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Circolare

Circolare numero 193 del 22-11-2000

Per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'art. 2, c. 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (all. n. 1), ha previsto, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo che ha portato all’istituzione del Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese del credito, ne descrive finalità, ambito di applicazione, prestazioni ordinarie e straordinarie, modalità di finanziamento e contribuzione figurativa, nonché gli adempimenti operativi a carico delle aziende. Sono inoltre indicate le istruzioni per la compilazione del mod. DM10/2, del CUD e del mod. 770, oltre alle rilevazioni contabili e ai conti istituiti per la gestione del Fondo.

Istituzione e disciplina del Fondo di solidarietà per il personale del credito

Fondo di solidarietà per il personale del credito

La circolare disciplina l’istituzione e il funzionamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. Il testo ricostruisce il quadro normativo di riferimento, definisce l’ambito soggettivo di applicazione, illustra le prestazioni riconosciute e indica gli adempimenti operativi e contabili richiesti alle aziende aderenti.

Quadro normativo di riferimento

Il percorso normativo prende avvio dall’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, in attesa di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, prevede la possibilità di introdurre misure sperimentali di sostegno del reddito e dell’occupazione per settori privi di strumenti pubblici adeguati. Il D.M. 27 novembre 1997, n. 477, ha poi fissato il regolamento-quadro, rinviando ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e criteri direttivi per la costituzione di fondi settoriali finanziati con il concorso delle parti sociali.

In attuazione di tale impianto, il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, sottoscritto dall’ABI e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha previsto l’istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà per il personale del credito. Successivamente, il decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158, ha approvato il regolamento di istituzione e disciplina del Fondo.

Ambito di applicazione

Il Fondo è destinato al personale dipendente dalle imprese del credito, comprese quelle appartenenti a gruppi creditizi e le associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri) e i relativi contratti complementari. La circolare precisa che, ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione, rileva esclusivamente la regolamentazione contrattuale applicata al rapporto di lavoro; non assumono invece rilievo né l’oggetto dell’attività aziendale né l’inquadramento previdenziale.

Viene altresì richiamato che il CCNL del credito si applica ai dipendenti delle aziende di credito e finanziarie, nonché delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria o strumentale ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385.

Finalità del Fondo

Il Fondo opera nell’ambito di processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. La sua finalità è fornire alle aziende del settore uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

La gestione è autonoma sotto il profilo finanziario e patrimoniale ed è affidata a un Comitato amministratore, la cui composizione, durata, funzioni e modalità operative sono rinviate al regolamento allegato.

Prestazioni ordinarie e straordinarie

Il Fondo prevede due grandi categorie di intervento.

In via ordinaria, esso:

  • contribuisce al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
  • finanzia trattamenti specifici per i lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

In via straordinaria, il Fondo eroga assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, ai lavoratori ammessi nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo, fino alla fine del mese antecedente quello di decorrenza della pensione.

È inoltre previsto, nei casi di riduzione dell’orario o sospensione temporanea dell’attività, nonché durante i periodi di erogazione dell’assegno straordinario, il versamento della contribuzione figurativa correlata.

Finanziamento del Fondo

La circolare distingue tre forme di finanziamento.

Contributo ordinario

Dal 1° luglio 2000 le prestazioni del Fondo sono finanziate anche tramite un contributo ordinario dello 0,50% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Di tale aliquota:

  • lo 0,375% è a carico del datore di lavoro;
  • lo 0,125% è a carico dei lavoratori.

Eventuali aumenti o diminuzioni del contributo ordinario devono essere ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima proporzione.

Contributo addizionale

Quando il Fondo interviene per finanziare trattamenti a favore di lavoratori con riduzione dell’orario o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, è dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, determinato dal Comitato amministratore entro il limite massimo dell’1,50%.

La misura effettiva è calcolata mediante un coefficiente correttivo dato dal rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai lavoratori fruitori della prestazione e le retribuzioni rimaste a carico del datore di lavoro. Il contributo è applicato alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato.

Contributo straordinario

Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto un contributo straordinario, integralmente a carico del datore di lavoro, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore in relazione al fabbisogno necessario a coprire gli assegni straordinari e la contribuzione figurativa correlata.

Il contributo ordinario dello 0,50% può essere sospeso, con deliberazione del Comitato amministratore, quando il Fondo abbia raggiunto dotazioni finanziarie sufficienti a garantire a regime le prestazioni previste.

