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Circolare

Circolare numero 192 del 21-11-2000

Trasformazione in illeciti amministrativi di talune fattispecie di reato la cui applicazione è attribuita all'Istituto. Modifiche della L. n.689/81 - Chiarimenti operativi in tema di L. n.689/81.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, indicando le fattispecie depenalizzate per le quali è attribuita all’Istituto la competenza a irrogare le sanzioni amministrative. Vengono richiamate le principali modifiche alle norme speciali e alla L. 24 novembre 1981, n. 689, con chiarimenti operativi su contestazione degli illeciti, clausola di riserva penale, reiterazione, pagamento in misura ridotta, competenza per le opposizioni ed estinzione delle sanzioni in caso di pagamento integrale di contributi e accessori.

Depenalizzazione di reati minori e modifiche al sistema sanzionatorio e alla L. 689/1981

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio

La circolare illustra le principali conseguenze, per l’attività dell’Istituto, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, pubblicato in G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999. Il provvedimento, attuativo della legge delega n. 205/1999, ha depenalizzato alcune violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e ha modificato diversi articoli della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Fattispecie depenalizzate di interesse dell’Istituto

Tra le violazioni trasformate in illeciti amministrativi rientrano condotte connesse all’indebita percezione di prestazioni previdenziali o assistenziali e all’impedimento delle attività di vigilanza. L’art. 93, lett. h), del d.lgs. n. 507/1999 attribuisce all’Istituto la competenza ad applicare le relative sanzioni amministrative.

La circolare richiama, in particolare, le modifiche alle seguenti disposizioni:

  • art. 115 e art. 116 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, in tema di disoccupazione involontaria;
  • art. 32 della L. 10 giugno 1940, n. 653, con abrogazione dell’art. 33;
  • art. 23 della L. 4 aprile 1952, n. 218, sulla previdenza per vecchiaia, invalidità e superstiti;
  • art. 82 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;
  • art. 26 della L. 9 gennaio 1963, n. 9, sulla previdenza dei coltivatori diretti;
  • art. 40 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sulle frodi pensionistiche;
  • art. 14 della L. 29 ottobre 1971, n. 889, relativo al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Per ciascuna norma vengono riportate le nuove fattispecie sanzionabili e le relative sanzioni amministrative pecuniarie, previste in lire, per dichiarazioni false, atti fraudolenti, indebita riscossione di prestazioni o rifiuto di collaborare alle indagini dei funzionari incaricati della vigilanza.

Clausola di riserva penale e attività dell’accertatore

Le disposizioni depenalizzate contengono la formula "salvo che il fatto costituisca reato". La circolare precisa che, ove la condotta presenti anche gli estremi di reati quali truffa o falsità in atti, l’accertatore deve comunque:

  • contestare l’illecito amministrativo;
  • inserire nel verbale l’avvertenza che resta salvo l’esercizio dell’azione penale;
  • effettuare immediata comunicazione all’autorità giudiziaria;
  • richiedere la comunicazione dell’esito del procedimento penale, così da consentire agli uffici di adottare l’ordinanza-ingiunzione oppure di archiviare la procedura amministrativa.

Applicazione nel tempo delle nuove sanzioni

L’art. 100 del d.lgs. n. 507/1999 prevede l’applicazione retroattiva favorevole delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

Reiterazione delle violazioni e art. 8-bis L. n. 689/1981

L’art. 94 inserisce nella L. n. 689/1981 l’art. 8-bis, che definisce la reiterazione come la commissione, entro cinque anni da una precedente violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, di un’altra violazione della stessa indole. La norma considera reiterazione anche più violazioni della stessa indole accertate con un unico provvedimento esecutivo.

La circolare chiarisce che la reiterazione non ha portata generale: produce effetti solo se una disposizione speciale collega a tale circostanza un aggravamento sanzionatorio o l’applicazione di sanzioni accessorie. Poiché, nelle materie di competenza dell’Istituto, non risultano allo stato norme di questo tipo, la reiterazione non sembra applicabile alle fattispecie trattate. Tuttavia, eventuali precedenti violazioni del trasgressore possono essere valutate ai fini della determinazione concreta della sanzione ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981.

