Circolare numero 196 del 27-11-2000
Premessa. Adempimenti dei datori di lavoro. Istituzione nuovi codici contratto Decorrenza e misura dei benefici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per applicare, nel settore agricolo della Regione Autonoma Sardegna, i benefici contributivi previsti dalla L.R. n. 36/1998. Indica chi può accedere agli sgravi, quali comunicazioni e dichiarazioni trimestrali devono essere presentate, quali nuovi codici contratto usare per le diverse tipologie di assunzione e la misura degli sgravi. Precisa inoltre la decorrenza temporale dei benefici, le contribuzioni escluse dallo sgravio e le modalità di regolarizzazione dei rapporti già denunciati con codici diversi.
Disposizioni operative sugli sgravi contributivi per il settore agricolo in Sardegna ex L.R. n. 36/1998
Disposizioni operative sugli sgravi contributivi per il settore agricolo in Sardegna
La circolare detta le istruzioni applicative della L.R. Regione Autonoma Sardegna n. 36 del 24 dicembre 1998 in materia di agevolazioni contributive per il settore agricolo. Vengono disciplinati gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, i nuovi codici contratto da utilizzare nelle denunce trimestrali, la misura degli sgravi, la decorrenza dei benefici e la regolarizzazione delle posizioni già denunciate con codici diversi.
Ambito soggettivo e adempimenti richiesti
Possono accedere ai benefici i datori di lavoro agricolo individuati dall’art. 2 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della legge regionale. Per usufruire degli sgravi previsti dall’art. 4, essi devono:
- presentare una comunicazione agli Uffici competenti oppure inviarla con raccomandata con avviso di ricevimento all’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio n. 5, Cagliari, nonché all’INPS territorialmente competente;
- utilizzare esclusivamente i modelli A/36/98 e B/36/98;
- sottoscrivere i modelli con firma autografa del datore di lavoro, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento idoneo oppure procedendo ad autenticazione presso le autorità competenti o gli uffici preposti alla ricezione;
- dichiarare trimestralmente i dati occupazionali con il modello DMAG, secondo le istruzioni della circolare n. 183 del 1 ottobre 1999, utilizzando i nuovi codici contratto istituiti.
Per le aziende autorizzate all’accentramento contributivo presso sedi fuori dalla Regione Sardegna, qualora impieghino personale per lavori svolti in Sardegna, le dichiarazioni DMAG devono essere presentate alle Sedi INPS della Regione competenti per territorio.
Nuovi codici contratto per le aziende agricole
La circolare istituisce codici specifici per la gestione delle agevolazioni, differenziati per tipologia di azienda, contratto e categoria del lavoratore.
Generalità delle aziende agricole: assunzioni a tempo indeterminato
Per i lavoratori assunti in base alle lettere a), b), c), d), i) i codici sono:
- 49 per i primi tre anni;
- 51 per il quarto anno;
- 53 per il quinto anno.
Per gli extracomunitari assunti in base alle stesse lettere:
- 50 per i primi tre anni;
- 52 per il quarto anno;
- 54 per il quinto anno.
Per i lavoratori con età superiore a 35 anni assunti in base alle lettere b), c), d), i):
- 49 per cinque anni.
Per gli extracomunitari con età superiore a 35 anni assunti in base alle stesse lettere:
- 50 per cinque anni.
Per le assunzioni in base alle lettere e), f), g), h), nonché per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro trasformato a tempo indeterminato nel triennio precedente l’entrata in vigore della legge:
- 49 per il primo anno;
- 51 per il secondo anno;
- 53 per il terzo anno;
- 55 per il quarto anno.
Per i corrispondenti lavoratori extracomunitari:
- 50 per il primo anno;
- 52 per il secondo anno;
- 54 per il terzo anno;
- 56 per il quarto anno.
Settore turistico: assunzioni a tempo determinato
Per le aziende agricole operanti nel settore turistico sono previsti i codici:
- 57 per lavoratori assunti a tempo determinato, dal quarto mese di assunzione per la durata del contratto e comunque entro cinque anni;
- 58 per i corrispondenti lavoratori extracomunitari;
- 59 per lavoratori muniti di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, assunti a tempo determinato, dal quarto mese di assunzione per la durata del contratto e comunque entro cinque anni;
- 60 per i corrispondenti lavoratori extracomunitari.
