Cassazione Civile, Sentenza n. 15169/2010 del 23/06/2010
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
L’appaltatore agiva davanti al Tribunale di Verbania per ottenere il saldo del corrispettivo di un appalto commissionato dalla società, ma la domanda veniva rigettata nel 2001. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 15 aprile 2004, confermava il rigetto, ritenendo decisivo un documento apparentemente proveniente da una procuratrice dell’impresa, dal quale risultava un corrispettivo inferiore. Il primo giudice aveva considerato tardivo il disconoscimento; la Corte d’appello aveva invece ritenuto necessaria la querela di falso, proposta in appello ma giudicata inidonea. Con il primo motivo, il ricorrente contestava che una scrittura privata proveniente da un terzo dovesse essere impugnata con querela di falso e sosteneva che potesse essere contestata liberamente, avendo valore soltanto indiziario e non potendo, da sola, fondare la decisione. Con il secondo motivo denunciava che la Corte d’appello avesse ecceduto i propri poteri nel valutare l’idoneità della querela di falso, nonché contestava l’interpretazione data al suo contenuto e alla dedotta alterazione del documento. Con il terzo motivo sosteneva che la domanda di annullamento della dichiarazione negoziale per conflitto d’interessi, formulata nel corso delle deduzioni istruttorie, non fosse tardiva, qualificandola come eccezione impropria e invocando i termini processuali per le controeccezioni.
La decisione
La Corte rigetta tutti e tre i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Quanto al primo, afferma in via generale che le scritture private provenienti da terzi sono liberamente contestabili e hanno valore indiziario, senza necessità ordinaria di querela di falso; tuttavia, la scrittura in esame proveniva da una procuratrice dell’impresa, legata direttamente alla vicenda sul piano sostanziale e titolare di qualifica institoria, sicché, per la particolare valenza attribuibile al documento, la contestazione richiedeva la querela di falso. Quanto al secondo, la Corte d’appello era tenuta, ai sensi dell’art. 221, secondo comma, c.p.c., a verificare preliminarmente che la querela indicasse gli elementi e le prove della falsità e fosse idonea a dedurre un falso materiale; la lettura della querela adottata in appello era logicamente motivata e il ricorrente si era limitato a contrapporne una diversa, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati. Quanto al terzo, la richiesta di annullamento della dichiarazione negoziale, proposta nella fase delle deduzioni istruttorie e non nei termini destinati alla definizione del thema decidendum, costituiva domanda nuova tardiva; le preclusioni processuali sono rilevabili d’ufficio e la qualificazione della difesa come eccezione impropria non ne superava la tardività. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in Euro 5.700,00, di cui Euro 5.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2702 c.c.
le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non applicandosi alle stesse la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c. ne quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è puramente indiziario e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo
La disciplina di efficacia probatoria della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. non si applica, di regola, alle scritture provenienti da terzi estranei: queste hanno valore indiziario e sono liberamente contestabili. È fatta salva la diversa disciplina per scritture con elevata incidenza sostanziale e processuale, come quella ritenuta sussistente nel caso concreto.
art. 214 c.p.c.
le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non applicandosi alle stesse la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c. ne quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è puramente indiziario e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo
La procedura di disconoscimento prevista per le scritture private non si estende ordinariamente ai documenti provenienti da terzi, che possono essere contestati liberamente e valutati come indizi insieme agli altri elementi di prova; per documenti dotati di particolare e intrinseca rilevanza può invece essere necessaria la querela di falso.
art. 221 c.p.c.
La formulazione dell’art. 221 c.p.c., comma 2, secondo cui la proposizione della querela deve contenere a pena di nullità l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità addotte a sostegno dell’istanza de qua, indica in modo non equivoco che la Corte di appello di fronte alla quale sia stato proposta querela di falso è tenuta a compiere un accertamento preliminare volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l’introduzione del giudizio di falso
Il giudice davanti al quale è proposta querela di falso deve svolgere una verifica preliminare della sua idoneità, controllando che siano indicati gli elementi e le prove della falsità e che sussistano i presupposti per introdurre il giudizio incidentale.
art. 1394 c.c.
nel caso che ne occupa, la difesa della ricorrente ha chiesto, nel corso del giudizio e in esito ad esso, e cioè nelle conclusioni di prime cure, l’annullamento della dichiarazione negoziale della Censi, che non può che esser considerata domanda nuova, come tale inammissibile per tardi vita, in ragione delle considerazioni tutte svolte in precedenza.
La richiesta di annullamento della dichiarazione negoziale per conflitto d’interessi, anche se presentata come difesa diretta a neutralizzare l’efficacia dell’atto, costituisce domanda soggetta alle preclusioni processuali quando, come nel caso deciso, si chieda l’annullamento della dichiarazione.
art. 183 c.p.c.
Il vigente modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso eccezionale previsto dall’art. 184 bis c.p.c.). Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina la decadenza, rilevabile d’ufficio, della facoltà assertorie ed istruttorie delle parti.
Le allegazioni e le domande devono essere formulate entro le fasi e i termini processuali assegnati; la tardività determina decadenza e può essere rilevata d’ufficio, anche perché il regime delle preclusioni tutela il corretto e celere andamento del processo.
art. 111 Cost.
argomentare diversamente significherebbe sminuire la valenza del l’introduzione di un processo nel processo, con conseguente consistente dilatazione dei tempi di decisione del processo principale e con una ricaduta di profilo costituzionale riferibile alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost..
La verifica preliminare dei presupposti della querela di falso è coerente con l’esigenza costituzionale di ragionevole durata del processo, perché evita l’introduzione di un giudizio incidentale non adeguatamente fondato.
Massime di principio
- Le scritture private provenienti da terzi estranei al giudizio, di regola, non sono soggette alla disciplina degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c.: possono essere contestate liberamente, hanno valore meramente indiziario e possono concorrere alla decisione soltanto insieme ad altri elementi che ne confermino attendibilità e credibilità.
- La contestazione mediante querela di falso è invece necessaria quando, per la natura della scrittura e la sua particolare incidenza sostanziale e processuale, il documento presenta un’elevata valenza intrinseca; la valutazione dipende dalle caratteristiche concrete dell’atto e dalla sua connessione con la vicenda.
- La querela di falso deve indicare, a pena di nullità, gli elementi e le prove della falsità; il giudice deve verificare preliminarmente la sussistenza di tali presupposti e l’idoneità della querela a dedurre un falso materiale.
- Le domande e le allegazioni sono soggette alle preclusioni del rito civile ordinario, poste anche a tutela del corretto e celere andamento del processo; la tardività è rilevabile d’ufficio. Una richiesta di annullamento di una dichiarazione negoziale non diventa una mera eccezione impropria per il solo fatto di essere diretta a contrastare l’efficacia probatoria o negoziale del documento.
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