Contribuzione figurativa correlata

La contribuzione figurativa è posta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell’orario o sospensione temporanea dell’attività lavorativa e nei periodi di erogazione dell’assegno straordinario.

Essa è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali vigenti, ossia sulla base dell’ultima mensilità percepita, secondo il criterio di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Alla base imponibile si applica l’aliquota pensionistica dovuta al FPLD, indicata nella circolare nella misura del 32,70%.

Il Fondo versa le somme necessarie per la copertura della contribuzione correlata di ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo. Per i lavoratori cessati e ammessi all’assegno straordinario fino alla pensione, il versamento è effettuato per il periodo tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti minimi per pensione di anzianità o vecchiaia, comunque entro il mese antecedente alla decorrenza della pensione. Tale contribuzione vale sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione.

Durata del Fondo

Il regolamento del Fondo decorre dall’entrata in vigore del decreto interministeriale e scade trascorsi dieci anni da tale data. Il regolamento stesso prevede anche la successiva liquidazione secondo le regole indicate nel decreto.

Adempimenti procedurali delle aziende

Le aziende rientranti nell’ambito di applicazione devono trasmettere alla competente Agenzia dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità circa il CCNL applicato e i relativi contratti complementari. Le posizioni contributive devono essere contraddistinte dal codice autorizzativo "3D", che dal 1° luglio 2000 assume il significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 158/2000 (Credito)".

Compilazione del mod. DM10/2

La circolare fornisce istruzioni specifiche per la denuncia dei contributi nel mod. DM10/2.

Contributo ordinario

L’importo va esposto nei righi in bianco dei quadri B-C, preceduto dalla dicitura "contr. ord. DM 158/2000 (Credito)" e dal codice "M101". Nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" devono essere indicati, rispettivamente, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato e le relative retribuzioni; la casella "numero giornate" resta vuota.

Contributo addizionale

Per il contributo addizionale si utilizza la dicitura "contr. add. DM 158/2000 (Credito)" con il codice "M102". Anche in questo caso si indicano numero dei dipendenti e retribuzioni dei lavoratori a tempo indeterminato, senza compilare la casella "numero giornate".

Contributo straordinario e contribuzione figurativa

Per il contributo straordinario vero e proprio la circolare rinvia a successive istruzioni, in attesa delle determinazioni del Comitato amministratore.

Per la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario, l’importo va esposto con la dicitura "contr. fig. DM 158/2000 (Credito)" e il codice "M103". Devono essere indicati il numero dei dipendenti interessati e le retribuzioni di riferimento, lasciando vuota la casella "numero giornate".

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le aziende possono regolarizzare il contributo ordinario dovuto dal periodo di paga in corso al 1° luglio 2000 entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. L’importo deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 2,5%, calcolati dal 16 agosto 2000 fino alla data del versamento.

Per tale regolarizzazione si utilizzano:

  • il codice "M104" per il contributo ordinario arretrato, con dicitura "Arr. contr. ord. DM 158/2000 (Credito)";
  • il codice "Q900" per gli interessi, con dicitura "oneri accessori".

Mod. CUD e mod. 770

La contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario deve essere esposta anche nel modello CUD e nel quadro SA del mod. 770. In mancanza, al momento, dei tracciati della modulistica 2000, la circolare indica solo gli elementi da compilare:

  • qualifica posseduta all’atto della risoluzione del rapporto;
  • dati identificativi dell’ente, matricola azienda e copertura assicurativa IVS;
  • nella sezione 2, riga con tipo "CR", che identifica i lavoratori per i quali è versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario;
  • data inizio e data fine del periodo di riferimento;
  • retribuzione complessiva di riferimento;
  • numero delle settimane da accreditare.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile è stata istituita la gestione "FB" relativa al Fondo di solidarietà del personale del credito, con contabilità separata "FBR" denominata "Gestione assicurativa a ripartizione".

Sono stati inoltre creati conti specifici per la rilevazione dei contributi dovuti dalle aziende:

  • FBR 21/10 e FBR 21/70 per il contributo ordinario, rispettivamente di competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso;
  • FBR 21/11 e FBR 21/71 per il contributo addizionale, rispettivamente di competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso;
  • FBR 21/12 e FBR 21/72 per la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario, rispettivamente di competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso.