Decorrenza, misura e contenuto dello sgravio
Gli sgravi contributivi decorrono dal 1 gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2006. I benefici sono concessi dalla data di cessazione di analoghi interventi e consistono nello sgravio totale dei contributi INPS a carico del datore di lavoro. Lo sgravio si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
L’esonero totale comprende anche le contribuzioni di natura mutualistica e assistenziale, in particolare:
- contributi per le prestazioni economiche di malattia e maternità;
- contributo a garanzia del T.F.R.
Non rientrano invece nello sgravio:
- i contributi di solidarietà;
- la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario;
- la contribuzione dovuta all’INAIL.
È inoltre escluso il contributo dello 0,50% per i miglioramenti pensionistici di cui all’art. 3 della L. 297/1982, a carico del lavoratore.
Misura degli sgravi per le diverse fattispecie
Per le assunzioni previste dall’art. 1 della L.R. n. 36/1998, la circolare distingue diverse misure e durate del beneficio.
Per le assunzioni a tempo indeterminato di:
- apprendisti qualificati;
- soggetti inoccupati o disoccupati;
- disoccupati appartenenti alle categorie protette (disabili, tossicodipendenti riabilitati e soggetti menomati nelle capacità lavorative);
- soggetti assunti a tempo indeterminato ai sensi delle vigenti disposizioni sul collocamento;
- assunzioni a tempo indeterminato part-time e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti part-time a tempo determinato, lo sgravio è riconosciuto per un massimo di 5 anni con la seguente misura:
- 100% per il 1°, 2° e 3° anno;
- 80% per il 4° anno;
- 60% per il 5° anno.
Per i soggetti di cui alle lettere b), c), d), i) con età superiore a 35 anni, lo sgravio è pari al 100% per tutti i cinque anni.
Per le assunzioni di cui alle lettere:
- e) trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;
- f) assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;
- g) assunzione a tempo indeterminato di disoccupati di lunga durata, almeno 24 mesi;
- h) assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, lo sgravio è concesso per un massimo di 4 anni nella misura:
- 100% per il primo anno;
- 80% per il secondo anno;
- 60% per il terzo anno;
- 40% per il quarto anno.
Per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro intervenute nel triennio precedente l’entrata in vigore della legge, cioè dal 1.1.1996 al 31.12.1998, lo sgravio è riconosciuto per un massimo di 2 anni:
- 100% per il primo anno;
- 80% per il secondo anno.
Tale disciplina vale per i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Regole specifiche per il settore turismo e carattere aggiuntivo dell’agevolazione
Per i datori di lavoro operanti nel settore del turismo, le assunzioni a tempo determinato previste dalla lett. l) dell’art. 1, comma 1, della L.R. n. 36/1998 consentono di beneficiare degli sgravi a partire dal 4° mese di assunzione, per l’intera durata del contratto annuale a tempo determinato e per un massimo di 5 anni.
La misura dello sgravio è pari all’80% per tutto il periodo ammesso. Per i lavoratori muniti di qualifiche, specializzazioni e/o titoli professionali riconosciuti, la misura è invece del 100%.
La circolare precisa che gli sgravi hanno carattere aggiuntivo in successione temporale rispetto a quelli di analoga natura concessi dallo Stato: il regime regionale interviene quindi solo alla scadenza di misure statali analoghe a favore dell’occupazione.
Regolarizzazione delle posizioni pregresse
I datori di lavoro che abbiano già denunciato il lavoratore con un modello DMAG utilizzando un contratto diverso da quelli introdotti dalla circolare devono comunicarlo alla Sede competente per gli adempimenti conseguenti, secondo quanto previsto dalla circolare n. 183 del 1 ottobre 1999 in materia di "comunicazioni di variazioni".
Punti principali
Ambito e adempimenti dei datori di lavoro agricoli
I datori di lavoro agricolo individuati dall’art. 2 e in possesso dei requisiti dell’art. 3 della L.R. n. 36/1998, per ottenere i benefici contributivi dell’art. 4, devono presentare una comunicazione agli uffici competenti oppure inviarla con raccomandata A/R all’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di Cagliari e all’INPS territorialmente competente. Devono essere utilizzati esclusivamente i modelli A/36/98 e B/36/98, sottoscritti dal datore di lavoro con firma autografa e copia del documento di पहचान o autenticazione, oppure presentati presso gli uffici preposti. È inoltre richiesto l’invio trimestrale dei dati occupazionali mediante modello DMAG, con i nuovi codici contratto. Le aziende con accentramento contributivo fuori Sardegna, se impiegano personale per lavori svolti nell’isola, devono trasmettere i DMAG alle Sedi INPS della Regione competenti per territorio.
