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Sentenza

Sentenza n. 9706/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - del Decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 avente ad oggetto l'Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, avente ad oggetto l'individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Determina n. 13106 del 14.12.22 Direttore Regionale salute e welfare della Regione Umbria avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”; - del Decreto n. 24681 del 14.12.22 del Direttore Sanità, Welfare e coesione sociale della Regione Toscana, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis, del D.l. 78/2015” e relativi elenchi allegati delle aziende fornitrici, notificato con comunicazione pec del 20.12.22; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO & MORINI NICOLETTA SNC IL 30\10\2025: -della determinazione direttoriale n. 8812 del 22.8.2025 della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, recante “Articolo 7 del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. Presa d’atto del prospetto riepilogativo consolidato a livello regionale contenente, per ciascun fornitore, l’ammontare degli oneri dovuti a titolo di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Umbria in data 22.8.20215; -del relativo Allegato 1 colonna C) alla DD n. 8812/2025, avente ad oggetto “Elenco Aziende Fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Umbria in data 22.8.20215, con cui è stato aggiornato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti per le annualità predette; - del ripiano così attribuito dalla Regione Umbria a Promed MB per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di Euro 138.479,33 indicato nell’Allegato 1 Colonna C) alla DD n. 8812/2025; - ove occorrer possa, dei relativi atti istruttori e/o ricognitivi; -di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, ancorchè non conosciuti; -altresì, per quanto occorrer possa, della nota-avviso pubblicato in data 2.10.2025 sul sito istituzionale della Regione Toscana, relativo alla presa d’atto dell’Elenco informa che “ Nella G.U, n. 184 del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la L. n. 118 del 08 agosto 2025, che ha convertito in legge, con modifiche, il D.L. 30 giugno 2025 n. 95.L’art. 7 di tale norma introduce importanti novità in merito alle modalità di pagamento del payback dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. In particolare, nel comma 1 del suddetto articolo si stabilisce che l’obbligazione di pagamento del payback in esame si intende assolta effettuando, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 95/2025, quindi entro il 9 settembre 2025 il pagamento del 25% degli importi a carico di ciascuna azienda fornitrice quantificati dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 (nel caso della Regione Toscana dal già richiamato decreto dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022, allegato n. 5). Dal pagamento del 25% degli importi inizialmente dovuti deriva automaticamente anche la rinuncia, da parte dei fornitori di dispositivi medici, ai ricorsi esperiti congtro i provvedimenti regionali di determinazione del payback. In caso di mancato pagamento delle quote di payback dovute dalle aziende fornitrici (ridotte a seguito del D.L. n. 95/2025) entro i 30 giorni prescritti, le Regioni sono autorizzate ad effettuare le compensazioni con i debiti che le aziende sanitarie (nel caso della Regione Toscana l’ESTAR) hanno nei confronti dei fornitori di dispositivi medici per i rapporti di fornitura attualmente in corso. Importi Payback ridotto. Per quanto riguarda gli esatti importi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 95/2025, si precisa che ciascun fornitore è in grado di determinare autonomamente l’importo dovuto calcolando il 25% di quello riportato nell’allegato 5 al decreto dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022, comunicato, a suo tempo, tramite P.E.C. a tutti i fornitori per i quali è stato possibile reperire l’indirizzo di posta elettronica certificata.”; - del documento richiamato nel suddetto avviso per relationem, relativo all’ elenco delle aziende fornitrici ed agli importi da queste dovuti, per le annualità 2015-2018, allegato al decreto dirigenziale n. 24681/2022 (già gravato nel ricorso principale); - del ripiano così attribuito dalla Regione Toscana a carico della ricorrente per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; -di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, ancorchè non conosciuti, e gli atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano di cui al provvedimento sopra individuato; -ove occorrer possa, dei relativi atti istruttori e/o ricognitivi;

Giustizia amministrativa202304844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alla quantificazione del payback per gli anni 2015-2018, nonché successivi atti regionali di aggiornamento dell'importo dovuto

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso originariamente proposto in via straordinaria e poi trasposto in sede giurisdizionale, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e i provvedimenti regionali di Umbria e Toscana recanti l'individuazione delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la determinazione regionale del 22 agosto 2025 e gli atti conseguenti, con cui è stato aggiornato l'importo posto a suo carico. Ha dedotto, in sintesi: illegittimità derivata per contrasto della disciplina del payback con gli artt. 3, 23, 41, 42 e 117 Cost., con l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con i principi eurounitari di affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, remuneratività e immodificabilità dei contratti pubblici; violazione del principio di neutralità IVA; illegittimità dell'Accordo del 2019 e della fissazione retroattiva dei tetti regionali; violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento; erronea inclusione del costo del servizio nel fatturato rilevante; erroneità dei calcoli; difetto di istruttoria, motivazione e trasparenza; violazione del diritto di partecipazione e di difesa; violazione dell'ordinanza cautelare già adottata; illegittimità della compensazione e degli atti regionali di quantificazione del debito.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiamando numerosi precedenti conformi. Ha respinto nel merito le censure rivolte agli atti statali e agli atti presupposti. In particolare, ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze di illegittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina del payback, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 2024 e n. 140 del 2024. Il meccanismo è stato considerato una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico imposto alle imprese, con sufficiente base legislativa. La disciplina era conoscibile dal 2015, prima delle gare e della stipula dei contratti, sicché non risultano violati né il principio di irretroattività né il legittimo affidamento; non era quindi necessaria una preventiva rinegoziazione dei contratti. Quanto ai provvedimenti regionali di individuazione delle aziende e quantificazione degli importi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ritenendo che tali atti costituiscano attività vincolata, meramente tecnico-contabile e ricognitiva, priva di discrezionalità e di esercizio di potere autoritativo. La controversia regionale riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento, collocato a valle del potere statale di fissazione e certificazione del superamento del tetto. È stata riconosciuta la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese della fase di merito sono state integralmente compensate, mentre è rimasta ferma la condanna alle spese della fase cautelare già disposta.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano dello sforamento.

  • art. 1, comma 131, lett. b), l. 228/2012

    Richiamato quale fonte della disciplina del tetto di spesa per i dispositivi medici.

  • art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina la fissazione dei tetti regionali, la rilevazione dello sforamento, la quota di ripiano a carico delle imprese e la procedura di individuazione delle aziende obbligate.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha previsto, tra l'altro, la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, attribuendo alle Regioni il compito di individuare le aziende soggette al ripiano.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito il fondo per le Regioni e previsto, nella disciplina originaria, la possibilità per le imprese di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento del 48 per cento della quota.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Prevede per gli anni 2015-2018 l'assolvimento dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e disciplina gli effetti del pagamento sulla cessazione della materia del contendere.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia mediante sentenza semplificata, mediante rinvio a precedenti ritenuti esaustivi.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    Richiamato per escludere che la controversia rientri in una fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina del payback rientra nella riserva di legge relativa alle prestazioni patrimoniali imposte, ritenuta rispettata dalla Corte costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Le censure di irragionevolezza e sproporzione della disciplina sono state ritenute infondate.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU

    La disciplina non è stata ritenuta lesiva della tutela patrimoniale e dell'affidamento delle imprese.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici previsto dall'art. 9-ter del d.l. 78/2015 costituisce una misura di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non contrario agli artt. 3 e 23 Cost., quando la legge individui i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le percentuali di riparto e i criteri essenziali di determinazione dell'obbligo.
  • La disciplina del payback non viola il principio di irretroattività né il legittimo affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i suoi criteri essenziali siano già conoscibili dalle imprese al momento delle gare e della stipula dei contratti, anche se la concreta quantificazione del debito avvenga successivamente.
  • I provvedimenti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, quando si limitano a verificare dati contabili, compilare l'elenco delle aziende e applicare percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali, costituiscono attività vincolata, meramente ricognitiva e tecnico-contabile, priva di esercizio di potere autoritativo.
  • La controversia relativa al corretto calcolo dell'importo di payback posto a carico della singola impresa, in quanto inerente a un diritto soggettivo patrimoniale derivante direttamente dalla legge e dagli atti statali presupposti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando non sia coinvolta una valutazione discrezionale dell'amministrazione regionale.
  • Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste se la controversia contesta l'esercizio di un potere autoritativo, mentre è esclusa quando la lite riguarda un rapporto paritario collocato a valle del potere e il diritto al corretto adempimento di un'obbligazione patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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