Per il contributo straordinario finalizzato alla copertura degli assegni straordinari a sostegno del reddito, la circolare rinvia a successive istruzioni, una volta sciolta la riserva del Comitato amministratore.

Regole di accesso, criteri di precedenza e cumulo

Il regolamento disciplina in modo puntuale i presupposti di accesso alle prestazioni, subordinandole all’esperimento delle procedure contrattuali e di legge e, in molti casi, all’accordo aziendale. Per gli interventi ordinari valgono criteri di precedenza, turnazione e proporzionalità, con esame trimestrale delle domande e limiti massimi di durata e di importo in rapporto ai contributi ordinari versati.

Per l’individuazione dei lavoratori in esubero, la priorità riguarda innanzitutto chi sia già in possesso dei requisiti per la pensione; per gli altri, si applicano i criteri della maggiore prossimità alla pensione, della maggiore età, della volontarietà e, da ultimo, dei carichi familiari.

Gli assegni straordinari sono incompatibili con redditi da lavoro dipendente o autonomo prestati a favore di soggetti concorrenti con il datore di lavoro originario; in tali casi cessano assegno e contribuzione figurativa. È invece consentito il cumulo, entro determinati limiti, con redditi da lavoro dipendente o autonomo verso soggetti diversi, con conseguente eventuale riduzione dell’assegno. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro; in difetto, decade dalla prestazione con recupero delle somme e cancellazione della contribuzione correlata.

Trasferimento di rapporti pregressi e contributi sindacali

Entro tre mesi dall’istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti da accordi stipulati ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997 è trasferita al Fondo. Esso assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi e riscuote mensilmente, in via anticipata, gli importi dovuti dai datori di lavoro.

È inoltre salvaguardato il diritto dei lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario a proseguire il versamento dei contributi sindacali, mediante clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso.

Punti principali

Quadro normativo e istituzione del Fondo

Il Fondo nasce nel contesto dell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 e del D.M. n. 477/1997, che demandano alla contrattazione collettiva la definizione dei principi per fondi settoriali finanziati con il concorso delle parti sociali. Per il credito, il CCNL 28 febbraio 1998 tra ABI e organizzazioni sindacali ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà, poi approvato con il D.I. 28 aprile 2000 n. 158.

Ambito soggettivo di applicazione

Il Regolamento si applica al personale dipendente dalle imprese del credito, comprese quelle appartenenti a gruppi creditizi e le associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri) e i relativi contratti complementari. Ai fini dell’ambito rileva esclusivamente la contrattazione applicata al rapporto di lavoro, non l’oggetto dell’attività aziendale o l’inquadramento previdenziale.

Prestazioni ordinarie e straordinarie

In via ordinaria il Fondo finanzia programmi di riconversione o riqualificazione professionale e specifici trattamenti per riduzioni di orario o sospensioni temporanee del lavoro. In via straordinaria eroga assegni straordinari di sostegno al reddito per agevolare l’esodo fino al mese antecedente la pensione, versando anche la contribuzione figurativa correlata. Sono previste regole specifiche di accesso, durata, criteri di precedenza e limiti di importo.

Finanziamento e contribuzione

Il finanziamento ordinario è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile dei lavoratori a tempo indeterminato, ripartito tra datore di lavoro (0,375%) e lavoratori (0,125%). Per i trattamenti legati a riduzioni o sospensioni dell’attività è previsto un contributo addizionale a carico del datore, fino all’1,50% con coefficiente correttivo. Per gli assegni straordinari è dovuto un contributo straordinario, determinato dal Comitato amministratore in misura sufficiente a coprire assegni e contribuzione figurativa.

Adempimenti, modulistica e contabilità

Le aziende devono inviare una dichiarazione di responsabilità sul CCNL applicato e utilizzare la codifica aziendale CA "3D". I contributi ordinari, addizionali, figurativi e le regolarizzazioni pregresse vanno esposti nel mod. DM10/2 con codici specifici (M101, M102, M103, M104 e Q900 per oneri accessori). La contribuzione figurativa va inoltre riportata nel CUD e nel quadro SA del mod. 770 con il codice "CR". La circolare istituisce anche la gestione contabile "FB" e la contabilità separata "FBR", con conti dedicati per competenza annuale e pregressa.

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