Circolare numero 190 del 17-11-2000
PREMESSA ISTRUZIONI OPERATIVE Individuazione dei soggetti destinatari della riduzione del contributo per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF). Requisiti richiesti alle imprese costituite in forma di s.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la riduzione contributiva per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) continua a spettare solo ai soggetti che rientrano nella nozione di "commercianti" ai sensi della normativa richiamata. Vengono quindi definiti i destinatari del beneficio, i codici attività ammessi e le condizioni specifiche per le società a responsabilità limitata, con particolare riferimento alla maggioranza dei soci iscritti nella gestione commercianti. Sono inoltre indicati gli adempimenti per le sedi INPS, l’attribuzione del codice autorizzazione 3V e le modalità di regolarizzazione delle posizioni contributive eventualmente errate.
Beneficio dell’aliquota ridotta CUAF per commercianti e s.r.l.
Beneficio dell’aliquota ridotta CUAF per commercianti e s.r.l.
La circolare scioglie la riserva relativa all’applicabilità della riduzione contributiva per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) ai soggetti introdotti o ricompresi nella disciplina previdenziale dei commercianti a seguito dell’art. 1, commi 202 e 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’INPS precisa che il beneficio continua a spettare solo a chi rientra effettivamente nella categoria dei "commercianti" ai sensi della normativa richiamata, con esclusione degli altri soggetti del terziario non espressamente ricompresi.
Fondamento normativo e criterio interpretativo
Il chiarimento muove dal fatto che l’art. 20, comma 1, n. 1, della legge 16 aprile 1974, n. 114, riconosce l’aliquota ridotta ai datori di lavoro "artigiani e commercianti" iscritti nei relativi elenchi nominativi per l’assicurazione di malattia, successivamente sostituiti, per effetto del riassetto del sistema, dall’iscrizione negli elenchi della gestione speciale commercianti per l’assicurazione IVS. Poiché la legge n. 662 del 1996 non ha modificato tale disciplina, la spettanza della riduzione deve essere verificata in base ai requisiti originari. La circolare richiama inoltre l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per affermare che l’interpretazione deve aderire al significato letterale e alla volontà del legislatore.
Soggetti destinatari della riduzione
Per l’applicazione del beneficio rientrano nella categoria dei commercianti i soggetti che esercitano:
- le attività già disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, come vigenti alla data di emanazione della legge n. 114 del 1974;
- gli intermediari del commercio che svolgono attività ausiliarie di importazione ed esportazione di merci;
- gli agenti e rappresentanti di commercio, con o senza deposito, iscritti nel ruolo di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, istituito presso ciascuna Camera di commercio.
Sono invece esclusi i soggetti che esercitano attività ausiliarie della intermediazione finanziaria. Nel caso di attività di agente o rappresentante svolta in forma societaria, l’iscrizione nel ruolo deve riguardare i legali rappresentanti della società.
Attività concretamente ammesse al beneficio
La circolare conferma che, nonostante l’abrogazione della legge n. 426 del 1971 operata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, i criteri di individuazione dei destinatari del beneficio restano invariati. In base alla tabella allegata, possono beneficiare della riduzione solo le imprese che esercitano le attività classificate nei codici indicati per:
- commercio all’ingrosso;
- intermediari del commercio;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- commercio al dettaglio;
- commercio ambulante;
- attività ricettiva;
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- bar aziendali.
La tabella richiama, per ciascuna attività, gli specifici codici di classificazione aziendale e i corrispondenti codici ISTAT 91.
Requisiti delle società a responsabilità limitata
L’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ha escluso per i soci di s.r.l. il requisito della piena responsabilità dell’impresa e dell’assunzione di tutti gli oneri e rischi di gestione, avvicinandoli, ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti, ai soci delle società in nome collettivo. Di conseguenza, anche le s.r.l. che esercitano le attività ammesse possono ottenere la riduzione CUAF dal 1° gennaio 1997, ma solo se la maggioranza dei soci è iscritta negli elenchi della gestione speciale commercianti in qualità di titolare.
Sono indicate regole specifiche:
- nelle s.r.l. unipersonali deve risultare iscritto l’unico socio;
- nelle s.r.l. con due soci devono essere iscritti entrambi;
- l’iscrizione deve derivare dalla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Non può essere valorizzata, ai fini del beneficio, l’iscrizione effettuata per l’esercizio contemporaneo di altra impresa, sia come titolare di ditta individuale sia come socio di altra società.
Controlli delle sedi e documentazione richiesta
Per verificare il diritto alla riduzione, gli operatori delle sedi devono richiedere alle società interessate una copia autenticata del libro dei soci, documento obbligatorio ai sensi dell’art. 2490 c.c. Devono inoltre controllare, per ciascun socio, l’avvenuta iscrizione nella gestione speciale commercianti come titolare.
Se la s.r.l. opera con personale dipendente in più sedi, anche ubicate in province diverse, e possiede i requisiti richiesti, il beneficio si applica a tutte le dipendenze. Se invece la società esercita attività diverse, la riduzione spetta solo per le dipendenze in cui sono svolte le attività ammesse.
Codice di autorizzazione e regolarizzazione delle posizioni
Alle imprese ammesse va attribuito il codice di autorizzazione 3V, con decorrenza dalla data di effettivo possesso dei requisiti, comunque non anteriore al 1° gennaio 1997.
Le sedi che abbiano concesso il beneficio a imprese prive dei requisiti devono invitare tali imprese a versare le differenze contributive dovute nei limiti della prescrizione quinquennale. Quando il riconoscimento errato dipenda da una valutazione dell’Agenzia, non si applicano le sanzioni per ritardato versamento, ma soltanto gli interessi legali nella misura vigente del 2,5% annuo.
I datori di lavoro interessati possono regolarizzare la propria posizione entro il terzo mese dalla data di emanazione delle istruzioni, secondo la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 e le ordinarie modalità di regolarizzazione contributiva.
Coordinamento con il precedente messaggio INPS
La circolare si pone a scioglimento della riserva formulata con il messaggio INPS n. 19417 del 4 agosto 1997, che aveva evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti e aveva, nel frattempo, invitato le sedi a richiedere il versamento della contribuzione secondo l’aliquota ordinaria. Con le istruzioni ora impartite, l’Istituto definisce in modo compiuto l’ambito di applicazione dell’aliquota CUAF ridotta.
Punti principali
Ambito soggettivo del beneficio
La riduzione dell’aliquota CUAF spetta solo ai soggetti qualificabili come "commercianti". Restano quindi esclusi i soggetti che svolgono attività diverse, nonché le attività ausiliarie della intermediazione finanziaria.
Attività ammesse
Sono ricomprese le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, commercio ambulante, intermediari del commercio, agenti e rappresentanti di commercio, attività ricettive, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e bar aziendali, nei limiti delle classificazioni richiamate in circolare.
Società a responsabilità limitata
Le s.r.l. che esercitano le attività ammesse possono fruire del beneficio dal 1° gennaio 1997 se la maggioranza dei soci risulta iscritta, in qualità di titolare, negli elenchi della gestione speciale commercianti. Per le s.r.l. unipersonali deve essere iscritto l’unico socio; per quelle con due soci, entrambi devono essere iscritti.
Verifiche e adempimenti delle sedi
Le sedi devono acquisire copia autenticata del libro dei soci e verificare l’iscrizione di ciascun socio nella gestione commercianti, accertando la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Alle imprese ammesse va attribuito il codice di autorizzazione 3V.
Regolarizzazione e recupero contributivo
Le imprese che hanno indebitamente usufruito della riduzione devono versare le differenze contributive nei limiti della prescrizione quinquennale. Se l’errore dipende dalle Agenzie, non si applicano sanzioni ma solo interessi legali al 2,5% annuo. È consentita la regolarizzazione entro il terzo mese dalla data delle istruzioni.
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