Circolare numero 191 del 21-11-2000
Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la concessione di un’indennità pari alla CIGS e degli eventuali ANF ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto nei territori colpiti dalle alluvioni del 13 ottobre 2000. Indica i soggetti ammessi ed esclusi, la modulistica da usare, i termini di presentazione, le modalità di pagamento e le regole contabili. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la procedura automatizzata e precisato che non si applicano contributi figurativi e TFR per i periodi indennizzati.
Indennità per lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali del 13 ottobre 2000
Indennità per i lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali del 13 ottobre 2000
La circolare fornisce le direttive applicative delle ordinanze del Ministro dell’Interno n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3092 del 27 ottobre 2000, relative agli interventi urgenti di protezione civile per i danni causati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi dal 13 ottobre 2000. Il documento integra le prime indicazioni già diffuse con il messaggio n. 001117 del 2.11.2000 e completa il quadro con chiarimenti operativi e istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e destinatari
La prestazione è un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con eventuali assegni per il nucleo familiare, prevista per i lavoratori sospesi dal lavoro o con orario ridotto a causa dell’evento calamitoso. Rientrano tra i destinatari:
- gli operai e impiegati;
- gli apprendisti;
- i dirigenti;
- i lavoratori interinali;
- i lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro per effetto dell’alluvione.
La misura riguarda i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori della Valle d’Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto colpite dagli eventi alluvionali. Il messaggio allegato precisa inoltre che il beneficio si estende ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, purché non sia applicabile la disciplina dell’integrazione salariale ordinaria.
Soggetti esclusi
La circolare delimita espressamente il campo di applicazione, escludendo:
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici;
- i lavoratori di imprese cui è applicabile la disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale;
- le imprese tenute al versamento della relativa contribuzione, come le imprese artigiane dell’edilizia e le imprese agricole;
- le imprese che, pur non soggette alla disciplina della CIG ordinaria, abbiano natura pubblica.
Ne deriva che il beneficio è riservato ai soli datori di lavoro privati che non possano accedere agli interventi ordinari di integrazione salariale.
Domanda di concessione e modulistica
La domanda deve essere presentata utilizzando il modello Igi 15, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 164/1975, con l’esclusione dei quadri F, H e successivi; deve invece essere compilato il quadro R con la dicitura: "Indennità Ordinanza Ministro degli Interni n. 3090 del 18.10.2000". Nell’allegato messaggio si precisa una variante operativa analoga, con esclusione dei quadri F, M e successivi, sempre con compilazione del quadro R.
La domanda non deve essere sottoposta all’esame della Commissione provinciale. Il messaggio chiarisce inoltre che l’indennità è corrisposta dall’Istituto a richiesta del datore di lavoro con le procedure previste dalla legge n. 164/1975.
Termini di presentazione
I termini indicati dalla circolare sono i seguenti:
- per il periodo di ottobre, presentazione entro il 25.11;
- per il periodo di novembre, presentazione entro il 25.12.
La prestazione può essere riconosciuta solo per periodi successivi al 13.10.2000 e comunque non oltre il 30.11.2000.
Misura della prestazione e regole di compatibilità
L’indennità è equiparata, ai soli fini del calcolo, al trattamento straordinario di integrazione salariale. Si applicano quindi le regole proprie della CIGS relative:
- al limite massimo mensile;
- all’incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali;
- all’incompatibilità con redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Non si applicano invece le disposizioni sul contributo addizionale. La prestazione va determinata in base al trattamento retributivo ordinariamente spettante secondo il contratto di lavoro per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario, secondo il criterio già previsto per le integrazioni salariali.
Pagamento ai lavoratori e procedura operativa
Le imprese, una volta accolta la domanda, devono compilare le richieste di pagamento in favore dei lavoratori interessati utilizzando il mod. Igi str/Aut, riportando la dicitura: "Art. 4 ordinanza del Ministro dell’Interno del 18.10.2000 n. 3090 ed art. 2, comma 2 dell’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3092 del 27.10.2000".
La circolare distingue tra:
- periodi già decorsi al momento della presentazione, per i quali si procede con l’istanza;
- periodi successivi all’autorizzazione, per i quali i pagamenti sono disposti con cadenza mensile e per ciascun periodo deve essere presentato un apposito mod. Igi str/Aut.
La liquidazione deve avvenire tramite procedura automatizzata, indicata come quella in uso per il pagamento dei trattamenti CIGS. L’allegato tecnico richiama la procedura di gestione degli Interventi Straordinari, attivabile dal modulo base con l’opzione CG01 Gestione CIG INPSA, e descrive i campi e i controlli da utilizzare per l’acquisizione delle domande.
Effetti previdenziali e contributivi
Poiché l’ordinanza prevede esclusivamente la corresponsione di un’indennità parificata alla CIGS, la circolare chiarisce che, per i periodi coperti dalla prestazione, restano esclusi:
- l’accreditamento dei contributi figurativi;
- il trattamento di fine rapporto.
