Circolare numero 195 del 23-11-2000
Sospensione del versamento dei contributi per i soggetti residenti ed operanti nelle regioni colpite dalla calamità naturale in questione. Soggetti beneficiari; oggetto della sospensione ; condizioni e modalità per ottenere il beneficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni operative per applicare la sospensione contributiva prevista dalle ordinanze di protezione civile n. 3090/2000, n. 3092/2000 e n. 3093/2000 per i territori colpiti dalle alluvioni dell’ottobre 2000. La sospensione riguarda contributi e adempimenti con scadenza dal 13 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, secondo categorie di soggetti e specifiche modalità dichiarative e contabili. Sono indicati i beneficiari, le regioni interessate, le esclusioni, le modalità per DM10/2 e F24, i periodi sospesi per lavoratori domestici, versamenti volontari, artigiani, commercianti, professionisti, committenti e settore agricolo, nonché le regole per il recupero futuro dei contributi e per la contabilizzazione interna.
Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per gli eventi alluvionali del 13 ottobre 2000 e seguenti
Sospensione contributiva per gli eventi alluvionali dell’ottobre 2000
La circolare illustra le prime istruzioni applicative delle ordinanze di protezione civile adottate a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi dal 13 ottobre 2000 nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e, per estensione successiva, Veneto. L’intervento riguarda la sospensione di contributi previdenziali e assistenziali e dei relativi adempimenti connessi, con successiva regolazione dei recuperi.
Provvedimenti richiamati e ambito territoriale
Le disposizioni esaminate derivano dall’ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000, dall’ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000, che estende la disciplina al Veneto, e dall’ordinanza n. 3093 dell’8 novembre 2000, che amplia il beneficio ai soggetti con danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato da perizia giurata.
Le regioni interessate sono:
- Valle d’Aosta,
- Piemonte,
- Liguria,
- Lombardia,
- Emilia Romagna,
- Veneto.
Periodo oggetto della sospensione
Sono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento compresa tra il 13 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2001. La sospensione si estende anche ai termini per la presentazione della modulistica connessa al pagamento.
Soggetti beneficiari e condizioni per accedere al beneficio
Possono usufruire della sospensione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rientrino in una delle seguenti situazioni:
- siano residenti alla data dell’evento calamitoso nelle regioni interessate e abbiano abitazioni o immobili sede di attività produttive oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure abbiano subito un danno superiore al 30% del valore dei beni;
- pur non risiedendo nei comuni colpiti, abbiano operato nelle regioni interessate alla data dell’evento e i loro immobili sede di attività produttiva siano stati oggetto di sgombero o abbiano subito danni superiori al 30%.
La circolare precisa inoltre che hanno diritto alla sospensione anche i soggetti residenti nelle regioni interessate che svolgono attività lavorativa fuori da tali territori, se la loro abitazione è stata sgomberata o ha subito un danno superiore al 30%.
Documentazione probatoria e esclusioni
Per ottenere la sospensione occorre:
- un’ordinanza del sindaco che attesti l’inagibilità totale o parziale dell’immobile, oppure
- una perizia giurata che attesti danni superiori al 30% del valore dei beni.
Nella valutazione del danno devono considerarsi anche i beni mobili contenuti nell’abitazione o necessari all’attività produttiva.
Restano esclusi dalla sospensione i soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all’art. 2195, comma 1, n. 4, codice civile.
Categorie di contribuenti interessate
La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi dovuti da:
- datori di lavoro,
- lavoratori autonomi,
- committenti di collaborazioni coordinate e continuative,
- professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995,
- addetti ai servizi domestici e familiari,
- contribuenti volontari.
Datori di lavoro: DM10/2, codifica e modalità operative
Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva con modello DM10/2 la sospensione riguarda i contributi con scadenza legale nel periodo 13 ottobre 2000 - 31 dicembre 2001. I periodi di paga interessati sono:
- da settembre 2000 a novembre 2001 per la generalità delle aziende,
- da luglio 2000 a settembre 2001 per le aziende della pesca e dei trasporti marittimi.
Alle posizioni contributive delle aziende interessate va attribuito il codice di autorizzazione "3R", con il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per gli eventi meteorici che hanno colpito le regioni indicate.
Le istruzioni di compilazione riguardano, in particolare, alcune aziende già individuate dalla circolare:
- aziende autorizzate all’accentramento contributivo con sede fuori dalle regioni colpite ma con attività svolta nelle zone danneggiate;
- aziende operanti in territori diversi che sospendono la sola quota contributiva a carico dei lavoratori residenti nelle aree danneggiate;
- aziende che presentano DM10 con saldo a proprio credito per conguagli di prestazioni anticipate per conto dell’Istituto.
