Cassazione Penale, Sentenza n. 20593/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che imponeva, tra l'altro, l'obbligo di presentarsi in Questura nei giorni/ore corrispondenti agli incontri disputati dalla squadra del Treviso: censurate la violazione del termine dilatorio di 48 ore dalla notificazione (convalida emessa prima della scadenza), l'omessa considerazione della memoria difensiva tempestivamente depositata e carenze motivazionali sull'obbligo di presentazione (in particolare la doppia firma per le trasferte ritenuta inutilmente afflittiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo (violazione del termine dilatorio di 48 ore e mancata considerazione della memoria difensiva), dichiarando che la convalida anticipata è ammissibile solo se il G.i.p. richiama la memoria e confuta le argomentazioni difensive. Avendo il G.i.p. convalidato prima delle 48 ore senza motivare il confronto con la memoria depositata, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione, sospeso l'efficacia di tale obbligo nel provvedimento del Questore e rimesso la decisione al Tribunale di Treviso (G.i.p.) in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
La norma disciplina l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza per prevenire turbative nelle manifestazioni sportive; è il fondamento legislativo del provvedimento impugnato e della convalida giudiziale.
Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (Pedretti)
«in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale»
Principio consolidato: la convalida anticipata prima delle 48 ore è causa di nullità se impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019 (Romagnoli)
«il giudice non è obbligato ad attendere la maturazione del termine di quarantotto ore purché l'adozione della convalida segua il deposito della memoria e ne dia conto, confutando, nel merito, gli argomenti difensivi»
La convalida anticipata è ammessa solo se il giudice richiama esplicitamente la memoria difensiva e confuta le argomentazioni: altrimenti la convalida è illegittima.
Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020 (Lupo)
Richiamata come precedente sul valore della considerazione delle memorie difensive nella motivazione di provvedimenti di convalida.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento impositivo di presentazione non può essere effettuata prima delle 48 ore dalla notificazione salvo che sia depositata una memoria difensiva prima delle 48 ore e il giudice la richiami espressamente nella motivazione, confutandone i rilievi.
- Il deposito di una memoria difensiva non autorizza automaticamente una convalida anticipata: il giudice deve dimostrare di essersi confrontato con le argomentazioni difensive nella motivazione del provvedimento.
- La mancata considerazione della memoria difensiva e la violazione del termine dilatorio sono vizi che comportano l'annullamento limitato dell'atto impugnato per la parte interessata (e, se necessario, la sospensione dell'efficacia della misura impugnata su quella parte).
- Nel caso di misure cautelari o obblighi personali collegati a pubbliche esigenze di ordine pubblico, le contestazioni difensive devono essere valutate nel merito; l'assenza di un confronto motivato con tali contestazioni rende illegittima la convalida.
- Se si impugna una convalida per mancata osservanza delle garanzie difensive, il giudice che riceve il rinvio deve essere in diversa composizione per assicurare imparzialità nel nuovo esame.
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