Istruzioni contabili
A scioglimento della riserva contenuta nel messaggio del 2.11.2000, vengono istituiti i seguenti conti:
- GAU 30/33, per la rilevazione contabile dell’indennità;
- GAT 30/33, per gli assegni per il nucleo familiare connessi, ove spettanti.
Per gli eventuali recuperi dell’indennità e dei relativi ANF va utilizzato il conto di nuova istituzione GAU 24/63. Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio esistente 69. L’allegato n. 2 riporta le denominazioni complete e abbreviate dei conti istituiti.
Adempimenti finali delle sedi
Le sedi devono prendere contatto con le Prefetture per conoscere i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali. Al termine delle operazioni di pagamento devono inoltre comunicare il numero dei lavoratori beneficiari, distinti per settore, e quanti di essi hanno fruito anche dell’ANF.
Punti principali
Ambito di applicazione e beneficiari
La prestazione riguarda i lavoratori sospesi dal lavoro o ad orario ridotto a causa dell’evento calamitoso, compresi apprendisti, dirigenti e lavoratori interinali. Sono inclusi anche i lavoratori impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro per l’alluvione. Il beneficio spetta ai dipendenti di datori di lavoro privati operanti nei territori colpiti della Valle d’Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, purché non sia applicabile l’integrazione salariale ordinaria.
Esclusioni dal beneficio
Sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché quelli di imprese soggette alla disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale, come anche le imprese che, pur non soggette a tale disciplina, hanno natura pubblica. La circolare ribadisce che per queste fattispecie resta applicabile la normativa ordinaria di cui alla legge n. 164/1975, con la valutazione della Commissione provinciale ove prevista.
Domanda, modello e termini
La domanda va presentata tramite modello Igi 15, secondo la disciplina della legge n. 164/1975, con esclusione dei quadri F, H e successivi; il quadro R va compilato con la dicitura relativa all’ordinanza ministeriale n. 3090 del 18.10.2000. La domanda per il periodo di ottobre deve essere presentata entro il 25.11, quella per novembre entro il 25.12. Le istanze non devono essere esaminate dalla Commissione provinciale.
Modalità operative di pagamento
Le imprese, insieme alle domande, devono compilare le richieste di pagamento in favore dei lavoratori interessati utilizzando il modello Igi str/Aut, con la dicitura specifica richiamante l’art. 4 dell’ordinanza n. 3090/2000 e l’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 3092/2000. I pagamenti si riferiscono ai periodi già decorsi alla data di presentazione; per i periodi successivi all’autorizzazione, i pagamenti sono disposti con cadenza mensile e per ciascun periodo deve essere presentato un apposito modulo. La liquidazione avviene tramite procedura automatizzata CIGS.
Misura, durata e compatibilità
L’indennità è pari, solo ai fini della determinazione dell’importo, al trattamento straordinario di integrazione salariale, cui si aggiungono gli assegni per il nucleo familiare se spettanti. Si applicano quindi le regole sulla misura della CIGS, compresi il limite massimo mensile e le incompatibilità o incumulabilità con altre prestazioni previdenziali o con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Restano invece escluse le disposizioni sul contributo addizionale. La prestazione spetta per sospensioni o riduzioni successive al 13.10.2000 e non oltre il 30.11.2000.
Effetti previdenziali esclusi
Poiché l’ordinanza prevede esclusivamente la corresponsione di un’indennità parificata alla CIGS, la circolare precisa che, per i periodi di godimento della prestazione, sono esclusi l’accreditamento dei contributi figurativi e il trattamento di fine rapporto.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’indennità e dei relativi ANF sono istituiti i conti GAU 30/33 e GAT 30/33. Gli eventuali recuperi dell’indennità e degli assegni connessi vanno imputati al conto GAU 24/63. Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio 69. Le sedi devono inoltre comunicare, a conclusione dei pagamenti, il numero dei lavoratori beneficiari distinti per settore e quanti hanno percepito anche l’ANF.
Procedura automatizzata e controlli di inserimento
L’allegato tecnico indica l’uso della procedura per gli Interventi Straordinari, attivata dal modulo base con l’opzione CG01 Gestione CIG INPSA. Le istruzioni operative richiamano l’inserimento dei dati del modello Igi15/Str e specificano i controlli sui campi relativi al decreto ministeriale, alla data dell’ordinanza, al codice intervento, alla tipologia di lavoratore e alle date del periodo, che devono essere comprese tra il 13.10.2000 e il 30.11.2000.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 21 nov 2000Circolare numero 192 del 21-11-2000
- Circolare · 22 nov 2000Circolare numero 194 del 22-11-2000
- Circolare · 22 nov 2000Circolare numero 193 del 22-11-2000
- Circolare · 23 nov 2000Circolare numero 195 del 23-11-2000
- Circolare · 17 nov 2000Circolare numero 190 del 17-11-2000
- Circolare · 16 nov 2000Circolare numero 189 del 16-11-2000
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →