indica, quale valore vigente al momento, l’aliquota del 32,70%.

Il versamento delle somme per la contribuzione correlata avviene per ciascun trimestre solare entro il trimestre successivo. Per i lavoratori cessati e ammessi all’assegno straordinario, il versamento copre il periodo tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti minimi per la pensione di anzianità o vecchiaia e deve comunque avvenire entro il mese precedente la decorrenza della pensione. La contribuzione è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione.

Accesso alle prestazioni e criteri di selezione

L’accesso alle prestazioni è subordinato al previo espletamento delle procedure contrattuali e, nei casi previsti, di legge. La circolare richiede inoltre che le procedure sindacali si concludano con accordo aziendale, nel quale siano individuati, per i casi di riduzione occupazionale o modifica delle condizioni di lavoro, una pluralità di strumenti coerenti con la normativa vigente.

Per gli interventi straordinari e per l’individuazione degli esuberi, il regolamento stabilisce criteri di selezione basati su:

  • possesso dei requisiti pensionistici;
  • maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione;
  • maggiore età;
  • volontarietà, ove possibile;
  • carichi di famiglia in via residuale.

Il Fondo può intervenire anche a favore dei dirigenti per alcune prestazioni, nel rispetto delle norme applicabili alla categoria.

Criteri di precedenza, turnazione e limiti delle prestazioni ordinarie

Le prestazioni ordinarie sono concesse secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto della proporzionalità. Le domande vengono esaminate trimestralmente dal Comitato amministratore secondo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

I limiti indicati dal regolamento sono i seguenti:

  • i programmi formativi sono finanziati entro il limite dei contributi ordinari versati nel trimestre, al netto degli oneri di gestione;
  • i trattamenti per riduzione o sospensione del lavoro, singolarmente o congiuntamente ai programmi formativi, non possono superare due volte l’ammontare dei contributi ordinari versati nel trimestre, sempre al netto degli oneri di gestione;
  • ogni domanda non può riguardare interventi superiori a dodici mesi;
  • nuove richieste dello stesso datore di lavoro possono essere valutate solo dopo quelle di altri datori aventi titolo di precedenza.

Misura delle prestazioni

Per i programmi di formazione, il contributo copre la retribuzione lorda delle ore destinate alla riconversione o riqualificazione, ridotta dell’eventuale apporto di fondi nazionali, comunitari o della cooperazione.

Per riduzione dell’orario o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, l’assegno ordinario è pari al 60% della retribuzione lorda mensile riferita alle ore o giornate non lavorate, con l’applicazione dei criteri e modalità della cassa integrazione guadagni per l’industria, per quanto compatibili.

Sono previsti massimali mensili differenziati per la sospensione temporanea:

  • L. 1.650.000 se la retribuzione lorda mensile è inferiore a L. 3.036.000;
  • L. 1.900.000 se la retribuzione lorda mensile è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000;
  • L. 2.400.000 se la retribuzione lorda mensile supera L. 4.800.000.

Per la riduzione di orario, il massimale è parametrato alla paga oraria calcolata sul massimale applicabile alla sospensione.

La durata complessiva degli interventi per riduzione o sospensione non può superare 18 mesi procapite nell’arco di vigenza del Fondo, articolati in massimo 6 mesi nel primo triennio, 6 nel secondo e 6 nel periodo residuo.

Assegno straordinario e contribuzione correlata

L’assegno straordinario è riconosciuto ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia entro un periodo massimo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto. Il suo importo è determinato, in estrema sintesi, sulla base del trattamento pensionistico teorico spettante nell’AGO, con le maggiorazioni per l’anzianità contributiva mancante e con l’aggiunta delle ritenute di legge.

Il regolamento prevede che l’assegno straordinario e la contribuzione correlata siano subordinati alla rinuncia espressa al preavviso, alla relativa indennità sostitutiva e ad eventuali ulteriori benefici contrattuali connessi alla risoluzione anticipata del rapporto. Se l’indennità di mancato preavviso supera l’importo degli assegni straordinari, il datore deve corrispondere una somma una tantum pari alla differenza. In assenza di rinuncia, il lavoratore decade dai benefici.

La contribuzione correlata, versata dal Fondo, è utile per il diritto e per la misura della pensione, ivi compresa quella di anzianità.

Cumulabilità, incompatibilità e obblighi informativi

L’assegno straordinario è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolte per soggetti concorrenti con l’ex datore di lavoro; in tali casi cessano anche l’assegno e i contributi figurativi. È invece cumulabile, entro i limiti stabiliti, con redditi provenienti da soggetti diversi, con eventuale riduzione dell’assegno qualora il cumulo superi l’ultima retribuzione annua percepita.

Per il lavoro autonomo, la cumulabilità è disciplinata con una franchigia legata al trattamento minimo di pensione FPLD e con la concorrenza del 50% della parte eccedente. In ogni caso, la base retributiva per la contribuzione correlata viene ridotta in funzione dei redditi acquisiti.

Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente al datore di lavoro cessato e al Fondo l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con l’indicazione del nuovo datore; l’omissione comporta decadenza dalla prestazione, recupero delle somme indebitamente percepite, interessi, rivalutazione e cancellazione della contribuzione correlata.

Trasferimento di rapporti pregressi e contributi sindacali

Entro tre mesi dall’istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dagli accordi ex art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997 viene trasferita al Fondo, che assume in carico le residue prestazioni e provvede alla riscossione mensile anticipata dai datori obbligati.

È inoltre salvaguardato il diritto dei lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione di appartenenza, purché tale clausola sia inserita nel documento di rinuncia al preavviso.

Adempimenti operativi e compilazione dei modelli

Le aziende interessate devono inviare alla competente Agenzia INPS una dichiarazione di responsabilità sull’applicazione del CCNL e dei contratti complementari. Le posizioni contributive devono essere contraddistinte dal CA "3F", con il nuovo significato di azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.M. 157/2000.

Per il DM10/2 la circolare indica le seguenti codifiche:

  • M105 per il contributo ordinario;
  • M106 per il contributo addizionale;
  • M107 per la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario;
  • M108 per il recupero del contributo ordinario relativo ai periodi pregressi;
  • Q900 per gli interessi (oneri accessori) sui periodi pregressi.

Nel modello vanno indicati il numero dei dipendenti a tempo indeterminato e le relative retribuzioni; non deve essere compilata la casella "numero giornate".

Per la regolarizzazione dei periodi pregressi, il contributo ordinario dovuto dal periodo di paga in corso al 1° luglio 2000 può essere versato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, con interessi al tasso legale del 2,5% dal 16 agosto 2000 fino alla data del versamento.

CUD e modello 770

La contribuzione figurativa correlata agli assegni straordinari deve essere esposta nel modello CUD e nel quadro SA del modello 770. In particolare, devono essere compilati:

  • la qualifica rivestita al momento della risoluzione del rapporto;
  • i dati dell’ente, della matricola azienda e delle assicurazioni coperte, con barratura IVS;
  • nella sezione "Retribuzioni particolari", una riga con codice tipo "CF";
  • le date di inizio e fine del periodo di riferimento;
  • l’importo complessivo della retribuzione di riferimento;
  • il numero delle settimane da accreditare.

Istruzioni contabili

Per la gestione contabile del Fondo è stata istituita la Gestione "FC" e, al suo interno, la contabilità separata "FCR" - Gestione assicurativa a ripartizione. Sono previsti conti distinti per competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso, così riepilogati:

  • FCR 21/10 e FCR 21/70 per il contributo ordinario;
  • FCR 21/11 e FCR 21/71 per il contributo addizionale;
  • FCR 21/12 e FCR 21/72 per il contributo per la copertura figurativa dell’assegno straordinario.

Per il contributo straordinario, la circolare rinvia a successive istruzioni, in attesa delle determinazioni del Comitato amministratore.

Scadenza e norme finali

Il Fondo ha durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto e sarà liquidato secondo la procedura prevista dal regolamento, con devoluzione delle eventuali disponibilità residue alle forme di previdenza del credito cooperativo o, in mancanza, all’assicurazione generale obbligatoria. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica il regolamento-quadro di cui al D.M. n. 477/1997.

Punti principali

Quadro normativo e istituzione del Fondo

La disciplina muove dall’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 e dal D.M. n. 477/1997, che prevedono fondi settoriali per politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione. In attuazione di tale quadro, il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 tra Federcasse e organizzazioni sindacali ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo, poi regolamentato dal D.I. 28 aprile 2000 n. 157.

Ambito di applicazione

Il Fondo si applica al personale dipendente dalle imprese, comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, che applicano il CCNL di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari. Rileva esclusivamente la contrattazione applicata al rapporto di lavoro; non assume rilievo né l’oggetto dell’attività aziendale né l’inquadramento previdenziale.

