Cassazione Penale, Sentenza n. 16045/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'illegalità della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare applicata con sentenza concordata per il reato di rapina aggravata. Si deduceva: 1) che la detenzione domiciliare è espressamente ostativa se il reato è fra quelli elencati nell'art. 4‑bis L. 354/1975, richiamato dall'art. 59, comma 1, lett. d) L. 689/1981, e la rapina aggravata rientra in tale catalogo; 2) che il limite per l'applicabilità della pena sostitutiva (quattro anni) va valutato sulla misura complessiva della pena risultante dal calcolo comprensivo degli aumenti per continuazione (art. 20‑bis c.p.), e che la sostituzione ha violato tale limite in quanto la pena risultante superava la soglia prevista.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato che: a) la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare era preclusa dall'art. 59, comma 1, lett. d) L. 689/1981 perché la rapina aggravata è fra i reati indicati dall'art. 4‑bis L. 354/1975; b) la pena sostituita costituiva un aumento ai sensi dell'art. 81 c.p. rispetto alla precedente sentenza (che aveva già determinato 4 anni di reclusione), superando il limite di cui all'art. 20‑bis c.p. per l'ammissibilità della sostituzione. Per questi motivi la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al G.u.p. del Tribunale di Ravenna per nuova udienza preliminare.
Norme richiamate
art. 59, comma 1, lett. d) L. 689/1981
La norma stabilisce condizioni ostative alla sostituzione delle pene detentive; la Corte ha ritenuto che tale disposizione impedisca la sostituzione quando l'imputazione riguardi reati indicati nell'art. 4‑bis L. 354/1975.
art. 4‑bis L. 354/1975
Elenca i reati per i quali si applicano regole più severe riguardo ai benefici penitenziari; la rapina aggravata è compresa nel catalogo e quindi ostativa alla sostituzione della pena.
art. 20‑bis, comma 2 c.p. (e art. 20‑bis in generale)
Prevede limiti alla sostituzione della pena (es. soglia dei 4 anni) tenendo conto della pena risultante dal cumulo e dagli aumenti per continuazione; la Corte ha interpretato che il calcolo deve considerare la pena complessiva comprensiva degli aumenti.
art. 545‑bis c.p.p.
Norma procedurale collegata alle modalità di applicazione concordata della pena; citata nel quadro delle disposizioni che regolano i limiti e le modalità dell'accordo e della sostituzione.
art. 53, comma 1 e 3 L. 689/1981
Regola l'efficacia e i limiti delle pene sostitutive; la Corte ha ritenuto violato il comma 3 perché la sostituzione ha comportato un aumento illecito rispetto alla pena precedente.
art. 81 c.p.
Stabilisce la disciplina degli aumenti per il concorso o la continuazione tra reati; la Corte ha qualificato la pena sostituita come aumento ai sensi dell'art. 81, contribuendo al superamento del limite di ammissibilità della sostituzione.
art. 611, comma 1 c.p.p.
Richiama la forma ordinaria di trattazione dei ricorsi contro sentenze di applicazione concordata; la Corte osserva che la trattazione in udienza pubblica è ammessa per ragioni di economia processuale senza pregiudizio delle garanzie.
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva con misure alternative (es. detenzione domiciliare) è vietata quando il reato ricade nel catalogo dell'art. 4‑bis L. 354/1975, come richiamato dall'art. 59 L. 689/1981, anche se la sostituzione è frutto di accordo tra le parti.
- Nel caso di reato continuato o di più sentenze concatenate, il limite per l'applicabilità della pena sostitutiva (es. il limite dei 4 anni) deve essere valutato sulla pena complessiva risultante dal calcolo comprensivo degli aumenti per continuazione (art. 20‑bis c.p. e art. 81 c.p.).
- L'accordo tra le parti per l'applicazione di una pena non esonera il giudice dal rispetto dei limiti di legge; una pena concordata che violi divieti o limiti normativi può essere annullata in sede di impugnazione.
- Quando la violazione è chiara e rilevabile in modo palese, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e disporre il rinvio degli atti all'organo competente per nuova decisione.
- Gli aspetti procedurali (forma di trattazione, facoltà di richiedere udienza pubblica più garantita) non incidono sulla valutazione di merito della legittimità della pena sostitutiva, ma devono rispettare le garanzie previste dalla legge.
- In casi analoghi è opportuno verificare preliminarmente: a) se il reato è tra quelli indicati dall'art. 4‑bis L. 354/1975; b) la misura complessiva della pena dopo i conguagli/ aumenti per continuazione; c) la compatibilità dell'accordo con i limiti di legge prima di omologare l'accordo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15937/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15938/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15939/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15941/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15942/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15943/2024 del 17/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →