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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18046/2010 del 04/08/2010

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L’INPS aveva chiesto alla pensionata la restituzione di L. 4.269.340, corrisposte dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 2000 quale quota di integrazione al minimo sulla pensione di invalidità ordinaria, sostenendo che il superamento della soglia reddituale escludesse il diritto all’integrazione. La pensionata aveva agito davanti al Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo restitutorio, contestando la genericità della comunicazione e affermando di avere percepito somme dovute. Il Tribunale aveva dichiarato irripetibile un quarto dell’importo e dovuto il residuo; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5231/2005 depositata il 13 settembre 2005, aveva invece dichiarato non dovuta l’intera somma, ritenendo che spettasse all’INPS allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 38, commi 7, 8, 9 e 10, della L. n. 448/2001 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, nell’azione di accertamento negativo dell’indebito proposta dal pensionato, grava su quest’ultimo l’onere di provare il diritto alla prestazione già ricevuta e non sull’ente quello di dimostrare l’indebito.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso. Hanno stabilito che chi, avendo ricevuto un pagamento, domanda l’accertamento negativo del proprio obbligo di restituirlo deduce necessariamente il diritto a trattenere la prestazione già ricevuta e deve quindi provare i fatti costitutivi di tale diritto. La sentenza d’appello è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito dichiarando irripetibile l’indebito entro il limite di un quarto delle somme richieste dall’INPS e dovuto il residuo. Nulla è stato disposto per le spese dell’intero giudizio, in relazione alla data del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l’accipiens chieda l’accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l’onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.

    Nell’azione di accertamento negativo dell’indebito, anche previdenziale, il destinatario del pagamento deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, poiché l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo restitutorio presuppone l’affermazione di un titolo che giustifichi il pagamento.

  • art. 2033 c.c.

    Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l’inesistenza del diritto della controparte a conseguire l’attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l’inesistenza di un titolo che la giustifichi.

    La domanda di ripetizione dell’indebito si fonda sull’assenza di un titolo giustificativo dell’attribuzione patrimoniale; simmetricamente, chi domanda l’accertamento negativo dell’obbligo di restituzione deve dimostrare il titolo della prestazione ricevuta.

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, commi 7, 8, 9 e 10

    La norma è indicata tra quelle la cui violazione è denunciata dall’INPS, ma la sentenza non ne espone né applica uno specifico contenuto interpretativo.

  • art. 115 c.p.c.

    La norma è indicata tra quelle la cui violazione è denunciata dall’INPS, ma la Corte non formula su di essa una specifica interpretazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma è indicata tra quelle la cui violazione è denunciata dall’INPS, ma la Corte non formula su di essa una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Nell’azione di accertamento negativo dell’obbligo di restituire un pagamento asseritamente indebito, l’accipiens deduce il proprio diritto alla prestazione già ricevuta e deve allegare e provare i fatti costitutivi del titolo che giustifica il pagamento.
  • La regola dell’onere probatorio nell’accertamento negativo dell’indebito previdenziale non si determina in base alla sola veste processuale di attore o convenuto: la domanda di non restituzione presuppone sostanzialmente l’affermazione del diritto a trattenere quanto ricevuto.

Come è indicizzato

MateriePensioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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