Aggiornamento del minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie

L’art. 96 modifica l’art. 10 della L. n. 689/1981, elevando il minimo generale della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4.000 a lire 12.000. Il nuovo testo prevede una sanzione non inferiore a lire 12.000 e non superiore a lire 20 milioni, con la precisazione che le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Opposizione all’ordinanza-ingiunzione e competenza del giudice

Gli artt. 97, 98 e 99 ridefiniscono la disciplina del giudizio di opposizione. In sintesi:

  • l’art. 22 della L. n. 689/1981 è coordinato con il nuovo art. 22-bis;
  • il riferimento al pretore è sostituito con quello al giudice;
  • l’opposizione si propone, di regola, davanti al giudice di pace;
  • la competenza spetta invece al tribunale quando la sanzione concerne violazioni in materia di tutela del lavoro, igiene dei luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni, previdenza e assistenza obbligatorie;
  • il tribunale è competente anche quando la sanzione pecuniaria supera il limite massimo di lire 30 milioni, quando la sanzione è proporzionale senza massimo ed è applicata per un importo superiore a lire 30 milioni, oppure quando è irrogata una sanzione non pecuniaria, da sola o congiunta a quella pecuniaria, salve le eccezioni espressamente previste.

La circolare segnala inoltre che:

  • tra la notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere i termini dell’art. 163-bis c.p.c.;
  • nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art. 113, comma 2, c.p.c.

Pagamento in misura ridotta

Richiamando la modifica dell’art. 16 della L. n. 689/1981 introdotta dal d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la circolare chiarisce che il pagamento in misura ridotta consiste:

  • nella terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione;
  • oppure, se più favorevole e se la norma indica un minimo edittale, nel doppio del minimo.

Se la norma non prevede un minimo specifico, la misura ridotta va calcolata sul massimo edittale. In ogni caso, la sanzione ridotta non può essere inferiore al minimo generale di lire 12.000 previsto dall’art. 10 della L. n. 689/1981.

Estinzione delle sanzioni amministrative per pagamento integrale dei contributi

La circolare affronta infine l’art. 1, comma 222, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l’estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all’art. 35 della L. n. 689/1981 quando siano versati contributi, interessi, somme aggiuntive e sanzioni dovute.

Secondo l’interpretazione fornita:

  • il pagamento integrale può avvenire in qualsiasi momento;
  • l’estinzione opera anche se l’ordinanza-ingiunzione è già divenuta esecutiva per mancata opposizione;
  • restano comunque dovute le spese;
  • non è ammesso il rimborso delle sanzioni amministrative già pagate;
  • una volta verificatesi le condizioni di legge, vengono meno tutte le sanzioni amministrative contemplate dall’art. 35 L. n. 689/1981 in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

La circolare precisa inoltre che la disciplina più favorevole si applica anche a periodi anteriori al 1° gennaio 1997, purché le situazioni non siano già definite con il pagamento delle sanzioni. Nei verbali di illecito amministrativo le avvertenze sui termini devono essere integrate con il richiamo a tale disposizione.

Punti principali

Depenalizzazione di alcune fattispecie e competenza dell’Istituto

Il d.lgs. n. 507/1999 ha trasformato in illeciti amministrativi diverse condotte prima penalmente rilevanti, in particolare nell’area delle prestazioni previdenziali indebite e degli ostacoli all’attività di vigilanza. L’art. 93, lett. h), attribuisce all’Istituto la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni richiamate dalla circolare.

Modifiche alle norme speciali in materia previdenziale e assistenziale

La circolare riporta il nuovo testo o la modifica delle principali disposizioni depenalizzate: art. 115 e 116 del r.d.l. n. 1827/1935; art. 32 e abrogazione dell’art. 33 della L. n. 653/1940; art. 23 della L. n. 218/1952; art. 82 del D.P.R. n. 797/1955; art. 26 della L. n. 9/1963; art. 40 del D.P.R. n. 488/1968; art. 14 della L. n. 889/1971. In ciascun caso vengono indicate le nuove sanzioni amministrative pecuniarie, espresse in lire, per false dichiarazioni o atti fraudolenti finalizzati a ottenere prestazioni non dovute o a ostacolare i controlli.