Nuovi codici contratto per le aziende agricole
La circolare istituisce nuovi codici contratto per la gestione delle agevolazioni in relazione alla durata e alla misura dei benefici. Per la generalità delle aziende agricole, nelle assunzioni a tempo indeterminato, si distinguono codici diversi a seconda della categoria del lavoratore e dell’anno di fruizione dello sgravio: 49, 51 e 53 per lavoratori assunti in base alle lettere a, b, c, d, i; 50, 52 e 54 per i corrispondenti lavoratori extracomunitari; 49 e 50 per lavoratori con età superiore a 35 anni assunti in base alle lettere b, c, d, i, per cinque anni; ulteriori codici 49-53 e 50-54 per le assunzioni di cui alle lettere e, f, g, h e per i casi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della legge, con articolazione per annualità di beneficio.
Nuovi codici per il settore turistico
Per le aziende agricole operanti nel settore turistico, in relazione alle assunzioni a tempo determinato, sono istituiti i codici 57, 58, 59 e 60. Il codice 57 riguarda i lavoratori a tempo determinato, dal quarto mese di assunzione per la durata del contratto e fino a un massimo di cinque anni; il 58 si applica ai lavoratori extracomunitari con le stesse condizioni; il 59 ai lavoratori con qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti; il 60 ai corrispondenti lavoratori extracomunitari. In tutti i casi l’utilizzo decorre dal quarto mese di assunzione ed è limitato alla durata del contratto entro il tetto massimo quinquennale.
Decorrenza dei benefici e contribuzioni escluse
Gli sgravi contributivi decorrono dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2006 e sono concessi dalla data di cessazione di analoghi interventi. Il beneficio consiste nello sgravio totale dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L’esonero totale comprende anche le contribuzioni mutualistiche e assistenziali relative alle prestazioni economiche di malattia e maternità e il contributo a garanzia del T.F.R. Restano esclusi lo sgravio dei contributi di solidarietà, della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario e della contribuzione dovuta all’INAIL; è escluso anche il contributo dello 0,50% per i miglioramenti pensionistici di cui all’art. 3 della L. 297/1982, a carico del lavoratore.
Misura degli sgravi per le diverse tipologie di assunzione
Per le assunzioni a tempo indeterminato di apprendisti qualificati, inoccupati o disoccupati, disoccupati appartenenti alle categorie protette, lavoratori assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento e per le assunzioni/trasformazioni part-time di cui alla lettera i), lo sgravio è riconosciuto per un massimo di 5 anni: 100% per il 1°, 2° e 3° anno, 80% per il 4° anno e 60% per il 5° anno. Per i soggetti di cui alle lettere b), c), d), i) con età superiore a 35 anni, lo sgravio è del 100% per tutti e cinque gli anni. Per le assunzioni di cui alle lettere e), f), g), h) lo sgravio è riconosciuto per un massimo di 4 anni: 100% il primo anno, 80% il secondo, 60% il terzo e 40% il quarto. Per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro intervenute tra il 1.1.1996 e il 31.12.1998, lo sgravio è concesso per 2 anni: 100% il primo anno e 80% il secondo, limitatamente ai dipendenti ancora in forza alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Regole per il settore turistico e carattere aggiuntivo dell’aiuto
Per i datori di lavoro del settore turismo, le assunzioni a tempo determinato di cui alla lett. l) dell’art. 1, comma 1, della L.R. n. 36/1998 danno diritto agli sgravi dal 4° mese di assunzione per l’intera durata del contratto annuale e per un massimo di 5 anni. La misura dello sgravio è pari all’80% per l’intero periodo ammesso; per i lavoratori in possesso di qualifiche, specializzazioni e/o titoli professionali riconosciuti, la misura è del 100%. La circolare precisa che tali sgravi hanno carattere aggiuntivo e intervengono solo alla scadenza di analoghe misure statali a favore dell’occupazione.
Regolarizzazione del pregresso
I datori di lavoro che abbiano già denunciato il lavoratore con un modello DMAG indicando un contratto diverso da quelli istituiti dalla circolare devono darne comunicazione alla Sede competente per gli adempimenti conseguenti, secondo le istruzioni richiamate dalla circolare n. 183 del 1 ottobre 1999 sul tema delle comunicazioni di variazione.
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