Finalità, prestazioni e durata

Il Fondo è finalizzato a sostenere i processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, riduzione o trasformazione di attività o lavoro, favorendo il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e le politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione. Le prestazioni comprendono interventi ordinari per formazione e per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa, nonché interventi straordinari sotto forma di assegni per il sostegno al reddito in caso di esodo agevolato. Il regolamento decorre dal 1 luglio 2000 e ha durata decennale.

Finanziamento ordinario, addizionale e straordinario

Il contributo ordinario è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile dei lavoratori a tempo indeterminato, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori. Per i trattamenti conseguenti a riduzioni o sospensioni dell’attività può essere dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, determinato dal Comitato amministratore entro il limite dell’1,50% e corretto in base al rapporto tra retribuzioni perdute e retribuzioni rimaste a carico azienda. Per l’assegno straordinario è previsto un contributo straordinario, sempre a carico datoriale, commisurato al fabbisogno degli assegni e della contribuzione figurativa; il datore può essere surrogato, se incapiente, da altri datori del settore indicati da Federcasse.

Contribuzione figurativa e regole previdenziali

Nei casi di riduzione dell’orario o sospensione temporanea, nonché durante l’erogazione dell’assegno straordinario, il Fondo versa anche la contribuzione figurativa correlata. Essa è calcolata sull’ultima retribuzione mensile percepita, secondo il criterio di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, applicando l’aliquota pensionistica FPLD vigente, indicata al momento nel 32,70%. Il versamento è effettuato trimestralmente entro il trimestre successivo e, per l’assegno straordinario, comunque entro il mese antecedente la decorrenza della pensione. La contribuzione è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione.

Adempimenti contributivi e codifiche DM10/2

Le aziende devono trasmettere all’INPS una dichiarazione di responsabilità sul CCNL applicato e utilizzare il CA '3F', con il nuovo significato di azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.M. 157/2000. Nel DM10/2 il contributo ordinario va esposto con codice M105 e dicitura 'contr. ord. DM 157/2000 (Credito cooperativo)'; il contributo addizionale con codice M106 e dicitura 'contr. add. DM 157/2000 (Credito cooperativo)'; la contribuzione figurativa correlata con codice M107 e dicitura 'contr. fig. DM 157/2000 (Credito cooperativo)'. Per il recupero dei periodi pregressi il contributo ordinario va esposto con codice M108, maggiorato degli interessi legali al 2,5% dal 16/8/2000, con separata indicazione degli oneri accessori nel codice Q900.

Modalità di accesso, criteri di priorità e prestazioni

L’accesso alle prestazioni richiede il previo esperimento delle procedure contrattuali e, per gli interventi straordinari, delle procedure di legge per i processi di riduzione occupazionale. Le prestazioni ordinarie sono gestite secondo criteri di precedenza e turnazione, con esame trimestrale delle domande e interventi entro i limiti di disponibilità; per i programmi formativi il contributo copre la retribuzione lorda delle ore di formazione, mentre per riduzioni/sospensioni l’assegno ordinario è pari al 60% della retribuzione lorda delle ore o giornate non lavorate, con massimali predeterminati. L’assegno straordinario, erogabile fino a 60 mesi, è riconosciuto ai lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro tale arco temporale.

Compatibilità, rinunce e obblighi del lavoratore

L’assegno straordinario è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività presso soggetti concorrenti con l’ex datore di lavoro; in tali casi cessano anche gli accrediti figurativi. È invece cumulabile, entro limiti specifici, con redditi da soggetti diversi da quelli concorrenti, con riduzioni dell’assegno se il cumulo supera l’ultima retribuzione annua. L’erogazione è subordinata alla rinuncia espressa al preavviso, alla relativa indennità e ad eventuali ulteriori benefici contrattuali; in mancanza di rinuncia il lavoratore decade dai benefici. Il lavoratore deve inoltre comunicare tempestivamente eventuali nuovi rapporti di lavoro, pena decadenza e restituzione delle somme indebitamente percepite.

Contabilità e monitoraggio del Fondo

Per la rilevazione contabile è stata istituita la Gestione 'FC' e, al suo interno, la contabilità separata 'FCR' per la gestione assicurativa a ripartizione. Sono previsti conti distinti per contributo ordinario, addizionale, figurativo e relativi importi a competenza anni precedenti o anno in corso (FCR 21/10, 21/70, 21/11, 21/71, 21/12, 21/72). Il Comitato amministratore è incaricato anche di valutare periodicamente il fabbisogno finanziario e di deliberare eventuali sospensioni del contributo ordinario quando il Fondo abbia acquisito dotazioni sufficienti.

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