Clausola di riserva penale e obblighi dell’accertatore

Le norme depenalizzate contengono la clausola "salvo che il fatto costituisca reato". Pertanto, quando il fatto presenti anche profili di reato, l’accertatore deve comunque contestare l’illecito amministrativo, dare avvertenza nel verbale che resta salva l’azione penale e trasmettere immediata comunicazione all’autorità giudiziaria. Occorre inoltre richiedere la comunicazione dell’esito del procedimento penale, così da poter procedere, a seconda dei casi, all’ordinanza-ingiunzione o all’archiviazione amministrativa.

Applicazione retroattiva favorevole del d.lgs. n. 507/1999

Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabili.

Reiterazione delle violazioni e art. 8-bis L. n. 689/1981

L’art. 94 introduce l’art. 8-bis nella L. n. 689/1981, che disciplina la reiterazione come nuova violazione della stessa indole commessa entro cinque anni da una precedente violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo. La circolare precisa che la norma opera solo ove una disciplina speciale attribuisca espressamente alla reiterazione effetti aggravanti; allo stato, non risultano disposizioni di questo tipo nelle materie di interesse dell’Istituto. La condotta pregressa può comunque essere valutata ai fini della graduazione della sanzione ex art. 11 L. n. 689/1981.

Aggiornamento del minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie

L’art. 96 modifica l’art. 10 L. n. 689/1981 elevando il minimo generale della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4.000 a lire 12.000. Il testo vigente richiamato dalla circolare prevede una somma non inferiore a lire 12.000 e non superiore a lire 20 milioni, con sanzioni proporzionali prive di limite massimo.

Opposizione all’ordinanza-ingiunzione e competenza del giudice

Gli artt. 97, 98 e 99 riformano la disciplina dell’opposizione: l’art. 22 L. n. 689/1981 è coordinato con il nuovo art. 22-bis; l’opposizione si propone, di regola, davanti al giudice di pace, mentre resta la competenza del tribunale per le materie di tutela del lavoro, igiene e prevenzione infortuni, previdenza e assistenza obbligatorie e per le ipotesi con sanzioni superiori a lire 30 milioni o di natura non pecuniaria, salvo eccezioni di legge. Sono inoltre sostituiti i riferimenti al pretore con quelli al giudice e sono disciplinati i termini tra notificazione e udienza nonché l’inapplicabilità dell’art. 113, comma 2, c.p.c. nel giudizio davanti al giudice di pace.

Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative

Richiamando l’art. 16 L. n. 689/1981 come modificato dal d.lgs. n. 213/1998, la circolare chiarisce che il pagamento ridotto è pari alla terza parte del massimo edittale oppure, se più favorevole e se esiste un minimo edittale, al doppio del minimo. In mancanza di minimo specifico, il calcolo avviene sulla base del massimo, ma la sanzione ridotta non può comunque scendere sotto il minimo generale di lire 12.000 stabilito dall’art. 10.

Estinzione delle sanzioni amministrative in caso di pagamento integrale dei contributi

In relazione all’art. 1, comma 222, L. n. 662/1996, la circolare precisa che il pagamento integrale di contributi, interessi, somme aggiuntive e sanzioni può intervenire in qualsiasi momento e comporta l’estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all’art. 35 L. n. 689/1981, anche se l’ordinanza-ingiunzione è divenuta esecutiva. Restano comunque dovute le spese e non sono rimborsabili le sanzioni amministrative già pagate. La previsione, in quanto più favorevole, si applica anche a periodi precedenti al 1° gennaio 1997, per situazioni non ancora definite con il pagamento.

Indicazioni operative per i verbali e per le sedi

Le avvertenze da inserire nel processo verbale di illecito amministrativo devono essere integrate con il richiamo all’art. 1, comma 222, della L. n. 662/1996. La circolare ribadisce inoltre che, se non sono già maturate le condizioni per l’estinzione, è comunque necessario procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo.

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