In sede di compilazione del DM10/2, occorre:
- compilare i quadri B e C per tutti i lavoratori con le consuete modalità;
- compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B nel rigo 57;
- determinare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale;
- calcolare la differenza tra tali contributi e le eventuali agevolazioni già esposte nel quadro D;
- indicare la differenza nel quadro D, in un rigo libero, con il codice "N937" e la dicitura "contr. sosp. eventi meteorici ORD. n. 3090/2000";
- sommare le partite del quadro D e riportare il totale nel rigo 57;
- effettuare la differenza tra i righi 33 e 57 e riportarla nel relativo riquadro;
- versare il saldo della denuncia a credito INPS con le modalità ordinarie F24 oppure presentare la denuncia a credito alla sede competente per rimborso o compensazione.
Servizi domestici, versamenti volontari e gestione separata
Per gli addetti ai servizi domestici e familiari sono sospesi i termini di versamento della contribuzione relativa al:
- 4° trimestre 2000,
- 1° trimestre 2001,
- 2° trimestre 2001,
- 3° trimestre 2001.
Per i prosecutori volontari la sospensione riguarda:
- 3° trimestre 2000,
- 4° trimestre 2000,
- 1° trimestre 2001,
- 2° trimestre 2001,
- 3° trimestre 2001.
Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata sono sospesi:
- il secondo acconto 2000 da versare il 30 novembre 2000,
- il saldo 2000 e il primo acconto 2001 da versare il 20 giugno 2001,
- il secondo acconto 2001 da versare il 30 novembre 2001.
Per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono sospesi i versamenti da effettuare il giorno 16 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000 e dei successivi dodici mesi del 2001.
Artigiani e commercianti
La sospensione si applica anche agli artigiani e agli esercenti attività commerciali le cui abitazioni o i cui immobili sede dell’attività produttiva siano stati oggetto di ordinanze di sgombero.
Le scadenze sospese sono:
- 16 novembre 2000: contributi sul minimale per il terzo trimestre 2000;
- 30 novembre 2000: quota di redditi eccedente il minimale per il 2000 (secondo acconto);
- 16 febbraio 2001: contributi sul minimale per il quarto trimestre 2000;
- 16 maggio 2001: contributi sul minimale per il primo trimestre 2001;
- 20 giugno 2001: contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale (saldo 2000 e primo acconto 2001);
- 16 agosto 2001: contributi sul minimale per il secondo trimestre 2001;
- 16 novembre 2001: contributi sul minimale per il terzo trimestre 2001;
- 30 novembre 2001: quota di reddito eccedente il minimale per il 2001 (secondo acconto 2001).
La sospensione si estende anche ai contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.
Settore agricolo
Per il settore agricolo la sospensione, riferita ai contributi previdenziali e assistenziali, riguarda:
- per i lavoratori autonomi CD-CM-IATP: III e IV rata 2000 e I, II e III rata 2001;
- per i PC/CF: III e IV rata 2000 e I, II e III rata 2001;
- per le aziende agricole: II, III e IV trimestre 2000 e I e II trimestre 2001.
La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali e annuali (DMAG, ACC1/CFPC, CD1 e CD1var), che restano necessarie per l’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli interessati.
Recupero dei contributi sospesi
L’ordinanza stabilisce che il recupero dei contributi sospesi avverrà senza sanzioni, interessi o altri oneri accessori. La circolare, però, non disciplina ancora le modalità operative del recupero e rinvia a successive istruzioni ministeriali.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi dei datori di lavoro individuati con il codice "N937" è istituito il conto GPA 06/65, con denominazione relativa ai crediti per contributi sospesi alle aziende dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 13 ottobre 2000 e seguenti.
Il conto deve essere assistito da un apposito partitario locale. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emetterà una lista di analisi delle posizioni aziendali da trasmettere all’ufficio competente per l’apertura e la gestione del credito. Le modalità di contabilizzazione dei recuperi saranno definite successivamente, una volta sciolta la riserva sulle modalità di recupero.
Punti principali
Provvedimenti richiamati e ambito territoriale
La circolare applica le ordinanze di protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000 e n. 3093 dell’8 novembre 2000. Le misure riguardano i territori della Valle d’Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto colpiti dagli eventi alluvionali del 13 ottobre 2000 e seguenti.
Periodo contributivo sospeso
La sospensione interessa i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento compresa tra il 13 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2001. È inclusa anche la sospensione dei termini per la presentazione della modulistica connessa al pagamento.
Soggetti beneficiari e documentazione richiesta
Possono beneficiare della sospensione i soggetti residenti nelle regioni interessate alla data dell’evento, se le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure hanno subito danni superiori al 30% del valore dei beni. Il beneficio spetta anche a chi, pur non residente nei comuni colpiti, operava nelle regioni interessate e ha subito analoghi danni agli immobili produttivi. La prova è data da ordinanza sindacale di inagibilità o da perizia giurata che attesti il danno superiore al 30%; ai fini della stima si considerano anche i beni mobili contenuti nell’abitazione o necessari all’attività produttiva.
Esclusioni
La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all’art. 2195, comma 1, n. 4 del codice civile.
Categorie di contribuenti interessate
La sospensione riguarda datori di lavoro, lavoratori autonomi, committenti di collaborazioni coordinate e continuative, professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, addetti ai servizi domestici e familiari e contribuenti volontari.
Datori di lavoro e denuncia DM10/2
Per i datori di lavoro che denunciano i contributi con DM10/2, la sospensione riguarda i contributi con scadenza legale dal 13 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, con periodi di paga interessati da settembre 2000 a novembre 2001; per aziende della pesca e dei trasporti marittimi, da luglio 2000 a settembre 2001. Alle posizioni contributive interessate va attribuito il codice di autorizzazione "3R".
Modalità di compilazione delle denunce
Le aziende interessate devono compilare i quadri B e C del DM10/2 secondo le consuete modalità e il quadro D senza sommare il totale B nel rigo 57. L’importo dei contributi sospesi va determinato, sottraendo eventuali agevolazioni già esposte nel quadro D, e indicato in un rigo libero del quadro D con il codice "N937" e la dicitura "contr. sosp. eventi meteorici ORD. n. 3090/2000". Poi va effettuata la sommatoria del quadro D, riportato il totale al rigo 57 e calcolata la differenza tra i righi 33 e 57; il saldo a credito INPS va versato o presentato secondo le consuete modalità di rimborso/compensazione.
Addetti ai servizi domestici e famigliari
Sono sospesi i termini di versamento della contribuzione relativa al 4° trimestre 2000, 1° trimestre 2001, 2° trimestre 2001 e 3° trimestre 2001.
Versamenti volontari
Per i soggetti prosecutori volontari sono sospesi i versamenti relativi al 3° trimestre 2000, 4° trimestre 2000, 1° trimestre 2001, 2° trimestre 2001 e 3° trimestre 2001.
Artigiani e commercianti
La sospensione si applica ai contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali le cui abitazioni o immobili sede dell’attività siano stati oggetto di ordinanze di sgombero. Sono sospese le scadenze del 16 novembre 2000, 30 novembre 2000, 16 febbraio 2001, 16 maggio 2001, 20 giugno 2001, 16 agosto 2001, 16 novembre 2001 e 30 novembre 2001, comprensive sia dei contributi sul minimale sia della quota eccedente il minimale; la sospensione opera anche per contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione a tali scadenze.
Gestione separata: professionisti e committenti
Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata sono sospesi il secondo acconto 2000, il saldo 2000 e il primo acconto 2001 da versare il 20 giugno 2001, nonché il secondo acconto 2001 da versare il 30 novembre 2001. Per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono sospesi i versamenti dovuti il giorno 16 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000 e dei successivi dodici mesi del 2001. Per questi soggetti si applicano anche le regole sulla sospensione delle denunce e sul recupero delle somme.
Settore agricolo
Per il settore agricolo la sospensione riguarda i contributi dei lavoratori autonomi CD-CM-IATP per la III e IV rata 2000 e per la I, II e III rata 2001; dei PC/CF per la III e IV rata 2000 e per la I, II e III rata 2001; e delle aziende agricole per il II, III e IV trimestre 2000 e per il I e II trimestre 2001. Restano dovute le dichiarazioni trimestrali e annuali (DMAG, ACC1/CFPC, CD1 e CD1var), perché funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative.
Recupero dei contributi sospesi e contabilità
Il recupero dei contributi sospesi avverrà senza sanzioni, interessi o altri oneri accessori, ma la circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità operative. Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi dei datori di lavoro con codice "N937" è istituito il conto GPA 06/65, assistito da un partitario locale; il programma DM emetterà una lista di analisi da trasmettere all’ufficio competente per l’apertura e la gestione del credito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 22 nov 2000Circolare numero 193 del 22-11-2000
- Circolare · 22 nov 2000Circolare numero 194 del 22-11-2000
- Circolare · 21 nov 2000Circolare numero 191 del 21-11-2000
- Circolare · 21 nov 2000Circolare numero 192 del 21-11-2000
- Circolare · 27 nov 2000Circolare numero 196 del 27-11-2000
- Circolare · 27 nov 2000Circolare numero 49 del 27/11/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →