Sentenza del 18/06/2019 n. 3823 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI - INDEFETTIBILITÀ DEL PREAVVISO AI FINI DELLA LEGITTIMITÀ DEL FERMO - EFFETTUARE ITER NOTIFICATORIO COMPLETO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: il preavviso è stato ritenuto irregolarmente notificato perché non era stato completato l'iter previsto per l'irreperibilità relativa del destinatario. Poiché il preavviso è indefettibile e deve precedere il fermo, l'irregolarità della sua notifica ha comportato l'illegittimità del successivo fermo amministrativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del fermo amministrativo sostenendo che il relativo preavviso non fosse stato validamente notificato. Il preavviso costituisce un atto necessariamente antecedente al fermo e, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, deve essere completato l'intero iter notificatorio previsto dalla legge. La mancata osservanza di tali formalità impedisce il perfezionamento della notifica e, di conseguenza, la compiuta formazione della pretesa tributaria posta a fondamento del fermo.
Norme richiamate
Normativa sulla notificazione degli atti in caso di irreperibilità relativa del destinatario
Quando il destinatario non viene reperito presso il domicilio indicato, la notifica non si perfeziona con il solo deposito dell'atto: devono essere eseguiti tutti gli adempimenti prescritti, compresi quelli informativi e temporali previsti dalla disciplina applicabile.
Disciplina del fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il fermo può essere adottato solo dopo la notifica di un valido preavviso. La regolare notificazione del preavviso è una condizione necessaria per la legittimità del successivo provvedimento.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo è un atto necessario e non può essere omesso né considerato validamente notificato senza il rispetto integrale delle formalità previste.
- In caso di irreperibilità relativa, l'ente deve dimostrare di aver completato l'intero procedimento notificatorio; il semplice deposito dell'atto può non essere sufficiente.
- Se il preavviso non è validamente notificato, il fermo successivamente disposto è illegittimo, perché manca un presupposto procedurale essenziale.
- Nelle controversie sul fermo è opportuno verificare sia la correttezza della pretesa tributaria sia la documentazione relativa alla notifica del preavviso, incluse le date e gli adempimenti eseguiti.
- L'irregolarità della notifica del preavviso può compromettere la formazione della pretesa azionata e comportare l'annullamento del fermo, anche indipendentemente dalla fondatezza sostanziale del debito.
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